Ultima modifica: 8 luglio 2024
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Riconoscimento 24 CFU/CFA nei percorsi di formazione abilitante da 60 crediti: richiesta unitaria di chiarimento

Per la FLC CGIL i 24 CFU/CFA devono essere riconosciuti integralmente nei corsi di formazione in ingresso da 60 crediti

Come FLC CGIL, insieme a CISL scuola, Snals e Gilda abbiamo scritto al Ministero dell’università e Ricerca e al Ministero dell’Istruzione per chiedere un chiarimento in merito al pieno riconoscimento dei 24 CFU/CFA conseguiti entro ottobre 2022 nell’ambito dei percorsi di formazione in ingresso da 60 CFU/CFA normati dall’Allegato 1 al DPCM del 4 agosto 2023.

A seguito delle indicazioni contenute nelle FAQ del MUR del 29 maggio 2024, diversi Atenei stanno esprimendo l’orientamento a riconoscere un massimo di 12 CFU/CFA nell’ambito dei percorsi formativi da 60 CFU/CFA.

Tuttavia, il DPCM del 4 agosto 2023, all’art. 8 primo periodo afferma che “ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’art. 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto […].

L’art. 7 comma 2, che viene richiamato, fa riferimento ai percorsi da 60 CFU/CFA la cui composizione è individuata dall’allegato 1 al DPCM.

Pertanto, se nel testo del DPCM quando ci si riferisce al riconoscimento dei 24 CFU/CFA si richiamano sia l’Allegato 1 che l’Allegato 5, sembra effettivamente corretta la previsione di un pieno riconoscimento dei 24 CFU/CFA acquisiti entro ottobre 2022 anche in relazione ai corsi da 60 crediti che si possono conseguire prima del concorso.

Come sindacato abbiamo sollecitato insieme alle atre organizzazioni menzionate un rapido chiarimento nel merito di questa tematica, onde evitare penalizzazioni per i docenti coinvolti.

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Roma, 5 luglio 2024

Al Dott. Gianluca Cerracchio
Direzione generale degli ordinamenti della formazione
superiore e del diritto allo studio

e p.c. Al Dott. Filippo Serra
Direzione generale per il personale scolastico

Ministero dell’Istruzione e del Merito

Oggetto: Riconoscimento 24 CFU/CFA nei percorsi di formazione in ingresso di cui D.P.C.M. del 4 agosto 2023

Le scriventi OOSS sono a chiedere un chiarimento in merito al pieno riconoscimento dei 24 CFU/CFA conseguiti entro ottobre 2022 nell’ambito dei percorsi di formazione in ingresso da 60 CFU/CFA normati dall’Allegato 1 al DPCM del 4 agosto 2023.

A seguito delle indicazioni contenute nelle FAQ del MUR del 29/5/2024, diversi Atenei stanno esprimendo l’orientamento a riconoscere un massimo di 12 CFU/CFA nell’ambito dei percorsi formativi da 60 CFU/CFA.

Tuttavia, il DPCM del 4 agosto 2023, all’art. 8 primo periodo afferma che “ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’art. 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto […].

L’art. 7 comma 2, che viene richiamato, fa riferimento ai percorsi da 60 CFU/CFA la cui composizione è individuata dall’allegato 1 al DPCM.

Pertanto, se nel testo del DPCM quando ci si riferisce al riconoscimento dei 24 CFU/CFA si richiamano sia l’Allegato 1 che l’Allegato 5, sembra effettivamente corretta la previsione di un pieno riconoscimento dei 24 CFU/CFA acquisiti entro ottobre 2022 anche in relazione ai corsi da 60 crediti che si possono conseguire prima del concorso.

Le scriventi OOSS chiedono un chiarimento nel merito di questa tematica.

FLC CGIL CISL FSUR SNALS Confsal GILDA Unams