Incarichi di supplenza da GPS e GAE 2023/2024: individuazione, accettazione, rinuncia, abbandono del servizio
Cosa succede in caso di mancata presa di servizio o di abbandono? Cosa si intende per rinuncia? Una scheda tecnica messa a disposizione dalla FLC CGIL spiega effetti e ricadute delle scelte compiute dal supplente sulla possibilità di lavorare con le GAE e le GPS.
Dal 17 al 31 Luglio 2023 i docenti sono alle prese con la procedura informatizzata di scelta delle sedi per accedere ai contratti a TD al 31 agosto e 30 giugno.
Quando si compila la domanda è utile avere un quadro delle previsioni normative in materia di individuazione con procedura informatizzata, accettazione, rinuncia e abbandono del servizio, con le relative ricadute in termini di possibilità di lavoro.
Individuazione con procedura informatizzata = accettazione dell’incarico
Normativa di riferimento
OM n. 112 del 6 maggio 2022 – art. 12 c. 5
In particolare l’ordinanza stabilisce che gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura automatizzata (nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria). L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all’albo on-line.
Rinuncia agli incarichi di supplenza per mancata presentazione della domanda o mancata espressione di sedi
Normativa di riferimento
OM n. 112 del 6 maggio 2022 – art. 12 c. 4
La mancata presentazione dell’istanza della procedura informatizzata costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato al 31 agosto e al 30 giugno per tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Rimane fermo il diritto a poter lavorare con convocazioni da parte delle scuole con graduatorie d’istituto, sia per supplenze brevi e saltuarie che per incarichi al 31 agosto o 30 giugno (questi ultimi sono assegnati dalle scuole quando le graduatorie provinciali sono esaurite).
La mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto tra le preferenze espresse nell’istanza informatizzata costituisce rinuncia per quelle specifiche sedi, posti o classi di concorso non inseriti. Infatti, se quando arriva il proprio turno di nomina, l’aspirante non può essere soddisfatto rispetto alle preferenze che ha espresso, mentre sarebbe stato disponibile un posto relativo a sedi/posti/classi di concorso non indicate, è considerato rinunciatario. La conseguenza è che il docente non potrà avere l’assegnazione dell’incarico a tempo determinato con la procedura informatizzata dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento e non sarà riconvocato in successivi turni di nomina. Anche in questo caso il docente potrà lavorare con le supplenze conferite da graduatoria d’istituto.
Rinuncia all’incarico di supplenza dopo assegnazione avvenuta con procedura informatizzata
Normativa di riferimento
OM n. 112 del 6 maggio 2022 – art. 12 c. 11 e art. 14 c. 1 lettera a)
Gli aspiranti che una volta ricevuta l’assegnazione della supplenza non prendano servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione perdono la possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Quindi potranno lavorare solo con nomine da graduatorie d’istituto per incarichi di supplenza breve e saltuaria (malattia, maternità, etc.)
Abbandono del lavoro dopo la presa di servizio
Normativa di riferimento
OM n. 112 del 6 maggio 2022 – art. 14 c. 1 lettera b)
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (2 anni).
Lasciare la supplenza attribuita da Graduatorie d’Istituto per supplenza al 31 agosto o 30 giugno
Normativa di riferimento
OM n. 112 del 6 maggio 2022 – art. 14 c. 3
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno. Gli effetti sanzionatori non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.