Ultima modifica: 29 agosto 2019
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Circolare annuale sulle supplenze 2019/2020: avviato il confronto con il MIUR

È stato avviato ieri 27 agosto 2019 il confronto con l’amministrazione sulla circolare annuale delle supplenze per l’anno scolastico 2019/2020.

Il MIUR ha presentato la bozza di partenza e ascoltato le osservazioni e le proposte delle organizzazioni sindacali.

Personale docente

Rispetto alle supplenze dei docenti le nostre richieste hanno riguardato:

  • l’esigenza di evitare che, come lo scorso anno, le scuole siano costrette a convocare i supplenti per poi rifare le nomine una volta pubblicati gli elenchi aggiuntivi della finestra di ottobre. Le scuole hanno bisogno di graduatorie certe e le convocazioni devono essere definitive, per evitare di danneggiare i supplenti e gli alunni.
  • la necessità di regolamentare il ricorso alle MAD all’insegna della trasparenza, chiarendo bene i passaggi e la procedura da seguire per graduare le istanze e garantire imparzialità nelle convocazioni
  •  l’opportunità di richiamare le note ministeriali che consentono di nominare i supplenti anche in deroga rispetto ai vincoli della Legge di stabilità 2015, che ha introdotto pesanti paletti per il primo giorno di assenza, che possono mettere a rischio il funzionamento delle scuole e il diritto allo studio. In particolare abbiamo chiesto all’amministrazione un chiarimento sulla pratica diffusa e sbagliata di smistamento degli alunni nelle classi, una scelta che comporta anche rischi per la sicurezza degli alunni e del personale.

Abbiamo poi ribadito la necessità di dare indicazioni chiare sulla presa di servizio dei neo assunti e dei precari, dato che quest’anno il 1° settembre sarà domenica e sarebbe sbagliato penalizzare i lavoratori con la perdita di quel giorno ai fini retributivi e pensionistici.

Sui diplomati magistrali abbiamo evidenziato come l’assenza di una proroga delle misure contenute nel Decreto Dignità a tutela della continuità didattica potrebbe portare al licenziamento di tanti insegnanti in corso d’anno via via che arriveranno le sentenze di merito. E sebbene la circolare non possa sostituire la norma che rientrava nel decreto precari che l’8 agosto il governo non ha licenziato in modo definitivo, abbiamo comunque chiesto garanzie sull’inserimento in 2 fascia per non pregiudicare la possibilità di lavoro per i i docenti coinvolti.

L’amministrazione ci farà avere delle risposte e noi ci auguriamo che siano positive, quest’anno si sono già prefigurate fin troppe situazioni penalizzanti per i precari, soprattutto a causa della mancata approvazione del decreto che recepiva l’intesa dell’11 giugno.

Ci auguriamo che l’amministrazione ci sostenga nel percorso di far uscire la scuola da questa condizione di perenne emergenza che fa male alle famiglie, agli studenti e non risponde al mandato costituzione che assegna all’istruzione un ruolo importante nella crescita culturale e sociale del Paese.

Personale ATA

La Circolare operativa del MIUR per le istruzioni annuali sulle supplenze ATA, dovrebbe confermare sostanzialmente quella dell’anno scolastico passato, con alcune modifiche richieste dalle Organizzazioni sindacali.

  • Viene definito chiaramente che, oltre a poter lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto, è anche consentito, prima della stipula del contratto, rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi fossero cattedre o posti interi. È fatta salva comunque la possibilità del completamento orario anche attraverso il frazionamento di posti interi.
  • Le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione.
  • All’atto della stipula del contratto a tempo determinato, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori possono immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL, per cui non occorre prendere servizio (aspettativa, congedo, etc…).
  • Si conferma che il diritto alla proroga (in caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo), previsto dal regolamento dei docenti, è valido anche per il personale ATA.
  • Si specifica, analogamente a quanto indicato lo scorso anno, che la priorità nella scelta della sede (L. 104 artt. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che, se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31 agosto e così via. La priorità prevista dall’art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.
  • Per quanto riguarda le riserve Legge 68/99 si precisa che la quota del 50% va calcolata solo sui posti interi (sia al 30 giugno che al 31 agosto) nei limiti della capienza del contingente provinciale di riserve.
  • Riguardo ai vincoli sul conferimento delle supplenze brevi, nella nota si ribadisce la validità delle due note ministeriali (2116/2015 e 10073/2016) che forniscono indicazioni ai Dirigenti scolastici per sostituire il personale assente anche in deroga alle norme generali. Inoltre, si chiama ancora la norma introdotta dall’art. 1, comma 602, della legge 205 del 27 dicembre 2017, con la quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
  • Viene ribadito che, come anticipato nella nota MIUR 36462 del 7 agosto 2019, è preclusa la possibilità di effettuare nomine a tempo determinato sulla dotazione organica aggiuntiva degli ex co.co.co.

Personale ATA. La posizione della FLC CGIL

La FLC CGIL, nel ribadire ancora una volta la necessità urgente di procedere alla revisione del regolamento delle supplenze ATA che è oramai datato e va attualizzato al fine di garantire una maggiore funzionalità rispetto alle esigenze delle scuole, ha chiesto di integrare la circolare con i seguenti punti:

  • il diritto al completamento – in base al regolamento n. 430/2000 – spetta anche al personale che ha accettato una supplenza ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2006/2009 e che questo vale per tutti anche frazionando un posto intero su altra scuola (in analogia con i docenti);
  • chiarire che, in caso di assenza breve e saltuaria del personale ATA per più di 30 giorni si può nominare un supplente fin dall’inizio dell’assenza;
  • sottolineare che il divieto di sostituzione, introdotto dalla legge di stabilità 2015, permane pur con delle eccezioni previste nelle note Miur 2116/2015 e 10073/2016;
  • consentire al personale ex co.co.co. con contratto a tempo indeterminato part-time di completare con supplenze nella propria scuola di servizio.