Formazione docenti in anno di prova: le attività formative del PNRR non sono obbligatorie
Una nota del Ministero, emanata dopo ripetute sollecitazioni, chiarisce finalmente e conferma quanto la FLC CGIL ha sostenuto fin dall’inizio: il percorso formativo non può essere modificato ad anno scolastico ormai concluso.
Con la nota 7674 del 13 maggio 2024, diffusa dopo ripetute richieste e sollecitazioni da parte della FLC CGIL, il Ministero dell’Istruzione ha finalmente chiarito quello che fin dal primo momento era parso inequivocabile: la norma introdotta dal DL 19/2024 che prevede per i docenti l’integrazione delle attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova con la frequenza di moduli formativi previsti dal PNRR, è inapplicabile.
Il Decreto a cui si fa riferimento è infatti stato emanato in una fase già considerevolmente avanzata dell’anno scolastico e pertanto la mancata frequenza delle attività previste non pregiudica la validità del percorso formativo.
Un chiarimento dovuto, seppur tardivo, che mette fine alle dubbie e contradditorie interpretazioni che hanno creato disorientamento negli Uffici Territoriali e tra i docenti interessati.