Ultima modifica: 26 marzo 2019
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Esame al termine del II ciclo di istruzione: pubblicato il decreto sulla formazione delle commissioni

Con la nota 4204 dell’8 marzo 2019, è stato trasmesso il Decreto Ministeriale in corso di registrazione prot. 183 del 5 marzo 2019, che in 17 articoli disciplina la nomina dei commissari e dei presidenti delle Commissioni dell’esame conclusivo del II ciclo di istruzione e i requisiti per l’accesso all’elenco regionale dei presidenti di commissione.

Da segnalare che il decreto, modificando l’art. 4, co. 4, del DM 3 ottobre 2017, n. 741, consente espressamente che nella sua funzione di presidente della commissione d’esame del I grado,  il Dirigente scolastico del I ciclo nominato Presidente delle Commissioni d’Esame della scuola Secondaria di II grado,  venga sostituito  da  un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell’art. 25, co. 5, del Dlgs 30.3.2001, n. 165.

La nostra scheda di lettura del DM 183/19.

Commento

Le modalità di individuazione dei presidenti e dei commissari interni ed esterni hanno da sempre rappresentato un adempimento complesso ed oneroso per l’amministrazione scolastica, impegnata ogni anno nel governo di una procedura tanto delicata quanto strategica per il sistema educativo nazionale.

Pertanto la FLC CGIL condivide l’idea di individuare istituti e procedure che consentano di semplificare e velocizzare l’iter di costituzione delle commissioni di esame. In questo senso la creazione di un bacino “stabile” di personale obbligato o disponibile a svolgere il ruolo di presidente mediante la costituzione di appositi elenchi appare una scelta positiva.

Tuttavia dall’analisi del decreto emergono forti perplessità sia sulle modalità di costituzione sia sulla gestione degli elenchi, in quanto non coerenti con l’idea di attivare processi di reale semplificazione dell’intera procedura di costituzione delle commissioni.

Ad esempio riguardo all’elenco regionale dei presidenti di commissione, il decreto non fornisce indicazioni (anche di carattere generale)

  • sulla durata della permanenza nell’elenco dei soggetti che hanno facoltà (e non l’obbligo) di presentare istanza di inserimento
  • riguardo alla possibilità per il personale in servizio di modificare l’opzione tra sede di servizio e di residenza e relativa scelta delle sedi, in caso di trasferimento o di modifica dell’incarico.
  • sul personale collocato a riposo che dovrebbe essere cancellato dall’elenco al raggiungimento dei tre anni prescritti

Riguardo alle condizioni ostative alla nomina a presidente o a componente delle commissioni, la casistica contemplata nell’articolo 14 è tanto ampia da poter facilmente incappare in procedure eccessivamente discrezionali se non addirittura arbitrarie e come tale entrare in contraddizione con il complesso normativo vigente, con conseguenti, prevedibili contenziosi che non solo vanificherebbero le finalità di semplificazione e accelerazione delle procedure, ma potrebbero mettere a rischio la validità degli Esami.

In caso di impedimento a svolgere l’incarico di Presidente o membro della commissione, non è chiaro quali siano i poteri dell’USR in merito agli accertamenti da effettuare (esclusi ovviamente quelli previsti dalla norme che riguardano la malattia).

Inoltre non vi sono indicazioni sugli obblighi relativi ai docenti di “Esecuzione e Interpretazione” nei Licei Musicali e di “Tecniche della danza” nei Licei coreutici.

Ricordiamo che tutto il processo di riordino dell’Esame di Stato, in perfetta continuità con la legge 107/15, si sta realizzando senza aver richiesto alcun contributo professionale e di riflessione a chi opera quotidianamente nelle scuole. Tutt’altro, infatti, è la formazione o meglio, l’informazione che l’amministrazione sta portando sui territori per far conoscere i vari “pezzi” della riforma e fornire indicazioni operative man mano che i provvedimenti vengono pubblicati. La campagna di informazione ministeriale è finalizzata unicamente a far “digerire” una riforma affrettata e per molti versi contraddittoria.

I professionisti della scuola meritano ben altro trattamento.

La valorizzazione professionale, di cui ha tanto hanno parlato gli esponenti di governo in campagna elettorale, si realizza innanzitutto riconoscendo il contributo professionale che i lavoratori possono e devono dare durante i processi di riforma che li riguardano direttamente.

Per queste ragioni la FLC CGIL aveva chiesto il rinvio del riordino degli esami di Stato e contemporaneamente un ampio e strutturato coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola, delle studentesse e degli studenti, così da poter arrivare ad una riforma realmente utile e condivisa che fosse in grado di superare la logica dei cambiamenti stagionali che hanno caratterizzato gli ultimi decenni.

La scuola ha bisogno di interventi strutturali e di ampio respiro, che la mettano nella condizione di poter operare nei contesti reali, garantendole i tempi necessari per far maturare gli elementi innovativi attraverso i processi e le esperienze.

Dopo anni di riforme parziali e di fallimenti, dovrebbe essere ormai chiaro che solo investendo nel sistema nazionale di istruzione il tempo, le intelligenze e le risorse necessarie è possibile creare le condizioni per consentire alla scuola autonoma di operare adeguatamente nei diversi contesti secondo il disegno costituzionale e contribuire in maniera decisiva alla crescita culturale ed economica del Paese.

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-4204-dell-8-marzo-2019-esame-di-stato-criteri-di-nomina-dei-componenti-commissioni-giudicatrici.flc

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-183-del-5-marzo-2019-commissioni-esami-di-stato.flc

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/scheda-di-lettura-d-m-183-del-5-marzo-2019-esame-di-stato-conclusivo-del-secondo-ciclo-di-istruzione.flc