Ultima modifica: 21 febbraio 2024
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Mobilità scuola 2024/2025: sottoscritto l’accordo integrativo

Grazie alle novità introdotte dal CCNL 2019-2021 vengono ampliate le condizioni per accedere alle domande in deroga ai vincoli per docenti e DSGA neo assunti. Due giorni di trattativa serrata che hanno portato notevoli avanzamenti. L’ultimo passaggio sarà l’informativa sull’Ordinanza Ministeriale

21/02/2024

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Si è concluso il secondo incontro di trattativa sindacale con la Direzione generale per il personale scolastico del MIM che ha portato alla sottoscrizione della pre-intesa del CCNI relativa alla mobilità del personale docente e ATA della scuola per l’anno scolastico 2024/2025.
Lo strumento condiviso è quello di un addendum integrativo del contratto che, in modo essenziale, riporta le nuove acquisizioni sostituendo solo le parti soppresse o riviste del testo vigente.

Nei due giorni di confronto serrato al ministero, la discussione è stata condotta nel campo dell’applicazione dei diritti soggettivi dei genitori e dei caregivers (articolo 34 comma 8 del CCNL 2019-2021) per i quali è prevista la garanzia di accesso alla mobilità anche in deroga ai vincoli di permanenza sulla sede.

Il risultato dal valore aggiunto è l’estensione di questi diritti ad un numero ancora più ampio di interessati ai quali l’accordo, su forte richiesta delle organizzazioni sindacali, riesce ad assicurare l’accesso alle operazioni. Possiamo affermare che l’allentamento del vincolo è un fatto concreto per una ragguardevole quota di docenti, pur nella realtà di non essere riusciti a raggiungere la generalità degli aspiranti a causa degli ostacoli posti a livello normativo, invalicabili senza l’intervento della politica.

La partecipazione è assicurata per:

  1. genitori di figli di età inferiore a 12 anni; se adottivi ed affidatari di minore, l’età si intende entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età.
  2. coloro che beneficiano della legge 104/92 art.21 e art.33 commi 3, 5 e 6
  3. coloro che fruiscono di riposi e permessi di cui all’art.42 del DLgs 151/01 (congedo straordinario) nell’ordine di priorità espressamente previsto
  4. coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2 commi 2 e 3 della Legge 118/71.

Medesime disposizioni di deroga al blocco sulla sede, sono garantite ai DSGA nominati da procedura concorsuale, operazione che abbiamo condotto a termine con molta determinazione come FLC CGIL, nonostante un iniziale mancato riscontro dell’amministrazione.

Una ulteriore attenuazione alle regole sui vincoli nei trasferimenti dovrebbe trovare sede nell’ordinanza ministeriale che il Ministero sta predisponendo; nella giornata di giovedì 22 febbraio saremo in possesso di maggiori dettagli in quanto si svolgerà l’informativa sul testo come atto conclusivo del negoziato.

Stante la predisposizione della piattaforma online, per i docenti l’accesso alle domande è previsto a partire dalla prossima settimana.