Passaggi tra percorsi statali di istruzione professionale e percorsi regionali di istruzione e formazione professionale
Pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione il Decreto Ministeriale 118 del 12 giugno 2024
Lunedì 22 luglio 2024, con la pubblicazione integrale sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito, è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 118 del 12 giugno 2024 concernente “Linee Guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale”. Il provvedimento, opera in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 61/2017 di revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, provvedimento su cui la FLC CGIL ha sempre espresso parere fortemente critico se non altro perché ha anticipato al raggiungimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione la responsabilità di scegliere tra i percorsi statali di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali e i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali.
In questo quadro generale negativo, il DM 118/2024 – in un’ottica di “riduzione del danno” – ha lo scopo di fornire indicazioni univoche per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per favorire il passaggio, esclusivamente a domanda delle studentesse e degli studenti, tra sistema dell’Istruzione Professionale e sistema IeFP per il riconoscimento reciproco dei percorsi delle studentesse e degli studenti nell’ambito della IP e IeFP, con l’indicazione di un processo che coinvolge i due sistemi. Ovviamente le linee guida, nella comparazione generale, ricordano di tener presente che per il passaggio da IeFP a IP possono essere necessarie azioni di rinforzo sull’area di istruzione generale mentre nel passaggio da IP a IeFP va considerata la differente quantità oraria delle attività laboratoriali e di stage soprattutto nelle prime annualità.
Gli strumenti principali che agevolano e permettono una comparabilità tra le competenze dell’area generale di IP e di quella culturale di base della IeFP, nonché di queste in rapporto ai saperi e alle competenze degli assi culturali dell’obbligo di istruzione, sono rappresentati dalle tabelle di equivalenza e correlazione di cui all’Allegato 4 all’Accordo n. 155/CSR del 1° agosto 2019, per il sistema della IeFP e dall’Allegato 1 al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 24 maggio 2018, n. 92 per il sistema della IP.
La comparazione tra i due percorsi interessati al passaggio è possibile essenzialmente sulla base dei risultati di apprendimento che compongono la struttura dei curricoli, espressi in competenze, conoscenze e abilità, che connotano i diversi profili di uscita sia per gli indirizzi di IP che per le figure di IeFP.
Qualora l’istituto professionale frequentato non sia soggetto erogatore di percorsi IeFP in sussidiarietà o, comunque, quando la qualifica o diploma IeFP a cui si aspira non rientra nell’offerta formativa dell’istituto, quest’ultimo si attiva per individuare la sede (istituzione scolastica o struttura formativa) presso la quale è possibile far sostenere l’esame, qualora non già individuata dall’interessato nel rispetto di quanto stabilito con l’Accordo Regione/Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 7 comma 2 del d.lgs. 61/2017. Per la comparazione tra i due percorsi e l’individuazione delle competenze formali, informali e non formali già acquisite dallo studente, si può prevedere l’istituzione di una commissione congiunta composta di rappresentanti dell’IP frequentato e della struttura presso la quale dovrà essere sostenuto l’esame. Resta fermo che i docenti operano nelle Commissioni al di fuori dell’orario delle lezioni.
È prevista anche l’individuazione di una specifica Commissione per i passaggi tra i sistemi (CPS), nominata dall’istituzione scolastica o dalla struttura formativa presso la quale si intende effettuare il passaggio allargata ai docenti della struttura formativa di provenienza per effettuare una puntuale valutazione delle competenze già acquisite dallo studente che richiede il passaggio e determinare l’annualità di inserimento.
In caso di minorenni, la richiesta di passaggio è, ovviamente, a carico dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, per il tramite dell’istituzione scolastica o formativa di appartenenza.
Vista la complessità degli adempimenti necessari per il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, la FLC CGIL rilancia l’idea di istituire un biennio unitario tra istruzione professionale statale e percorsi regionali di Istruzione e formazione professionale rinviando al triennio delle superiori il momento della divaricazione e della relativa scelta tra percorsi nazionali e percorsi regionali di istruzione e formazione professionale. Ricordiamo che i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), diventati ordinamentali nel 2011, sono nati sperimentalmente nel 2003 in applicazione della L.53/2003 art. 2 (riforma Moratti): e allora si potrebbe semplicemente intervenire sulla Legge 53 per ripensarne contenuti, profili educativi, culturali, professionali, finalità e obiettivi formativi intervenendo con modifiche anche sostanziali della IeFP., da attivare, comunque, dopo l’adempimento dell’obbligo di istruzione.