Mobilità scuola 2024/2025: FAQ per orientarsi nelle procedure
Domande e risposte per orientarsi tra le novità legate alle domande di mobilità del personale docente, educativo e ATA per il prossimo anno scolastico
Con la sottoscrizione dell’Accordo Integrativo del 21 febbraio 2024 sono state introdotte diverse novità rispetto al CCNI Mobilità 2022-2025, tali da consentire la partecipazione alle operazioni anche da parte del personale soggetto a vincoli di permanenza nei casi individuati dalle deroghe.
Ma come poter sciogliere molti dei dubbi che attanagliano chi deve presentare domanda?
La FLC CGIL ha predisposto una serie di FAQ (in fase di costante aggiornamento) che possano permettere a docenti, educatori e personale ATA di aver più chiare le novità che saranno applicate nella mobilità per il prossimo anno scolastico.
SPECIALE MOBILITÀ SCUOLA 2024/2025
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FAQ MOBILITÀ 2024/2025
1) Chi può presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2024/2025?
Tutto il personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato ad eccezione:
- del personale docente che abbia ottenuto mobilità negli ultimi due anni su codice puntuale di scuola;
- del personale docente assunto a settembre 2023 (senza retrodatazione giuridica);
- dei DSGA assunti negli ultimi due anni;
- dei collaboratori scolastici ex LSU e Appalti Storici assunti su posto part-time.
2) È vero che grazie al CCNL 2019-2021 è stato possibile modificare il CCNI mobilità per superare i blocchi introdotti da precedenti norme nei confronti di docenti e DSGA neo assunti? Sì, è vero. Tali deroghe sono previste all’art.2 comma 2 dell’Accordo Integrativo del 21 febbraio 2024 e questo grazie alle novità introdotte dal CCNL 2019-2021. Riguardano:
- i genitori di figli di età inferiore a 12 anni; se adottivi ed affidatari di minore, l’età si intende entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età;
- coloro che beneficiano di legge 104/92 personale o di assistenza (art.21 e art.33 commi 3, 5 e 6);
- coloro che fruiscono del congedo straordinario biennale retribuito (art.42 del DLgs 151/01)
- coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile (art.2 commi 2 e 3 della Legge 118/71).
3) Le tabelle di valutazione dei punteggi per la mobilità territoriale e professionale sono cambiate?
No. Le tabelle allegate al CCNI Mobilità 2022-2025 non hanno subito nessuna modifica né per il personale docente né per il personale ATA. Pertanto l’attribuzione del punteggio spettante resta invariato, compreso quello relativo alle graduatorie interne di istituto (art. 3 comma 16 dell’Ordinanza Ministeriale 30 del 23 febbraio 2024)
4) Nella mobilità vengono valutati i servizi di pulizia e ausiliari svolti nelle istituzioni scolastiche statali dai dipendenti delle imprese immessi in ruolo come collaboratori scolastici, a seguito di internalizzazione?
Sì. Essi sono validi sia per i trasferimenti a domanda sia per quelli d’ufficio e, naturalmente, anche ai fini delle graduatorie di d’istituto (vedi allegato D per il personale ATA)
5) Docente assunto sulla provincia dopo il 1° settembre 2023 con retrodatazione giuridica ma senza sede, può fare domanda di mobilità territoriale?
Sì. Deve acquisire la propria sede di titolarità tramite domanda di mobilità volontaria.
6) Per accedere da posto comune a posto di sostegno (e viceversa) nello stesso ruolo di titolarità quale domanda va compilata?
Bisogna compilare una domanda di trasferimento (mobilità territoriale) indicando la tipologia di posto. Anche se vengono richiesti la stessa scuola o il medesimo comune di titolarità si partecipa alla seconda fase della mobilità (trasferimenti in provincia).
7) Un docente neo assunto, quindi vincolato, è referente del padre disabile Legge 104/92 e intende presentare domanda di trasferimento interprovinciale. Come dimostra il diritto alla deroga? Può fruire della precedenza nel movimento?
Il personale soggetto a vincoli deve compilare e inserire nella domanda l’allegato G e la relativa documentazione per avere il beneficio della deroga. Ha diritto a presentare la domanda ma senza la precedenza, in quanto l’assistenza al genitore non viene riconosciuta nella fase interprovinciale (art. 13 punto IV del CCNI Mobilità 2022-2025).
8) Un docente/ATA che presta assistenza al genitore disabile Legge 104/92, affinché gli venga riconosciuta la precedenza deve aver usufruito in corso d’anno dei permessi retribuiti mensili?
No, come previsto dall’OM 30/2024 art.1 c.12 è requisito “aver chiesto di fruire” dei suddetti permessi anche senza l’effettivo beneficio in termini di assenza dal servizio.
9) Un’assistente amministrativa che chiede il ricongiungimento al proprio compagno convivente ha diritto al punteggio per le esigenze di famiglia?
Sì. È una delle novità inserite nell’Ordinanza Ministeriale 30/2024 (art. 4 comma 9 e art. 29 comma 4). Ovviamente deve trattarsi di convivenza certificata e il riconoscimento del punteggio è attribuito anche al personale docente ed educatore.
10) Un docente di ruolo su posto di sostegno ha prestato servizio pre-ruolo su sostegno anche prima di conseguire il titolo di specializzazione. Ha diritto al raddoppio del punteggio anche per quegli anni?
No. Per poter avere diritto al punteggio raddoppiato relativo al servizio sul sostegno è indispensabile averlo prestato dopo il conseguimento del prescritto titolo di specializzazione.
11) Un docente titolare su posto comune presenta domanda di trasferimento sia per posto comune che di sostegno essendo in possesso del titolo; ha svolto servizio di ruolo e di preruolo su sostegno dopo la specializzazione. Ha diritto al raddoppio del punteggio?
Sì. Il punteggio viene raddoppiato per ogni anno di insegnamento prestato con il possesso del titolo di specializzazione nel momento in cui la mobilità venga chiesta per i posti di sostegno. Ovviamente il raddoppio non verrà assegnato per la mobilità sui posti comuni.