Ultima modifica: 19 febbraio 2020
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Concorso straordinario per i docenti con 3 anni di servizio nella scuola secondaria statale

La normativa di riferimento è costituita dal Dlgs 59/2017, come modificato dalla L 145/2018 e dal Decreto-legge 126/2019, convertito con modifiche dalla L 159/2019.

La bozza di DDG che funge da regolamento del concorso e bando è al momento al vaglio del CSPI.

Tempistica

Il concorso verrà bandito entro il 30 aprile (Decreto legge milleproroghe)

Tipologie di posti per i quali si può concorrere

  • posti corrispondenti alle classi di concorso
  • posti corrispondenti alle classi di concorso dei profili di ITP
  • posti di sostegno

Articolazione del concorso e modalità di partecipazione

Il concorso sarà bandito a livello nazionale, e organizzato su base regionale.

La procedura riguarderà 24 mila posti, divisi nelle regioni e nelle tipologie di posti in cui vi è disponibilità.

Ogni candidato potrà scegliere una regione nella quale effettuare il concorso, e potrà accedere ad una sola classe di concorso. Si potrà concorrere, anche in aggiunta alla classe di concorso, per i posti di sostegno, se si possiedono i requisiti.

Requisiti di accesso per classi di concorso e posti di Insegnante tecnico pratico:

  • titolo di studio previsto per l’accesso alla classe di concorso (vai all’applicazione)
  • aver maturato tre annualità di servizio nella scuola secondaria statale tra l’a.s. 2008/2009 e l’a.s. 2019/2020, su posto comune o di sostegno, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124

– avere svolto almeno 1 annualità di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre

– per i posti di ITP è confermata la possibilità di partecipare con il titolo di accesso previsto dalla normativa vigente (diploma) + i medesimi requisiti di servizio previsti per le altre classi di concorso

– nell’ambito dei requisiti di servizio è riconosciuto quello svolto con i progetti regionali (comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) purché sia stato svolto come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle previste da DPR 19/2016 (e successive modifiche)

Requisiti di accesso per i posti di sostegno

  • Oltre ai requisiti generali previsti per le classi di concorso e i posti di ITP (titolo di accesso +  servizio) è richiesto il possesso della specializzazione per il grado di istruzione per cui si concorre.
  • Sono ammessi con riserva i docenti che stanno frequentando i corsi di specializzazione avviati entro il 29 dicembre 2019, che conseguiranno il titolo entro il 15 luglio 2020

Prova scritta d’esame

  • È prevista una prova scritta nazionale computer-based, con quesiti a risposta multipla.
  • I contenuti dei quesiti verteranno sul programma del concorso ordinario della scuola secondaria 2020
  • Numero dei quesiti e articolazione della prova sono attualmente contenuti della bozza di DDG al vaglio del CSPI.

Posti destinati alle immissioni in ruolo

Al concorso straordinario sono destinati complessivamente 24 mila posti, individuati tra quelli che si prevede si renderanno vacanti e disponibili a partire dal 2020/21 e sino al 2022/23. Al concorso straordinario andrà il 50% dei posti che residuano dopo le immissioni in ruolo da GAE, e dai concorsi 2016 e 2018 per le rispettive quote. L’altro 50% dei posti andrà al concorso ordinario.

Le immissioni in ruolo potranno anche essere disposte successivamente al 2022/23, sino ad esaurimento della graduatoria dei 24 mila vincitori.

Procedura per la conferma in ruolo dei 24 mila docenti che risultano vincitori

I vincitori, sulla base dei contingenti di immissione in ruolo definiti annualmente dal MIUR saranno avviati al ruolo. Sceglieranno quindi la provincia e successivamente la scuola in cui effettuare il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

Durante il periodo di formazione e prova dovranno acquisire i 24 CFU (Dlgs 59/17 art. 5 c. 1 lettera b), ove non ne siano già in possesso, con oneri a carico dello Stato.

Dovranno inoltre sostenere una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione e prova, conseguendo una votazione pari almeno a 7/10. La prova si svolgerà dinanzi ai comitati di valutazione delle scuole, integrati con non meno di due membri esterni all’istituzione scolastica, di cui almeno un dirigente scolastico.

Blocco quinquennale

La norma prevede che i docenti che supereranno positivamente l’anno di formazione e prova siano confermati in ruolo e rimangano nella medesima scuola per altri 4 anni.

Accesso all’abilitazione per i docenti che superano la prova scritta ma non rientrano nei primi 24 mila posti

I docenti che supereranno la prova scritta con voto pari almeno a 7/10, m non rientreranno nei primi 24 mila posti, sranno inseriti in un elenco non graduato e potranno accedere all’abilitazione secondo la seguente procedura:

  • devono essere destinatari di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato almeno sino al 30/6 presso un’istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione
  • devono conseguire i 24 CFU (Dlgs 59/17 art. 5 c. 1 lettera b) con oneri carico proprio
  • devono superare una prova orale di abilitazione dinanzi a ad una commissione la cui composizione dovrà essere definita da un apposito decreto ministeriale.