Ultima modifica: 5 giugno 2023
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Decreto alluvioni: gli interventi relativi ai settori della conoscenza

Previsti specifici fondi a sostegno del personale e delle istituzioni. Le norme per garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche.

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È entrato in vigore il 2 giugno 2023 il Decreto Legge n. 61 del 2° giugno 2023 relativo agli “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
Il provvedimento, ai sensi delle delibere del Consiglio dei ministri del 4, del 23 e del 25 maggio 2023, riguarda i territori delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena, di Rimini, di Pesaro e Urbino e alcuni comuni della provincia di Firenze coinvolti nelle eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 1° maggio 2023.
Di seguito sintetizziamo le disposizioni relative ai settori della conoscenza.

Scuola

Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica

Viene istituito un fondo, denominato “Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica”, con lo stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato, tra l’altro, all’acquisizione

  • di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e per potenziare e supportare la didattica a distanza
  • di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee.

Il riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche interessate dall’emergenza, è definito con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Attività didattiche e validità dell’anno scolastico

Con una o più ordinanze del Ministero dell’istruzione possono essere adottate, specifiche misure volte

  • ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado
  • ad assicurare la validità dell’anno scolastico 2022/2023 degli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Deroghe alle procedure di acquisizione dei beni, servizi e lavori

Fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche interessate procedono all’acquisizione dei beni, servizi e lavori di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo

  • il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
  • dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

Le istituzioni scolastiche possono derogare all’utilizzo di strumenti di cui

  • all’articolo 1, commi 449 della legge 296/06 (convezioni quadro)
  • all’articolo 1, comma 450, della legge 296/06 (ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario),
  • all’articolo 1, comma 583, della legge 160/19 (obbligo ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa)
  • all’articolo 1, comma 512, della legge 208/15 (acquisti di beni e servizi informatici e di connettività tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti)

Università

Disposizioni finalizzate a garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curriculari e lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023

Le università che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, possono svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità.
Le istituzioni, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Esonero dal pagamento dei contributi o delle tasse di iscrizione degli studenti

Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l’anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo, gli studenti che

  • alla data del 1° maggio 2023 risultino residenti o domiciliati nei territori indicati nell’allegato al decreto;
  • siano regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale.

Risorse per l’acquisto da parte degli studenti di attrezzature informatiche, software e strumentazioni

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca per il 2023 è ripartita la somma di 10 milioni di euro tra le Università collocate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici, che hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca. Le risorse sono ripartite in proporzione al peso dei costi standard di formazione utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il Finanziamento Ordinari. Le eventuali somme attribuite e non assegnate restano nella disponibilità delle Università per l’acquisto di beni e servizi per la didattica.
Le risorse sono prelevate dal “Fondo italiano per la scienza” di cui all’art. 61 del decreto legge 73/21.

Incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario attribuita all’Università degli studi di Bologna

La quota del FFO attribuita all’Università degli studi di Bologna è incrementata, per l’anno 2023 di 3,5 milioni di euro, al fine di:

  • istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato in servizio presso le diverse sedi dell’Ateneo, residenti o domiciliati in uno dei Comuni compresi nei territori indicati nell’allegato al decreto;
  • erogare contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi collocate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

I contributi e le provvidenze erogate non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

AFAM

Disposizioni finalizzate a garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curriculari e lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023

Le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, possono svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità.
Le istituzioni, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Esonero dal pagamento dei contributi o delle tasse di iscrizione degli studenti

Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l’anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo, gli studenti che

  • alla data del 1° maggio 2023 risultino residenti o domiciliati nel territorio dei Comuni indicati nell’allegato al decreto
  • siano regolarmente iscritti ai corsi di primo o di secondo livello.

Risorse per l’acquisto da parte degli studenti di attrezzature informatiche, software e strumentazioni

Nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell’anno 2023. Finalizzato a dare sostegno agli studenti iscritti presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, Le risorse sono ripartite con apposito decreto del Ministro dell’università e della ricerca tra le Istituzioni statali AFAM.
Le risorse sono prelevate dal “Fondo italiano per la scienza” di cui all’art. 61 del decreto legge 73/21.

Fondo per sostenere il personale e le istituzioni AFAM

Istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato, previa ripartizione,

  • al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica musicale e coreutica che hanno sede presso i territori coinvolti negli eventi metereologici o residente o domiciliato in uno dei territori dei Comuni dei medesimi territori
  • o all’erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni.

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo.
I contributi e le provvidenze erogate non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.