Ultima modifica: 27 maggio 2019
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Istruzione tecnica superiore e accesso alle libere professioni: il punto della situazione

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” le ordinanze ministeriali che indicono per l’anno 2019 le sessioni degli esami per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di

La scadenza per la presentazione delle domande è il 6 giugno 2019. L’esame è costituto da due prove scritte e/o scritto-grafica che si svolgeranno il 21 e 22 novembre 2019 e da una prova orale.

Le ordinanze prevedono una serie di requisiti per l’accesso alla sessione di esame da possedere alla data di presentazione della domanda. In questa tabella proponiamo un quadro sinottico di quelli che fanno riferimento ai percorsi di istruzione tecnica superiore, con l’avvertenza che i titoli previsti per i Periti Industriali potranno essere utilizzati per l’ammissione all’esame di abilitazione fino al 29 maggio 2021 (art. 1-septies, comma 2 del Decreto Legge 42/16)

Professione

Titolo di studio richiesto

Titolo congiunto necessario

Vincoli

Perito industriale
  • diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico,
  • diploma di maturità tecnica di perito industriale,
  • diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
Diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S. – di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 Il percorso formativo frequentato deve essere comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività di Perito Industriale. I Collegi provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale.
Certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91 Tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste per i Periti Industriali. I Collegi provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale.
Tirocinio svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 2012, fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore
Agrotecnico
  • diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico presso Istituti professionali di Stato per l’agricoltura e l’ambiente
  • diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario conseguito Istituti professionali di Stato per l’agricoltura e l’ambiente presso o presso Istituti tecnici agrari (equipollenza ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323)
  • diploma afferente al settore «Servizi», indirizzo «Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323
Diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S. – di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 Il percorso formativo frequentato deve essere comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività di Agrotecnico. Il collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale.
Certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91 Tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste per l’attività di Agrotecnico. Il collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale.
Tirocinio svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 2012, fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore
Perito agrario
  • diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario
  • diploma afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Agraria, Agroalimentare e Agroindustria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
Diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S. – di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 Il percorso formativo frequentato deve essere comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività di Perito Agrario. I collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale.
Certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91 Tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste per l’attività di Perito Agrario. I collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale.
Tirocinio svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 2012, fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore
Geometra
  • diploma di istruzione secondaria superiore di geometra
  • diploma di istruzione superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio».
Diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S. – di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 Il percorso formativo frequentato deve essere comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività di Geometra. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale.
Certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91 Tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste per l’attività di Geometra. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale.
Tirocinio svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 2012, fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore

Appare evidente che su tutta la materia dell’accesso alle professioni regolamentate occorrerà fare chiarezza tenuto conto dell’attivazione delle cosiddette lauree professionalizzanti (dm 987/16 e dm 60/17) e che è assolutamente necessario evitare inutili e dannose conflittualità tra scuole, università e istituti tecnici superiori.