Adozione libri di testo a.s. 2019/2020
Con la nota 4586 del 15 marzo 2019, il MIUR ha fornito indicazioni sull’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020, rinviando alla nota nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014 con alcune precisazioni:
- Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria (rinvio al D.M. n. 781/2013).
Il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado sono ridotti:
- del 10% se nella classe tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione sia cartacea sia digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi;
- del 30% se tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi
Il collegio dei docenti con motivazione, può superare il tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%
Compiti delle istituzioni scolastiche
- Entro la seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola devono essere adottate le delibere collegiali per le adozioni dei testi scolastici o di eventuali strumenti alternativi ai libri di testo.
- Per le istituzioni scolastiche frequentate da alunni non vedenti o ipovedenti, la nota fornisce indicazioni per l’autorizzazione alla riproduzione dei libri di testo e dei materiali didattici protetti dalla legge o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, rinviando al Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 239 (non 69) del 14 novembre 2017, art. 1 comma 2.
- Ai dirigenti scolastici compete vigilare affinché le adozioni dei libri di testo siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti, oltre che rispettose dei vincoli normativi. La nota, inoltre, fa carico ai dirigenti scolastici di consentire il ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati, entro il prossimo mese di settembre.
- I docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni, potranno incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE). Con riferimento alla scuola primaria, la nota segnala l’opportunità di individuare un locale dove i docenti possano consultare le proposte editoriali.
- Entro il 10 giugno 2019, le istituzioni scolastiche dovranno dare comunicazione delle adozioni attraverso l’apposita piattaforma sul sito www.adozioniaie.it oppure in locale, offline. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche abbiano deciso di non adottare libri di testo, dovranno specificare in piattaforma che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo.
La nota del MIUR ricorda, inoltre, due divieti:
- non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio
- è vietato il commercio dei libri di testo ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297. In caso di violazione da parte dei destinatari del divieto, che è rivolto “ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell’istruzione elementare”, la richiamata norma minaccia provvedimenti disciplinari.
La delibera del collegio dei docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011.
Irrisolti i problemi relativi alla gratuità totale o parziale dei libri di testo per il primo ciclo e per il primo biennio della secondaria di II grado. Prevista, infatti, da norme tuttora in vigore, resta il problema di capire se detta gratuità verrà concretamente garantita, in che misura e come.
Le incertezze derivano da mancate indicazioni circa l’applicazione dell’art. 15 della Legge 133/08 così come modificato dal Decreto Legge 179/12: da un lato, il comma 1 stabilisce che “Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente“, dall’altro, il comma 3 bis prevede che la scuola “assicura alle famiglie i contenuti digitali (…) CON ONERI A LORO CARICO” mentre il comma 3 ter afferma che “la scuola assicura la disponibilità dei supporti necessari alla fruizione dei contenuti digitali (…) su richiesta delle famiglie e CON ONERI A CARICO DELLE STESSE (…)”.