Ultima modifica: 28 febbraio 2022
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Mobilità scuola anno scolastico 2022/2023 Fascicolo di approfondimento

PREMESSA

Il 27 gennaio 2022 è stata siglata l’Ipotesi di CCNI 2022-2025 concernente la mobilità negli aa.ss. 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025.

La predetta Ipotesi ha visto la sottoscrizione di CISL scuola, mentre FLC CGIL e le altre tre sigle rappresentative del 75% della categoria si sono astenute.

Visto il prossimo rinnovo del CCNL 2019/2021 che delega l’intera materia alla contrattazione integrativa e in considerazione della vigenza triennale, è stata inserita nel testo del CCNI una precisa clausola che prevede la riconvocazione delle parti a fronte di “eventuali diverse disposizioni derivanti dalla stipulazione” del CCNL al tavolo con l’ARAN (art.1 c. 9)

Le operazioni di mobilità, come sempre, rimangono annuali e sono disposte dalla specifica Ordinanza Ministeriale che fissa i termini e le modalità per la procedura di presentazione delle domande online, nonché le date per la pubblicazione degli esiti.

Il 25 febbraio 2022 sono state emanate quelle di riferimento per l’a.s. 2022/2023: la OM 45/22 e la OM 46/22 (insegnanti di religione cattolica)  trasmesse con la nota ministeriale 8204 del 25 febbraio 2022.

SPECIALE MOBILITÀ SCARICA QUESTO FASCICOLO

Destinatari

Tutto il personale docente ed educativo a tempo indeterminato può inoltrare domanda di mobilità territoriale.

Accedono volontariamente alla mobilità professionale solo i docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova e il personale ATA in possesso del titolo per il profilo richiesto nella medesima area.

Il personale ATA a tempo indeterminato può inoltrare domanda di mobilità territoriale, ma con alcune esclusioni: i DSGA neo-assunti che sono soggetti al vincolo di permanenza e il personale ex LSU in caso di internalizzazione a tempo parziale.

Non possono accedere alla mobilità i docenti assegnati con incarico a tempo determinato ai posti comuni e di sostegno a seguito della procedura straordinaria di cui all’art.59 comma 4, del DL 73/21, convertito in L. 106/21.

Le fasi della mobilità territoriale e professionale Le fasi sono tre, distinte nell’ordine delle operazioni:

  • I fase: comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità)

  • II fase: provinciale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. Si pongono in questa fase i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa anche nello stesso comune).

  • III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

    (passaggi di ruolo/cattedra o passaggi di profilo).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

PERSONALE DOCENTE

dal 28 febbraio al 15 marzo 2022

PERSONALE EDUCATIVO

dal 1 marzo al 21 marzo 2022

PERSONALE ATA

dal 9 marzo al 25 marzo 2022

INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA

dal 21 marzo al 15 aprile 2022

PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI

PERSONALE DOCENTE

17 maggio 2022

PERSONALE EDUCATIVO

17 maggio 2022

PERSONALE ATA

27 maggio 2022

INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA

30 maggio 2022

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Il testo dell’Ipotesi di CCNI 2022/2025, come previsto dall’art. 7 del CCNL 2018, ha vigenza triennale e riguarda gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Le operazioni di mobilità (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra/profilo) sono disciplinate con la annuale Ordinanza Ministeriale.

Come già anticipato, per l’anno scolastico 2022/2023 i termini e modalità di presentazione delle domande sono disposti dalla la OM 45/22 e la OM 46/22 (insegnanti di religione cattolica) del 25 febbraio 2022 trasmesse con nota ministeriale 8204 del 25 febbraio 2022.

Analogamente, per i successivi anni di vigenza del CCNI, saranno emanate le rispettive Ordinanze Ministeriali e le note di trasmissione.

Per le operazioni dell’a.s. 2022/2023, il CCNI prevede che tutto il personale docente ed educativo a tempo indeterminato possa inoltrare domanda di mobilità territoriale. Anche il personale ATA a tempo indeterminato può inoltrare domanda di mobilità territoriale (deve, in caso di nomina in ruolo a.s. 2021/2022, in quanto titolare in provincia) ad eccezione dei DSGA neo-assunti e ex LSU internalizzati con contratto part time.

Per ciò che riguarda la mobilità professionale (passaggio di ruolo/cattedra e passaggio di profilo) accedono:

  • i docenti e il personale educativo in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova
  • il personale ATA (per passaggio di profilo nella stessa area) purché in possesso del titolo.

SEZIONE SPECIFICA – DOCENTI

Con il nuovo contratto, la mobilità dei docenti assume aspetti di complessità che occorre valutare con attenzione a partire dai vincoli di permanenza.

Il CCNI 2022/2025 ha confermato, per continuità, i vincoli già vigenti nel testo precedente però ampliandone la portata, in quanto ha assunto le disposizioni di legge (DL 73/21 convertito in L. 106/21) con poche e temporanee deroghe.

Analizziamo le situazioni in dettaglio.

Destinatari: come regolarsi

1)

Docente che a seguito di domanda volontaria (territoriale e/o professionale) ha richiesto una preferenza puntuale di scuola e l’ha ottenuta nei movimenti 2020/2021 e 2021/2022.

Non può presentare domanda volontaria per il triennio successivo a decorrere dall’esito.

2)

Docente che a seguito di domanda volontaria (territoriale e/o professionale) ha richiesto, nel corso della I fase, una preferenza con codice di distretto sub- comunale ed ha ottenuto il movimento nel 2020/2021 e 2021/2022 su una scuola ivi compresa.

Non può presentare domanda per il triennio successivo a decorrere dall’esito.

3)

Docente che a seguito di domanda volontaria ha espresso codice sintetico del comune nel corso della II fase (da posto comune a sostegno e viceversa) e III fase (mobilità professionale) ed ha ottenuto il movimento nel 2020/2021 e 2021/2022.

Non può presentare domanda per il triennio successivo all’interno dello stesso comune a decorrere dall’esito.

4)

Docente immesso in ruolo in data 1 settembre 2020.

Può presentare domanda di mobilità territoriale per l’a.s. 2022/2023.

Se ottiene una preferenza tra quelle richieste, ne assume la titolarità ed è tenuto a permanere sulla sede per un triennio di effettivo servizio.

Se non ottiene alcuna preferenza rimane sulla sede attuale per il completamento dell’ultimo anno del

triennio.

5)

Docente immesso in ruolo in data 1 settembre 2021.

Può presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2022/2023.

Se ottiene una preferenza tra quelle richieste, è tenuto a permanere sulla sede per un triennio di effettivo servizio.

Se non ottiene alcuna preferenza, assume la titolarità sulla sede attuale per i successivi due anni a completamento del triennio.

6)

I docenti assunti da GPS con procedura straordinaria art.59 DL 73/21 convertito in L. 106/21.

Non sono tra i destinatari della mobilità 2022/2023 in quanto nominati con contratto a tempo determinato

I vincoli di cui ai punti 1)–2) e 3) non si applicano in caso di soprannumero/esubero; il docente è chiamato a presentare domanda di trasferimento in assenza della quale il movimento è disposto d’ufficio.

Il vincolo non si applica nei casi di precedenza da art.13 del CCNI alle particolari condizioni richiamate più avanti.

I docenti che non rientrano in alcuna delle condizioni sopra elencate, possono accedere alla mobilità volontaria secondo i tempi e le modalità definite nell’Ordinanza Ministeriale.

Gli effetti della mobilità nel triennio di vigenza del CCNI

Il CCNI 2022/2025 ha introdotto delle disposizioni che si applicano a decorrere dagli esiti della mobilità 2022/2023 per gli anni successivi: è importante che il docente conosca i dettagli di queste novità per valutare in modo completo e responsabile le conseguenze delle scelte che, adesso, si appresta a compiere.

A chiarimento di questo passaggio, presentiamo di una tabella sintetica.

1)

Docente che a seguito di domanda volontaria (territoriale e/o professionale) ha richiesto una preferenza puntuale di scuola e l’ha ottenuta nei movimenti 2022/2023.

Continuano ad applicarsi le regole previgenti: non può presentare domanda per il triennio successivo.

2)

Docente che a seguito di domanda volontaria di trasferimento ha espresso una preferenza sintetica (comune distretto, provincia) ed ha ottenuto una scuola ivi compresa nei movimenti 2022/2023.

  1. Non può presentare domanda per un triennio se la nuova sede ottenuta è in una provincia diversa rispetto a quella di precedente titolarità.

  2. Può presentare domanda se la nuova sede ottenuta è nella stessa provincia di precedente titolarità, ferme restando le regole previgenti

(punti 2 e 3 prima tabella).

3)

Docente che a seguito di domanda di trasferimento da posto comune a sostegno (e viceversa) o di mobilità professionale ha espresso una preferenza sintetica (comune distretto, provincia) ed ha ottenuto una scuola ivi compresa nei movimenti 2022/2023.

  1. Non può presentare domanda per un triennio nello stesso comune della scuola ottenuta.

  2. Può presentare domanda di mobilità per preferenze puntuali o sintetiche in altro comune purché nella stessa provincia.

  3. Non può presentare domanda per un triennio se la sede ottenuta è in una provincia diversa rispetto a quella di precedente titolarità.

4)

Docente immesso in ruolo in data 1 settembre 2020 che ottiene una nuova sede nei movimenti 2022/2023.

Assume la titolarità sulla nuova scuola. Da lì decorre il vincolo di permanenza triennale dei neo- assunti come previsto dalla L.159/19 (e successive modificazioni).

5)

Docente immesso in ruolo in data 1 settembre 2021 che ottiene una nuova sede nei movimenti 2022/2023.

Assume la titolarità sulla nuova scuola. Da lì decorre il vincolo di permanenza triennale dei neo- assunti come previsto dalla L.159/19 (e successive modificazioni).

6)

Docente immesso in ruolo in data 1 settembre 2021 che non ha presentato domanda di mobilità oppure non ha ottenuto il trasferimento nelle operazioni 2022/2023.

Non può presentare domanda per l’a.s. 2023/2024 e rimane sulla sede di titolarità ancora un anno fino a completamento del triennio.

7)

Docente assunto con procedura straordinaria di cui all’art.59 confermato a tempo indeterminato

a.s. 2022/2023 con retrodatazione giuridica 1 settembre 2021.

Può presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2023/2024. Se ottiene una preferenza tra quelle richieste, è tenuto a permanere sulla nuova sede per un triennio di effettivo servizio (L.159/19 e successive modificazioni).

Se non presenta domanda oppure non ottiene alcuna preferenza, assume la titolarità sulla sede attuale a compimento dell’obbligo

di permanenza.

Requisito indispensabile per accedere mobilità professionale (passaggi di ruolo/cattedra), oltre al possesso di specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta, è il superamento dell’annuale periodo di formazione e prova al momento della presentazione della domanda.

Preferenze esprimibili

Tutti i docenti a tempo indeterminato, dall’infanzia alla secondaria di 2° grado, potranno richiedere con un’unica domanda fino ad un massimo di 15 preferenze per i trasferimenti. Altrettante per la mobilità professionale.

Nell’unica domanda per i trasferimenti, e nelle specifiche domande, quante sono le richieste di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra), le 15 preferenze si intendono complessive per i movimenti sia provinciali che interprovinciali.

Si potranno esprimere preferenze di: scuola – comune – distretto – provincia (anche per più province). Il Ministero dell’Istruzione rende disponibile sul proprio sito i bollettini ufficiali con i codici aggiornati.

Nella mobilità territoriale volontaria, la scuola di titolarità nel corrente a.s. 2021/2022 risulta “non esprimibile” per la stessa tipologia di posto o classe di concorso.

Analogamente e sempre nella mobilità territoriale volontaria, non sono considerate valide le preferenze sintetiche (comune – distretto – provincia) comprensive della scuola di titolarità del docente.

Le preferenze per i CPIA non sono esprimibili, perché il riferimento è ai codici degli ex CTP (sede di organico autonomo); i corsi serali, le sedi carcerarie/ospedaliere, i posti nelle scuole speciali e ad indirizzo didattico differenziato, i licei europei, sono parimenti richiedibili come preferenza puntuale con specifico codice.

In caso di preferenza sintetica, i posti dei centri per l’istruzione per gli adulti vengono assegnati solo se il docente interessato ha barrato la specifica casella del modulo domanda, oppure come ultima residuale disponibilità in assenza di altri posti.

Anche per eventuali preferenze su comuni isolani, dove le province li comprendano,

va esplicitamente indicato il distretto “isole della provincia”.

Deroghe al vincolo di permanenza triennale

Nel paragrafo “Destinatari: come regolarsi” sono state anticipate alcune condizioni che portano a derogare al vincolo di permanenza triennale.

In realtà bisogna parlare di “vincoli” al plurale, ed ognuno di esso va trattato in applicazione della rispettiva casistica.

In premessa, chiariamo che sono 2 le tipologie di deroga, riferibili ad altrettante fonti regolatrici:

  • le deroghe stabilite per contratto – CCNI 2022-2025 / Precedenze art.13
  • le deroghe stabilite per legge – L. 159/19 art.1 c.17-octies p.3 come modificato da DL 73/21 convertito in L. 106/21

I soggetti interessati alle deroghe per precedenza di cui al CCNI art.13 appartengono ad una platea più estesa; i soggetti destinatari della deroga “di legge”, invece, sono ricompresi tra i soli beneficiari di L. 104/92 art.33 commi 3 e 6, ma con requisiti molto stringenti.

In sintesi:

Operazioni mobilità a.s. 2022/2023

1)

Docente assunto prima dell’a.s. 2020/2021.

Può presentare domanda di mobilità in deroga all’obbligo di permanenza previgente (vincolo triennale ottenuto su sede puntuale) ai sensi delle precedenze di cui all’art.13 del CCNI 2022-2025.

2)

Docente assunto nell’a.s. 2020/2021.

Può presentare domanda di mobilità per acquisire una nuova titolarità.

Nella deroga all’obbligo triennale previsto per legge e disciplinato dal contratto, si avvale delle precedenze di cui all’art.13 del CCNI 2022-2025.

3)

Docente assunto nell’a.s. 2021/2022.

Può presentare domanda di mobilità per acquisire la titolarità. Nella deroga all’obbligo triennale previsto per legge e disciplinato dal contratto, si avvale delle precedenze di cui all’art.13 del CCNI 2022-2025.

Operazioni mobilità a.s. 2023/2024

1)

Docente assunto prima dell’a.s. 2020/2021.

Può presentare domanda di mobilità in deroga al vincolo previgente (vincolo triennale ottenuto su sede puntuale) e di legge come modificato dal contratto, ai sensi delle precedenze di cui all’art.13 del CCNI 2022-2025.

2)

Docente assunto nell’a.s. 2020/2021.

  1. Se è titolare sulla stessa sede ottenuta all’atto della nomina a TI ha assolto l’obbligo di permanenza previsto per i neo-assunti. La sua domanda di mobilità è regolata ai sensi delle precedenze di cui all’art.13 del CCNI 2022-2025.

  2. Se ha presentato e ottenuto una nuova sede di titolarità con le operazioni 2022/2023, è obbligato a completare il vincolo triennale dei

neo-assunti e beneficia delle deroghe solo nei casi previsti (vedi sotto).

3)

Docente assunto nell’a.s. 2021/2022.

Non ha completato l’obbligo di permanenza triennale dei neo- assunti.

Presenta domanda di mobilità solo qualora individuato come perdente posto oppure se beneficia di L.104/92 art.33 commi 3 e 6 purché le condizioni siano intervenute successivamente alla data di iscrizione del bando concorsuale o dell’inserimento in graduatoria.

4)

Docenti assunti nell’a.s. 2022/2023

Docenti confermati a tempo indeterminato con retrodatazione giuridica 1 settembre 2021 di cui all’art.59 comma 4 (DL 73/21,

convertito in L. 106/21).

Possono presentare domanda di mobilità per acquisire la titolarità. Nella deroga all’obbligo triennale previsto per legge e disciplinato dal contratto, si avvalgono delle precedenze di cui all’art.13 del CCNI 2022-2025.

Come già detto, non si applicano i vincoli di permanenza triennale ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, né ai beneficiari di precedenze ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 c.1 del CCNI.

Sedi disponibili per la mobilità

Ai fini della mobilità saranno disponibili, in ciascuna scuola, tutti i posti “vacanti” ovvero la somma dei posti attribuiti nell’organico di diritto per ciascuna tipologia o classe di concorso (senza alcuna differenziazione tra i posti assegnati per il curricolare e quelli per il potenziamento), meno i posti occupati dai docenti già titolari della scuola.

Dalle disponibilità “di scuola” vanno detratti anche i posti sui quali è stato assunto, a TD con retrodatazione giuridica, il personale docente con procedura straordinaria art.59 del DL 73/21, convertito in L. 106/21.

I posti disponibili su ciascun comune saranno pari alla somma dei posti disponibili nelle singole scuole che ne fanno parte.

A livello provinciale e solo per l’a.s. 2022/2023 sono accantonate le cattedre destinate ai docenti assunti all’esito della procedura concorsuale straordinaria, le cui prove avrebbero dovuto svolgersi entro il 31 dicembre 2021.

Al netto di queste detrazioni, i posti disponibili a livello provinciale risultano essere la somma dei posti dei vari comuni, calcolati gli eventuali docenti in esubero titolari in provincia che vanno preventivamente ri-collocati, e i docenti che cessano il collocamento fuori ruolo.

I posti disponibili in ciascuna scuola all’inizio delle operazioni possono aumentare nel caso di “uscita” di qualche docente sia per trasferimento che per passaggio.

Trasferimento in provincia da sostegno a posto comune

Il CCNI 2022-2025 ha introdotto una novità nelle operazioni di II fase, a proposito della mobilità da posto sostegno a posto comune.

Fermo restando l’obbligo di permanenza quinquennale per i docenti neo-assunti e per i trasferiti su sostegno nel CCNI, allo scopo di garantire più continuità didattica agli alunni con disabilità e mantenere il contingente del personale specializzato, è stata

fissata una aliquota, sul totale delle disponibilità, nel limite della quale effettuare i trasferimenti per cambiare tipologia di posto.

Tale aliquota è progressiva nel triennio, ma a partire dalle operazioni 2023/2024: ne consegue che le domande per l’a.s. 2022/2023 non segneranno alcun cambiamento:

  • a.s. 2022/2023 – sul 100% dei posti disponibili
  • a.s. 2023/2024 – sul 75% dei posti disponibili
  • a.s. 2024/2025 – sul 50% dei posti disponibili

Aliquote per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale – III fase

Al termine dei trasferimenti provinciali e dopo aver riassorbito gli eventuali esuberi, sul totale del contingente disponibile nell’a.s. 2022/2023 è ripartita la quota del 50% per le immissioni in ruolo e del 50% per i trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale che costituiscono le operazioni di III fase.

Queste le aliquote definite nel CCNI sul 100% delle disponibilità per l’anno a.s. 2022/2023 :

  •  50% immissioni in ruolo
  • 25% mobilità territoriale interprovinciale
  • 25% mobilità professionale.

L’eventuale posto unico o dispari disponibile al termine delle operazioni di II fase (art. 8 comma 7) è assegnato ad anni alterni nel periodo di vigenza del CCNI. Per l’a.s. 2022/2023 va alle immissioni in ruolo.

Nella suddivisione del contingente destinato alla mobilità, il posto che nella percentuale risultasse non-intero, viene arrotondato alla frazione maggiore e destinato ai trasferimenti.

Mobilità su insegnamenti specifici dei licei musicali

La mobilità sugli insegnamenti specifici dei licei musicali si effettua con le regole generali.

Modalità e procedure sono comuni agli altri indirizzi e gradi di scuola; la domanda si presenta su piattaforma di Istanze online utilizzando gli allegati pubblicati dal ministero.

Il 50% dei posti accantonati va alle nuove assunzioni e la disponibilità dei posti per la III fase delle operazioni è così determinata:

  • a.s. 2022/2023 – 25% alla mobilità professionale e 25% a quella territoriale interprovinciale

L’eventuale posto unico o dispari è assegnato nell’a.s. 2022/2023 alle immissioni in ruolo.

L’art.14 co.5 della OM 45/22 ripropone quanto già inserito nella OM precedente, ovvero il riconoscimento dell’abilitazione per la mobilità professionale verso le materie di indirizzo A-53 / A-55 / A-63 / A-64.

Hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 in possesso dei titoli di cui all’Allegato E del DM 9 maggio 2017, n. 259. Per la sola classe di concorso A-55 – Esecuzione e interpretazione, occorrono i titoli di servizio ivi previsti.

Organico dell’autonomia

Nell’organico unico dell’autonomia confluiscono le sezioni staccate anche in comuni diversi, così come i differenti ordinamenti degli Istituti di Istruzione Superiore (IIS).

Il codice da utilizzare per le domande è quello “sede di organico” come riportato negli elenchi dei bollettini ufficiali.

L’organico di scuola dell’infanzia e primaria negli istituti comprensivi è richiedibile tramite l’indicazione del codice di scuola sede di organico.

Tutti i casi di plessi/sezioni/succursali non richiedibili portano, sui bollettini ufficiali, la dicitura “sede associata”.

Il codice del CPIA non è esprimibile dal personale docente, che dovrà fare riferimento ai centri territoriali (ex CTP) e ai relativi codici riportati sui bollettini ufficiali, in quanto l’organico è distinto per singola sede.

Nella scuola secondaria di II grado, i percorsi di secondo livello (corsi serali) mantengono il codice di istituzione scolastica autonoma.

Ancora una volta è il caso di sottolineare che l’organico dell’autonomia comprende sia posti curricolari che di potenziamento, cui potrebbero essere assegnate anche classi di concorso non previste nei piani orari dell’indirizzo/ordinamento, soprattutto nelle secondarie di II grado.

Non c’è, pertanto un automatismo diretto tra l’esito positivo del movimento sulle preferenze espresse e la garanzia, poi, di insegnare la specifica disciplina sul posto cattedra.

Non è possibile, invece, esercitare l’autonomia scolastica destinando un docente ad un posto che non corrisponda a quello ottenuto nel movimento, anche se di potenziamento, sia in relazione alla classe di concorso/grado di scuola (es. da primaria a infanzia) sia per tipologia di posto (es. da posto comune a sostegno oppure da posto Montessori a comune).

Personale ai plessi/sedi fuori comune

Il CCNI 2022-2025 conferma il ruolo della contrattazione di istituto nell’assegnazione dei docenti sui posti dell’autonomia scolastica ubicati in comuni diversi rispetto a quello sede di organico: è infatti la negoziazione che ne definisce modalità e criteri, salvaguardando la continuità didattica e il maggior punteggio nella graduatoria d’istituto (art. 3 c. 5).

Analogamente si procede per il personale ATA (art. 48 c. 1).

Cattedre orario esterne

Con l’organico unico dell’autonomia sono state superate le precedenti titolarità sui singoli codici di ordinamento negli istituti superiori (liceo-tecnico-professionale) ad eccezione dei corsi serali, ma per la scuola secondaria di I e di II grado le cattedre possono essere “interne” oppure articolate su più scuole, nello stesso comune o in comuni diversi.

Rientrano tra le cattedre interne (COI) nella secondaria quelle su più sezioni e ordinamenti, anche non nel medesimo comune, purché tutti afferenti al codice- organico unico.

Riguardo le cattedre orario esterne (COE) il CCNI triennale 2022-2025 stabilisce che i movimenti con questa destinazione siano disposti solo se il docente ne avrà fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda, barrando la casella di interesse secondo l’opzione:

  1. solo cattedre interne
  2. cattedre orario esterne stesso comune
  3. cattedre orario esterne tra comuni diversi.

Sui codici sintetici la domanda è trattata prioritariamente per soddisfare la preferenza su cattedra interna, poi a seguire su COE.

Le cattedre orario con completamento su altre scuole possono subire modifiche di abbinamento negli anni scolastici successivi da parte dell’Ufficio scolastico competente. Non è esercitabile la scelta sulla scuola di completamento, che segue l’ordine di viciniorità del bollettino.

Qualora nella scuola di titolarità si liberi una cattedra interna, il docente titolare su cattedra orario esterna sarà automaticamente assegnato a questa. È importante sia predisposta dal dirigente la corretta comunicazione della disponibilità entro il termine ultimo di acquisizione al SIDI.

Invece, se a seguito di contrazione di ore una cattedra interna si trasforma ex novo in cattedra orario esterna, l’assegnazione dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna di istituto (aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto) e avrà carattere annuale (art. 11 comma 8).

Sedi carcerarie – scuola primaria

I docenti in organico nella scuola primaria, già utilizzati nelle sedi carcerarie da almeno due anni compreso l’anno in corso, possono acquisire la titolarità su questi posti (se vacanti e disponibili) prima delle operazioni di mobilità, inoltrando domanda volontaria all’Ufficio scolastico territoriale di competenza (art. 25 comma 3).

Posti ad indirizzo didattico differenziato

I posti ad indirizzo didattico differenziato (Montessori, Agazzi, Pizzigoni), sono assegnati per trasferimento solo ai docenti in possesso del corrispondente titolo di studio.

I titolari di posto comune, ma specializzati con tale titolo, possono partecipare al movimento esprimendo la preferenza nella sezione “scelta tipo posto” del modulo di domanda.

Il trasferimento ottenuto su posto ad indirizzo didattico differenziato, alla pari dell’immissione in ruolo sugli stessi posti (e come il sostegno) comporta la permanenza di un quinquennio (art.23 commi 7 e 10).

Docenti titolari nella provincia

I docenti titolari nella provincia, ma senza titolarità di scuola, partecipano alla mobilità a domanda volontaria. Nel caso in cui non siano soddisfatti nelle preferenze espresse, verranno trasferiti d’ufficio su una scuola della provincia prima delle operazioni di III fase, a partire dalla prima preferenza espressa secondo la tabella di viciniorità tra comuni, ivi compresi sui posti CPIA (articolati in CTP) in mancanza di altre disponibilità (art.2 comma 8).

Nel caso di omessa presentazione della domanda, il docente viene trasferito d’ufficio (a punti zero) partendo dal primo comune della provincia secondo l’ordine dei bollettini.

Tabella di valutazione

Per la valutazione dei titoli di servizio, di famiglia e generali, si fa riferimento alle tabelle dell’Allegato 2 del CCNI 2022-2025 da leggersi in dettaglio insieme alle Note comuni.

Anche per i docenti interessati alla mobilità professionale verso le discipline specifiche dei licei musicali si adotta, in via ordinaria, la tabella di valutazione titoli (Allegato 2 Tabella B).

Un capitolo a parte riguarda l’attribuzione dei 12 punti per il superamento di un pubblico concorso ad esami e titoli (Allegato 2 – Tabella A3 – lett. A) per l’accesso al ruolo di appartenenza o ai livelli pari o superiori.

Molto chiara è la nota 10) alla tabella stessa che necessita, però, di essere ripresa e integrata con un aggiornamento.

Partendo dal 2018, i concorsi straordinari non-selettivi DD 85/18 (secondaria I e II grado) e DD 1546 (infanzia e primaria) sono esclusi e il punteggio non spetta.

Analogamente è escluso il concorso straordinario finalizzato al ruolo indetto con DD 510/20 per la secondaria di I e II grado.

Trattasi, invece, di un concorso ordinario utile per l’attribuzione dei 12 punti, nonché per il riconoscimento dell’abilitazione nella classe di concorso specifica, il concorso STEM di cui al DD 499/20 e DD 826/21.

Per quanto riguarda l’accesso alla mobilità professionale, ha valore abilitante il concorso straordinario DD 510/20 (vedasi nota MI 1112/21) per tutti i docenti che abbiano superato le prove concorsuali in possesso di nomina a tempo indeterminato o determinato nell’a.s. 2020/2021, fino al 30 giugno o al 31 agosto.

PERSONALE DOCENTE – EDUCATIVO – ATA INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI-POSTO E LORO TRATTAMENTO

Per l’individuazione del docente perdente posto, il dirigente scolastico formula la graduatoria interna (tante quante sono le classi di concorso e le tipologie di posti) secondo la tabella di valutazione prevista dal CCNI.

I titoli sono quelli posseduti entro il termine della presentazione delle domande fissato dalla OM 45/22.

Rimane la consueta regola che gli ultimi arrivati a seguito di domanda volontaria nell’a.s. 2021/2022 saranno collocati in coda, così come vale sempre la regola dell’esclusione degli aventi diritto alle precedenze.

I docenti immessi in ruolo nel 2020/2021 e nel 2021/2022 sono regolarmente inseriti nella graduatoria interna in quanto è stata loro attribuita la titolarità all’atto della nomina a tempo indeterminato.

Il docente perdente posto potrà presentare domanda condizionata (per mantenere negli anni successivi la continuità e il diritto al rientro per 8 anni) oppure una domanda “libera” con le stesse regole di tutti. Se presenta domanda condizionata dovrà indicare, tra le preferenze, il codice del comune di titolarità prima di altri comuni o scuole di altri comuni.

Qualora non venga soddisfatto a domanda, il docente sarà trasferito d’ufficio nel comune di titolarità (o distretto sub comunale), poi in una scuola di altro comune secondo la tabella di viciniorietà.

In modo analogo si procede per il personale ATA, dove si formulano graduatorie specifiche per ogni profilo sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di cui all’Allegato E.

Per “condizionare” la domanda di trasferimento occorre rispondere negativamente alla domanda “Il docente (l’aspirante se ATA) soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”

RIENTRO DA COLLOCAMENTO FUORI-RUOLO

Prima di avviare le fasi della mobilità viene assegnata la sede definitiva a docenti e ATA che cessano il collocamento fuori ruolo e vengono restituiti alla loro titolarità (artt.7 e 38 del CCNI). Si tratta prevalentemente di personale che conclude un periodo di incarico esterno (comandi) o rientra da servizio nelle scuole italiane all’estero o supera i tre anni (anche non continuativi) di contratti a tempo determinato con l’art.36 o 59 del CCNL.

È una operazione propedeutica (vedi Allegato 1 del CCNI) regolata tramite domanda all’UST della provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo di comunicazione a SIDI (art.3 comma 3, OM 45/22).

PRECEDENZE

Il sistema delle precedenze (art. 13 per i docenti e art. 40 per il personale ATA) non ha subito modifiche rispetto al contratto precedente.

Se in possesso dei requisiti richiesti e della documentazione prevista nella OM 45/22, l’interessato può esercitarne il beneficio fatte salvo alcune distinzioni.

Il personale di cui al punto III – grave disabilità personale e particolari cure continuative, fruisce della precedenza in tutte e tre le fasi della mobilità territoriale esprimendo come prima preferenza il comune di residenza/cura oppure una o più scuole comprese in esso (o comune viciniore, in caso di assenza di scuole richiedibili) o il distretto sub-comunale nei comuni suddivisi in più distretti,.

Il codice sintetico del comune è obbligatorio prima di esprimere preferenze per altro comune o scuole comprese in esso.

Il personale di cui al punto IV – assistenza a figlio/coniuge/genitore con grave disabilità fruisce della precedenza nella I fase, solo tra distretti diversi dello stesso comune, poi nella II e III fase della mobilità territoriale.

Fa eccezione il figlio-referente unico in assistenza al genitore disabile, che non beneficia della precedenza nel trasferimento tra province diverse.

L’indicazione del codice sintetico del comune o distretto sub-comunale nei comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria come prima preferenza, ma può essere preceduta da una o più scuole comprese in esso.

Analogamente alla precedenza punto IV è previsto il beneficio per il personale di cui al punto VI, dove il codice sintetico obbligatorio è quello del comune o distretto sub- comunale nel quale è stato trasferito d’ufficio il militare/categoria equiparata, e punto VII per il comune o distretto sub-comunale di esercizio del mandato amministrativo.

Le precedenze non vengono riconosciute nella mobilità professionale ad eccezione di quelle previste al punto I).

La precedenza di assistenza L.104 art.33 c.5 (punto IV) deve essere certificata da una disabilità a carattere permanente, tranne nel caso del genitore che assiste il figlio.

Precedenze – Docenti soggetti al vincolo di permanenza

Come si evince dalla tabella riportata nel paragrafo “Deroghe al vincolo di permanenza triennale”, la casistica che incrocia i beneficiari di deroga con le varie tipologie di vincoli è piuttosto articolata.

Nella mobilità per l’a.s. 2022/2023 la deroga ai vincoli (legislativo e contrattuale) si attua per tutti secondo l’ordine di priorità delle precedenze dell’art.13 del CCNI.

Nell’anno scolastico successivo 2023/2024, invece, si applica un doppio regime: ai docenti con vincolo contrattuale (in esito al movimento ottenuto) continuano ad essere riconosciute le previsioni di cui all’art.13 del CCNI, mentre i docenti neo-assunti con vincolo legislativo triennale possono derogare all’obbligo di permanenza solo se beneficiari di L. 104/92 art.33 comma 3 o 6 successivamente al termine utile per la domanda di partecipazione al concorso o all’inserimento periodico nelle graduatorie. In questo caso, la disciplina delle operazioni segue quanto funzionalmente inserito nell’art.13 del CCNI 2019-2022 art.1 punto III) e IV).

Particolare attenzione, quindi, sarà da prestare nelle operazioni 2023/2024 al caso del docente neo-assunto in assistenza al genitore disabile la cui condizione è intervenuta nei tempi di cui sopra: potrà accedere alla mobilità in deroga all’obbligo triennale di permanenza. Tuttavia, le disposizioni previste dal CCNL all’art.13 co.1 punto IV ne regolano i limiti territoriali alla I fase (comunale) e II fase (provinciale) delle operazioni. L’eventuale partecipazione alla III fase (interprovinciale) è consentita ma senza il beneficio della precedenza.

SEZIONE SPECIFICA – PERSONALE EDUCATIVO

È confermata la procedura di presentazione delle domande con modalità online.

Si possono esprimere preferenze per non più di nove province oltre a quella di titolarità (art. 28 comma 1).

Per presentare domanda di passaggio di ruolo verso la scuola di infanzia e primaria, occorre essere in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, oppure del diploma conseguito al termine del corso dell’istituto magistrale, ma entro il 2001/2002 con valore di abilitazione all’insegnamento.

Il personale educativo, a differenza dei docenti, non è destinatario di alcun vincolo di permanenza, né contrattuale, né legislativo, anche se neo-assunto.

Le disposizioni comuni sono chiaramente declinate all’art.30 del CCNI 2022-2025.

SEZIONE SPECIFICA – PERSONALE ATA

Il personale ATA a tempo indeterminato e in attesa di titolarità definitiva deve presentare domanda di mobilità (CCNI artt. da 34 a 49).

Potrà presentare online due distinte domande se intende trasferirsi sia in provincia che per diversa provincia. Qualora abbia ottenuto il trasferimento interprovinciale, non si terrà conto di quello provinciale.

Le preferenze, non superiori a 15, possono essere espresse in: scuola / distretto / comune / provincia / sede CTP, come da bollettino ufficiale.

Confermata la tabella di valutazione dove il servizio pre-ruolo e quello di ruolo sono equiparati, ai fini della mobilità a domanda, purché prestato nella stessa area, anche in diverso profilo.

Personale DSGA neoimmesso in ruolo

I DSGA immessi in ruolo a seguito delle procedure concorsuali non partecipano alla mobilità volontaria per un triennio, mantenendo la titolarità sulla scuola a decorrere dall’atto di nomina.

Nell’ambito delle operazioni propedeutiche a.s. 2022/2023 i DSGA neo-assunti 2021/2022 confermano la propria titolarità sulla sede di assegnazione in ruolo oppure, in subordine, possono scegliere una diversa sede nella stessa provincia purché ancora vacante tra le disponibilità dell’a.s 2021/2022 (OM 45/22 art.22 c.5).

In quest’ultimo caso, l’anno scolastico già svolto si cumula al fine del compimento del triennio.

Personale ex LSU, appalti storici ed ex co.co.co

Le disposizioni previste per la mobilità del personale ATA (Titolo III del CCNI) si estendono anche ad ex LSU, appalti storici ed ex co.co.co, purché internalizzati a tempo pieno.

Rimane escluso, invece, sia dalla mobilità volontaria che da quella d’ufficio il personale di cui sopra immesso in ruolo a tempo parziale, fino a quando non intervenga la conversione a tempo pieno del rapporto di lavoro.

Destinatari ATA: come regolarsi

In sintesi, queste sono le disposizioni per la mobilità a.s. 2022/2023

1)

ATA neo-assunti 2021/2022 titolari su provincia, compresi coloro che hanno perso la titolarità su sede (art.59).

Devono presentare domanda di trasferimento per ottenere una sede definitiva nella provincia. Resta salva la possibilità di presentare anche domanda per altra provincia.

2)

ATA già titolari su sede.

Possono presentare domanda di trasferimento indicando preferenze puntuali e/o sintetiche.

Possono presentare domanda di mobilità professionale, se in possesso dei requisiti previsti, per passaggio ad altro profilo della stessa area.

3)

DSGA neo-assunti.

Non possono presentare domanda per il triennio successivo a decorrere dalla nomina in ruolo.

I neo-assunti a.s. 2021/2022, prima delle operazioni, confermano la sede di attuale assegnazione o, in subordine, la scelgono tra quelle ancora vacanti (2021/2022) sempre nella medesima provincia.

4)

Personale ex LSU, appalti storici ed ex co.co.co immesso in ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Può presentare domanda di mobilità secondo le ordinarie procedure previste dal CCNI per il personale ATA.

5)

Personale ex LSU, appalti storici ed ex co.co.co immesso in ruolo

con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Non è tra i destinatari della mobilità 2022/2023.

Mobilità assistenti tecnici

A decorrere dall’a.s. 2021/2022 l’organico di diritto del personale ATA è stato incrementato di 1.000 posti di Informatica (codice T72) per assistenti tecnici di area “elettronica ed elettrotecnica – codice AR02” nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, ai sensi della L. 178/20 art.1 co.967 (Legge di Bilancio 2021).

Tali posti sono numericamente inseriti nelle disponibilità provinciali ed occorre acquisire direttamente dall’UST competente quale sia l’effettiva istituzione scolastica-polo cui far riferimento in caso di domanda di mobilità con preferenza su codice puntuale.

È bene, quindi, prestare attenzione alla compilazione della domanda anche in considerazione del fatto che il codice sintetico potrebbe (il condizionale è d’obbligo) comprendere anche uno o più posti nelle scuole del I ciclo.

Per escludere questa evenienza, si dovrà agire sulle caselle nell’ordine di preferenza per grado di istruzione, spuntando solo quella/e di interesse.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI

Passaggi frequenti della OM 45/22, poi ribaditi anche nella nota di trasmissione 8204/22, indicano al personale di osservare le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale per la presentazione di istanze diverse dall’utilizzo del portale di Istanze online del sito ministeriale.

In particolare, eventuali richieste di revoca della domanda, regolarizzazione dei documenti/allegati, reclami, devono pervenire all’Ufficio territoriale competente per tramite della scuola (non escludendo la raccomandata) oppure via posta elettronica certificata.

Su altre modalità, come la mail ordinaria, è consigliabile operare una verifica preventiva circa la sua accettazione.

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