Ultima modifica: 31 ottobre 2023

Card docente, la Cassazione conferma la nostra linea: tutti i docenti precari ne hanno diritto. Ora avanti con le vertenze

Pubblicata la sentenza della Suprema Corte di Cassazione. Prosegue il nostro impegno per le altre tipologie di personale

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, dopo il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto del 24.04.2023 (che ricordiamo ha posto diversi quesiti alla Suprema) si è pronunciata con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023. Ricordiamo inoltre che, sulla materia è recentemente intervenuto il legislatore che, con la  Legge 103 del 10 agosto 2023 il cosiddetto Decreto salva infrazioni ha esteso, a partire dal 1° settembre, il bonus di 500 euro per la formazione ai soli supplenti annuali (31 agosto), lasciando esclusi i docenti con contratto al 30 giugno.

La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione ha statuito i seguenti principi di diritto:

  1.  La Carta del Docente spetta anche ai titolari di un contratto fino al 30.06.2023; la Corte addirittura specifica come il diritto sussista indipendentemente dalla richiesta che possa aver fatto il lavoratore.
  2. Il diritto alla Carta sussisterebbe a prescindere dall’avere in essere un rapporto di lavoro. Infatti, alcuni tribunali avevano negato il riconoscimento in questione in quanto il docente, al momento della pronuncia della sentenza, non era titolare di un rapporto di lavoro presso la scuola statale. Per la Suprema Corte sarà sufficiente che il docente sia inserito nelle graduatorie al fine di poter ottenere il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio.
  3. Il diritto sussiste addirittura per tutto il personale che ha fatto il docente, anche se adesso svolge altra attività. Quindi, per coloro a cui sarebbe spettata l’erogazione della Carta docente, ma che attualmente sia fuori dal sistema scolastico per qualunque ragione, spetta un risarcimento pari al quantum di cui avrebbe avuto diritto se fosse ancora dipendente e dovrà essere ovviamente, accreditata dall’Amministrazione scolastica.
  4. La prescrizione è quinquennale, fatto salvo per chi non lavora più nella scuola che ha diritto, come forma risarcitoria, ad una prescrizione addirittura decennale.

Su alcuni aspetti, che alcuni giudici hanno eccepito nel corso delle cause ordinarie, la Corte non si è pronunciata, come ad esempio, se ai docenti che hanno prestato servizio in forza delle cd. “supplenze brevi” spetti o meno il beneficio di cui si discute e ciò in quanto la Corte medesima ha ritenuto non rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall’ordinanza del Tribunale di Taranto.

Né la Corte si è espressa sui contratti aventi durata fino al termine delle lezioni, come anche ed infine sui contratti part time. Si deve ritenere, però, che proprio perché la Cassazione non si è pronunciatanon si debba escluderne a priori l’applicazione, tenendo sempre presente le finalità della Carta docente. Pertanto, si deve ritenere che le supplenze brevi possano essere ricomprese nel novero delle casistiche di applicazione del beneficio di cui sopra, in quanto costituiscono, anche se frammentate, un rapporto di lavoro fino al 30 giugno o fino al 31 agosto e siano provate le circostanze in cui la prestazione lavorativa giustifichi per la continuità della stessa, il beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l’offerta formativa. Spetterà al legale del ricorrente di provare detta continuità depositando contratto e prove dell’avvenuto servizio senza interruzione.

La FLC CGIL già dal 2015, anno di pubblicazione della L. 107 la “Buona Scuola” aveva sempre affermato che la Carta docente, spettasse a tutto il personale, compreso quello educativo ed ATA, e che quindi la discriminazione tra personale docente a tempo determinato ed a tempo indeterminato, fosse illegittima stante la finalità propria della Carta docente. Pertanto, in attesa che il governo recepisca le ulteriori indicazioni della Suprema Corte, la FLC CGIL andrà avanti sia con il percorso vertenziale, che con quello politico. Abbiamo chiesto al Ministero garanzie rispetto al mantenimento del diritto alla carta del docente dal momento che il DL 36/2022, trasformato in L. 79/2022, destina parte delle risorse ad essa dedicate ad altri scopi: per esempio alla copertura dei costi connessi agli esoneri e semiesoneri dei docenti impegnati nello svolgimento delle funzioni tutoriali nei percorsi di formazione iniziale e abilitazione. Non avendo alcuna rassicurazione il proposito, reitereremo urgentemente la richiesta.

Un sindacato confederale deve sempre individuare punti di equilibrio nell’interesse collettivo di una comunità e l’azione legale può accompagnare quella politica in funzione degli obiettivi da raggiungere. Per tutto questo aspettiamo tutti i possibili interessati presso le nostre sedi al fine di valutare la situazione individuale di ciascuno e l’iniziativa legale più opportuna.