Gestione posti accantonati per lo straordinario bis, applicazione del riserve della L. 68/99, somma di spezzoni e completamento: servono chiarimenti!
I sindacati scrivono al Ministero dell’Istruzione su diverse questioni urgenti da chiarire. Scuole e precari lasciati a gestire problemi su cui servono risposte.
Durante il confronto sulla Circolare annuale delle supplenze, la nota n. 28597 del 29 luglio 2022, la FLC CGIL, insieme alle altre Organizzazioni sindacali, aveva espresso l’esigenza chiarire diverse questioni che non erano sufficientemente esplicitate. Quei nodi sono rimasti irrisolti e ora i problemi emergono in tutta la loro urgenza. Per questo abbiamo scritto al Ministero per sollecitare dei chiarimenti.
Attribuzione dei posti accantonati per il concorso straordinario bis (articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228): dalla lettura della nota si evince che i posti sono accantonati a cura degli Uffici territorialmente competenti, ma non si dice con quali modalità essi verranno assegnati a supplenza nelle more della pubblicazione delle GM. Abbiamo chiesto di chiarire quale sia la procedura di assegnazione di questi incarichi da graduatorie d’istituto e quale termine debbano recare i contratti stipulati. Infatti, nel caso vengano stipulati contratti con termine 31 agosto con apposizione della clausola risolutiva il Ministero dovrebbe chiarire modalità corrette con cui comunicare la natura del posto ai supplenti convocati e come sia possibile, data la particolare natura dell’incarico conferito, soggetto evidentemente a risoluzione anticipata, come si possa garantire al supplente la possibilità di essere chiamato per altre supplenze, anche da graduatorie d’istituto con termine 30 giugno o 31 agosto. In sostanza si tratta di avere certezza che sull’applicativo in dotazione alle scuole per le convocazioni il supplente non risulti già occupato con contratto definitivo.
Corretta applicazione delle riserve previste dalla Legge 68/99, con particolare riferimento al meccanismo per cui il sistema informatico sta assegnando cattedre di sostegno a docenti riservisti reclutati da graduatorie incrociate, quindi privi del titolo di specializzazione, anche in presenza di docenti specializzati in GPS 1 fascia sostegno.
Corretta applicazione delle previsioni in merito al diritto del supplente a ottenere il com- pletamento in caso di assegnazione, con procedura informatizzata, di spezzone in assenza di posto intero. In particolare abbiamo chiesto come debba essere effettuato questo completa- mento, ovvero se mediante procedura informatizzata oppure prima di avviare nuovi turni di nomina “manualmente” a cura degli Uffici territorialmente competenti.
Dott. Filippo Serra
Direttore Generale del Personale Scolastico
Oggetto: Richiesta in merito alla corretta applicazione delle previsioni contenute nella nota n. 28597 dell’1/8/2022.
Durante il confronto sulla circolare annuale delle supplenze, la nota n. nota 28597 del 29 luglio 2022, le scriventi Organizzazioni sindacali hanno espresso all’amministrazione l’esigenza di un chiarimento in merito alla corretta applicazione delle previsioni ivi contenute in merito ad alcuni punti:
- Attribuzione dei posti accantonati per la procedura straordinaria di cui all’articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228: dalla lettura della nota si evince che i posti sono accantonati a cura degli Uffici territorialmente competenti, ma non si dice con quali modalità essi verranno assegnati a supplenza nelle more che vengano assegnati ai vincitori della procedura con nuovi turni di nomina di assunzioni a tempo indeterminato. Pertanto chiediamo quale sia la procedura corretta di assegnazione di questi incarichi, ovvero se mediante scorrimento delle GPS o delle graduatorie d’istituto e quale termine debbano recare i contratti stipulati. Chiediamo inoltre nel caso vengano stipulati contratti con termine 31 agosto con clausola risolutiva apposta quali siano le modalità corrette con cui comunicare la natura del posto ai supplenti convocati e come sia possibile data la particolare natura dell’incarico conferito, soggetto evidentemente a risoluzione anticipata, come si possa garantire al supplente la possibilità di essere chiamato per altre supplenze, anche da graduatorie d’istituto con termine 30 giugno o 31 agosto.
- Corretta applicazione delle riserve previste dalla Legge 68/99, con particolare riferimento al meccanismo per cui il sistema informatico sta assegnando cattedre di sostegno a docenti riservisti reclutati da graduatorie incrociate, quindi privi del titolo di specializzazione, anche in presenza di docenti specializzati in GPS 1 fascia sostegno.
- Corretta applicazione delle previsioni in merito al diritto del supplente a ottenere il completamento in caso di assegnazione, con procedura informatizzata, di spezzone in assenza di posto intero. In particolare si richiede come debba essere effettuato questo completamento, ovvero se mediante procedura informatizzata oppure prima di avviare nuovi turni di nomina “manualmente” a cura degli Uffici territorialmente competenti.
Da ultimo chiediamo delle indicazioni in merito a quale si la corretta tempistica di applicazione delle previsioni contenute nell’art. 399 c. 3-bis del Dlgs 297/1994.
In particolare le scriventi ritengono corretta la scelta di dare applicazione alla cancellazione prevista dalla norma a partire dall’a.s. successivo a quello in cui il docente ha superato con esito positivo il percorso di formazione e prova. Tale interpretazione è stata a nostro avviso suffragata anche dalla nota n. 20166 del 26 maggio 2022, con cui la Direzione del personale raccomandava agli UUSSRR di portare a compimento la ripulitura delle graduatorie con riferimento ai docenti confermati in ruolo con decorrenza 1 settembre 2021. Chiediamo quindi conferma della corretta interpretazione della norma da parte delle scriventi organizzazioni sindacali.