Ultima modifica: 7 giugno 2023
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Decreto sulla Pubblica Amministrazione: gli emendamenti approvati dalle Commissioni della Camera dei deputati

Le novità su PNRR, aspettativa per i dipendenti pubblici, concorsi pubblici, mobilità dei dirigenti scolastici, ITS, università e Afam.

05/06/2023

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Le Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e la XI (Lavoro) della Camera dei deputati hanno terminato la scorsa settimana, l’approvazione degli emendamenti relativi al decreto legge 44 del 22 aprile 2023 “”Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche””. 

Come di consueto il testo ha assunto dimensione ragguardevoli.

Esaminiamo gli emendamenti principali che impattano sui settori della conoscenza, rimandando ad altre notizie ulteriori approfondimenti.

La legge di conversione del decreto legge 44/23 deve essere approvata entro il 21 giugno 2023 pena la decadenza dell’intero provvedimento.

PNRR

Gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale di Investimenti Complementari (PNIC) sono esclusi dal cosiddetto controllo concomitante, ossia relativo ad interventi in corso di svolgimento, della Corte dei Conti.

Prorogato fino 30 giugno 2024 (in precedenza 30 giugno 2023) il cosiddetto scudo erariale per i dirigenti dello Stato. Conseguentemente fino a tale data la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di (art. 1 legge 20/94), è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dolosamente voluta. Ricordiamo che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia.

(art. 1 comma 12-quinquies)

Aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici

Esteso da 12 a 36 mesi il periodo massimo di aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, riconosciuto ai dipendenti pubblici (periodo rinnovabile per una sola volta) anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Resta ferma la possibilità di usufruire dell’aspettativa prevista dall’art. 23-bis del D. Lgs. 165/01

(art. 1 comma 12-quater)

Scuola

Immessi in ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria nell’a.s. 2022/23

Per l’anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell’infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano le disposizioni sull’anno di prova di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 59/17.

(art. 5 comma 20 lettera b)

Dirigenti scolastici

Mobilità

Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall’attuazione del di tale disposizione non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell’ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l’immissione in ruolo nella medesima regione medesima.

Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionaliriguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari di tali provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell’ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione».

(art. 5 comma 20-bis)

Reintegrazione personale che ha partecipato con riserva al corso intensivo legge 107/15

I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell’articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 107/15, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell’anno scolastico 2023/2024, a condizione che

  • abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova
  • abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 44/23, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico.

(art. 5 comma 20-ter)

Comandi e distacchi docenti e dirigenti scolastici

A decorrere dall’a.s. 2023/24 possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso

  1. enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al DPR 309/90
  2. associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica

Riguardo al punto a) possono concorrere all’assegnazione unicamente i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio previsti dall’art. 105 comma 5 del citato DPR 309/90. Tale norma prevede che l’amministrazione scolastica, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all’albo regionale o provinciale previsto dall’art. 116 del DPR.

(art. 5 comma 21-bis)

Università

Fino al 31 dicembre 2025 le università statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o nell’ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate previste dall’articolo 1, comma 9, della legge 230/05, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti.

(Art. 9 comma 3-bis)

I professori e i ricercatori a tempo pieno possono assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché

  • siano svolti in regime di indipendenza,
  • non comportino l’assunzione di poteri esecutivi individuali,
  • non determinino situazioni di conflitto di interesse con l’università di appartenenza
  • non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’università di appartenenza
  • (art. 9 comma 2-bis)

Introdotta una norma di interpretazione autenticadell’art. 6 comma 10 della legge 240/10 con specifico riferimento alle attività di consulenza. In particolare i professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un’organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento. Rimangono ferme le disposizioni sul trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali (art. 23-ter del DL 201/11)

(art. 9 comma 2-ter)

Università e Afam

Le università e le istituzioni Afam, nell’ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l’integrazione nonché di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l’inclusione degli studenti, compresi l’attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell’ambito dell’università o dell’istituzione stessa.

L’incarico è conferito a personale docente in servizio presso l’università o l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri.

(art. 19 comma 5-bis)

ITS

Sono temporaneamente accreditate fino a dicembre 2023 le fondazioni ITS per le quali sia intervenuta almeno l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023 (in precedenza 31 marzo 2023).

Per il 2023 le risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore (pari a circa 48 milioni di euro) possono essere utilizzate anche per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy.

(art. 5 comma 21-ter)

CCNL 2019-21 e revisione degli ordinamenti professionali

Nell’ambito della revisione degli ordinamenti professionali, i CC.CC.NN.LL. 2019 – 2021 dei settori pubblici, possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni (e non più dalle amministrazioni di appartenenza) per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno.

(art. 1-bis lettera d)

Concorsi pubblici

Riserve dei posti

Nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche è introdotta una riserva di posti pari al 15 per cento a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

Restano fermi

  • i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 68/99
  • i limiti previsti dall’articolo 5, primo comma, del DPR 3/57 secondo cui le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso
  • l’accesso dall’esterno su almeno il 50% dei posti disponibili (D. Lgs. 165/01 art. 52 comma 1-bis)

(art. 1 comma 9-bis)

Nell’ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di riserva prevista per i disabili, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.

(art. 1 comma 14-septies)

Idonei

Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti del suddetto 20 per cento

(art. 1-bis lettera a), punto 2)

Concorsi su base territoriale

I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In questi casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.

L’amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei.

(art. 1-bis lettera b)

Prove concorsuali

Fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta

(art. 1-bis lettera c)

PIAO e formazione del personale

Nella specifica sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dedicata alla formazione del personale, le amministrazioni indicano quali elementi necessari

  • gli obiettivi e le risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l’impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall’Unione europea
  • le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

A tal fine le amministrazioni individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi.

Ricordiamo che sono escluse dall’adozione del PIAO le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.

(art.1 comma 14-sexies)