Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo: per noi il docente di religione cattolica non deve partecipare ma il MIUR, nonostante esplicite richieste, ancora non chiarisce
La prima applicazione del decreto legislativo 62/2017, che ha modificato l’esame di stato del primo ciclo e che, fra le altre cose, ha previsto la presenza in commissione di esame dei docenti di religione cattolica (art. 4 del D.Lvo 62/2017) sta creando non pochi problemi alle scuole secondarie di primo grado.
Come FLC CGIL, fin dall’inizio dell’anno scolastico abbiamo segnalato al MIUR le possibili criticità presenti nel testo dell’art. 4 del D.Lvo 62/2017, anche in sede di predisposizione del parere del CSPI sul decreto legislativo, ma finora non è stata proposta alle scuole alcuna soluzione a una problematica che, oltre a un riflesso di tipo meramente organizzativo, anche presenta risvolti di potenziale illegittimità che potrebbero addirittura inficiare la validità dell’esame.
L’art. 309 del D.Lvo 297/94 prevede infatti che i docenti di IRC partecipino alle valutazioni periodiche e finali solo degli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, non esprimano valutazioni e non svolgano esami, limitandosi a consegnare alle famiglie una speciale nota relativa all’interesse manifestato dall’alunno e al profitto conseguito.
Va inoltre ricordato che il DPR 202/1990, attuativo dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, modificando l’intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, precisa che “Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale“.
Tale precisazione, come osservato nel 1995 nella risposta del Ministro dell’Istruzione Lombardi ad una interrogazione parlamentare dell’On.le Masini, “sta evidentemente a significare la volontà delle parti di trattare in maniera differenziata i docenti di religione nella fase dello scrutinio finale.”
Il docente di IRC, in base all’ordinamento scolastico italiano, non è dunque titolare di un insegnamento obbligatorio, non esprime valutazioni, non svolge esami e non può influire con il suo voto nel determinare l’ammissione alla classe successiva.
E’ evidente come questo particolare status del docente di IRC non ne renda possibile o addirittura obbligatoria la presenza all’esame di stato del primo ciclo.
Tale “svarione” in cui è incorso l’estensore del decreto legislativo, che ha previsto la presenza in commissione d’esame di tutti i docenti del consiglio di classe (art. 4 del D.Lvo 62/2017), non solo stravolge l’ordinamento ormai consolidato dalla norma e dalla prassi ormai da decenni, ma, se improvvidamente confermato, obbligherebbe le scuole a inserire in commissione anche il docente di religione cattolica, generalmente titolare di tutte o della gran parte delle classi terze impegnate nell’esame, impedendo lo svolgimento contemporaneo dei colloqui di più classi.
Un’ulteriore criticità organizzativa sarebbe poi rappresentata dalla presenza di docenti di IRC con cattedre distribuite su più scuole, che devono perciò coordinarsi per evitare ulteriori sovrapposizioni dei loro calendari (ci risulta che alcuni calendari predisposti prevedono lo svolgimento dei colloqui fino alle ore 20!).
E’ necessario che il MIUR prenda atto della confusione normativa che si è venuta a creare con la pubblicazione del D.Lvo 62/2017 e fornisca tempestivamente indicazioni alle scuole, chiarendo che l’insegnante di Religione cattolica, nel rispetto dell’ordinamento, non partecipa agli esami evitando inutili appesantimenti nello svolgimento dei colloqui e consentendo così ad alunni e docenti di vivere serenamente l’esperienza dell’esame di stato.