Concorso ordinario e straordinario della scuola secondaria: ecco che cosa cambia con il decreto precari
Il decreto precari varato dal Consiglio dei Ministri il 10 ottobre 2019 ha introdotto il concorso straordinario per la scuola secondaria ma ha anche apportato delle modifiche rispetto al concorso ordinario. Riassumiamo le principali novità.
Concorso ordinario
Tempistica | Entro il 2019 |
Tipologie di posto per cui concorrere | Classi di concorso – ITP – sostegno |
Come concorrere | Il concorso sarà bandito per i posti che si prevede saranno disponibili nei due anni scolastici successivi a quello in cui si espleteranno le prove nelle diverse regioni e nelle diverse classi di concorso. Ogni candidato può concorrere per una sola classe di concorso per la secondaria di 1 grado e per una sola classe per la secondaria di 2 grado. Chi ha il titolo può concorrere anche per i posti di sostegno |
Dove concorrere | Il concorso è nazionale, ma articolato su base regionale. Si concorre in una sola regione |
Requisiti di accesso | – abilitazione all’insegnamento, anche se riferita a un ordine di scuola diverso o altra classe di concorso. Non è necessario il requisito dei 24 CFU
– titolo di studio (ed eventuali esami/crediti) previsto dal nuovo regolamento delle classi di concorso (vai all’applicazione) + 24 crediti (CFU/CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche per i posti di ITP basta il diploma che costituisce titolo di accesso sulla base della normativa vigente (vai all’applicazione) , fino al 2024/25 non è richiesto il possesso dei 24 CFU |
Requisiti di accesso per i posti di sostegno | – abilitazione all’insegnamento + specializzazione per le attività di sostegno didattico + titolo di studio (ed eventuali esami/crediti) previsto dal nuovo regolamento delle classi di concorso + 24 CFU/CFA + specializzazione per le attività di sostegno didattico
– diploma che dia accesso ai profili di ITP, come definiti dal nuovo regolamento delle classi di concorso + specializzazione per le attività di sostegno didattico |
Prove di esame per i posti comuni | 1) prova scritta nazionale nelle discipline relative alla classe di concorso
2) prova scritta nazionale che verte sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche 3) colloquio orale |
Prove di esame per i posti di sostegno | 1) prova scritta a carattere nazionale
2) prova orale |
Graduatoria finale e titoli | Nella graduatoria finale del concorso ordinario una quota pari al 40% del punteggio andrà ai titoli, e tra di essi il 50% ai servizi. |
Valore abilitante del concorso | Risultano abilitati all’insegnamento coloro che conseguono una valutazione pari ad almeno 7/10 in ogni prova. |
Blocco quinquennale | Il docente che supera positivamente l’anno di formazione e prova è confermato in ruolo ed è tenuto a rimanere nella medesima scuola per altri 4 anni |
Concorso straordinario
Tempistica | Entro il 2019 |
Posti per cui concorrere | La procedura sarà bandita per 24 mila posti riferiti a classi di concorso – ITP – sostegno |
Come concorrere | Il concorso straordinario sarà bandito nelle regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede vi siano posti vacanti e disponibili nel triennio 2020/21 – 2022/23.
Ogni candidato può concorrere per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso. E’ consentito partecipare contemporaneamente al concorso ordinario e a quello straordinario (sia per la stessa che per altra classe di concorso o tipologia di posto) |
Dove concorrere | Il concorso è nazionale, ma articolato su base regionale. Si concorre in una sola regione |
Requisiti di accesso per i posti delle diverse classi di concorso | – avere svolto tra l’a.s.2011/12 e l’a.s.2018/19, su posto comune o sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche di ruolo, nella scuola secondaria statale, anche non consecutive, valutabili ai sensi dell’art.11 comma 14 della L.124/99
– avere svolto almeno un anno scolastico di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre – essere in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso all’insegnamento richiesto (per gli ITP è sufficiente il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado) |
Requisiti di accesso per i posti di sostegno | Oltre ai requisiti descritti in relazione alle classi di concorso serve la specializzazione su sostegno |
Procedura del concorso straordinario e vincitori | – unica prova scritta computer-based che verte sul programma di esame previsto per il concorso 2018, che si supera con il punteggio minimo di 7/10
– definizione di una graduatoria dei vincitori sulla base del punteggio della prova e dei titoli, nel limite dei 24 mila posti – assunzione dei vincitori e loro ammissione al periodo di formazione iniziale e prova – acquisizione dei 24 CFU (ove non ne siano già in possesso) nel corso del periodo di formazione iniziale e prova, con oneri a carico dello Stato, e integrazione dello stesso periodo di prova con una prova orale (punteggio minimo 7/10) davanti al comitato di valutazione della scuola di servizio integrato da un componente esterno – il conseguimento dell’abilitazione all’atto della conferma in ruolo – cancellazione da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o ad esaurimento in cui è iscritto l’aspirante L’immissione in ruolo dei vincitori è prevista già a partire dal 1° settembre 2020, tuttavia le nomine in ruolo potranno essere disposte anche negli anni successivi, fino all’esaurimento della graduatoria dei 24 mila vincitori. |
Idonei del concorso straordinario che non rientrano tra i 24 mila vincitori | I docenti che ottengono il punteggio minimo nella prova computer-based, ma non rientrano nel contingente dei 24.000 posti destinati alle assunzioni possono, comunque, conseguire l’abilitazione
La procedura abilitante richiede questi requisiti: – essere in servizio con contratto a tempo determinato almeno fino al termine delle attività didattiche – conseguire i 24 CFU (se non si possiedono già) – superare la prova orale di abilitazione dinanzi alla commissione di valutazione A questa stessa procedura abilitante possono partecipare anche i vincitori, laddove volessero conseguire l’abilitazione in tempi più rapidi rispetto a quelli dell’immissione in ruolo. |
Blocco quinquennale | Il docente che è confermato in ruolo è tenuto a rimanere nella medesima scuola per altri 4 anni |