Docenti specializzati superati nelle supplenze da docenti privi del titolo e di esperienza su sostegno: l’algoritmo applica le riserve di legge in maniera indiscriminata
Il Ministero dovrebbe correggere la procedura per coniugare con equilibrio il diritto allo studio degli studenti disabili con il diritto al collocamento di chi è titolare di una riserva.
In queste settimane si stanno svolgendo le nomine dei supplenti che implicano l’attribuzione più di 100 mila contratti di lavoro a tempo determinato mediante la procedura informatizzata.
Come FLC CGIL abbiamo già più volte denunciato che il funzionamento della procedura presenta forti criticità.
Infatti il Ministero dell’Istruzione, nonostante un anno trascorso all’insegna di solleciti e richieste formulate dalla FLC CGIL e dalle altre sigle sindacali in merito alla necessità di fare il punto sulle nomine dei supplenti, ci ha convocato per gli incontri sul funzionamento della procedura informatizzata l’ultimo giorno utile prima dell’avvio delle domande, quando ormai qualsiasi intervento correttivo al software era impossibile.
A causa di questa intempestività si stanno ripresentando puntualmente errori e storture che già lo scorso anno avevamo segnalato.
Tra di essi uno in particolare è assai grave, poiché è tema che sta generando un conflitto da diritti diversi, ma entrambi legittimi: il diritto allo studio degli studenti disabili, che passa anche attraverso la figura del docente specializzato e il diritto al collocamento mirato di chi detiene una condizione personale tutelata da una riserva di legge, come nel caso dell’invalidità civile tutelata dalla Legge 68/99.
La procedura informatizzata infatti assegna le quote di posti dei riservisti senza considerare la graduatoria di appartenenza dei docenti e senza considerare il possesso o meno della specializzazione sul sostegno o l’esperienza pluriennale acquisita su quella tipologia di posto.
In particolare, per le supplenze relativa a posti di sostegno, ove la priorità nell’accesso è riconosciuta ai docenti specializzati presenti in GAE (negli appositi elenchi) e nella prima fascia GPS sostegno, il software è stato programmato in maniera da applicare la riserva in modo indiscriminato: considera GAE e GPS come un’unica graduatoria, non distingue docenti specializzati (presenti in prima fascia), docenti con 3 anni di esperienza sul sostegno (iscritti in seconda fascia) e docenti senza titolo di specializzazione né esperienza di lavoro sul sostegno chiamati dalle graduatorie incrociate di posto comune.
Questa impostazione sta innescando tensioni molto forti tra i supplenti, e in particolare molte preoccupazioni sono state espresse dai docenti specializzati scavalcati a piè pari da chi è stato reclutato da graduatorie incrociate di posto comune.
Non possiamo non ricordare che l’art. 8 comma 1 lettera d) della L. 104/1992, la legge quadro sull’handicap, annovera la presenza di personale appositamente qualificato – e quindi specializzato – tra gli elementi indispensabili per rendere effettivo il diritto allo studio dell’alunno disabile.
È chiaro quindi che la procedura messa in atto dal Ministero dell’Istruzione mediante informatizzazione delle nomine dei supplenti sta producendo ricadute discutibili, che creano tensioni e conflitto tra diritti inviolabili ed entrambi costituzionalmente riconosciuti, quando compito dell’amministrazione dovrebbe essere quello di trovare punti di equilibrio e di efficace applicazione delle norme.
Per questo motivo la FLC CGIL mette a disposizione dei lavoratori nelle nostre sedi di consulenza territoriali una diffida volta alla tutela dei docenti specializzati o di quelli con esperienza almeno triennale su posto di sostegno esclusi dalle supplenze a causa dell’algoritmo.