Ultima modifica: 19 giugno 2024
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Incarichi ad interim per DSGA: prosegue il confronto con il Ministero

Il MIM attenua l’obbligo di accettazione da parte dei DSGA dell’incarico ad interim in caso di giustificati motivi. Per la FLC CGIL l’obbligatorietà va cancellata dal DM. Non ci sono condizioni che tengano

Il 17 giugno 2024 si è svolto il secondo incontro tra il Ministero dell’Istruzione e Merito e i sindacati per discutere della bozza di decreto relativa ai criteri per l’attribuzione degli incarichi di sostituzione del titolare DSGA in caso di assenza per l’intero anno scolastico, o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi (ai sensi dell’art. 57, comma 1, del CCNL 2019-2021). Resoconto del primo incontro.

La discussione si è incentrata su un aspetto che già la volta precedente aveva sollevato numerose critiche, ovvero la possibilità dell’Amministrazione di conferire d’ufficio l’incarico ad interim nel caso in cui non sia possibile provvedere alla sostituzione su base volontaria.

Rispetto alla precedente bozza, il Ministero ha integrato la proposta prevedendo la possibilità da parte del DSGA di declinare l’incarico ad interim attribuito dall’Ambito territoriale ma solo in caso di comprovati motivi.

Nel nostro intervento abbiamo riaffermato la contrarietà rispetto a questa soluzione, ritenendo che tale obbligo sussista solo per quei funzionari non titolari di incarichi di Elevata qualificazione. Pertanto qualora il MIM dovesse mantenere tale obbligo, impugneremo il provvedimento stante la sua palese illegittimità.

Al termine dell’incontro l’Amministrazione si è riservata di valutare se accogliere le richieste avanzate.