A partire dal 1° luglio 2020 diventano operative le norme sulla riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti
Introdotte nel decreto Rilancio ulteriori norme a tutela dei lavoratori che fruiscono di misure di sostegno del lavoro connesse all’emergenza epidemiologica.
Il 1° luglio 2020 diventano operative le norme del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito in legge dall’articolo 1 comma 1 della legge 2 aprile 2020 n. 21 che introducono misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Qui il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione.
Il decreto, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (articolo 1 comma 7 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”.
Le norme introducono
- a partire da luglio 2020 e nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, per i percettori di redditi di lavoro dipendente fino a 28 mila euro l’anno
- per il periodo luglio – dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, una ulteriore detrazione per i percettori di redditi di lavoro dipendente sopra i 28 mila euro e fino a 40 mila l’anno.
Somma a titolo di trattamento integrativo
A tutti coloro che percepiscono redditi fino a 28 mila euro all’anno è riconosciuta una somma pari a 600 euro per il periodo luglio – dicembre 2020 e di 1.200 euro a decorrere dal 2021 che non concorre alla formazione del reddito.
Contestualmente sono abrogate le norme sul cosiddetto “bonus 80 euro”.
Periodo luglio – dicembre 2020
Reddito annuo | Trattamento integrativo luglio-dicembre 2020 |
Tra 8.175 e 24.600 euro lordi annui |
|
Tra 24.601 e 26.600 euro lordi annui |
Esempio |
Tra 26.601 euro e 28.000 euro lordi annui |
|
L’importo del trattamento integrativo spettante è determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro nel secondo semestre del 2020.
I sostituti d’imposta
- riconoscono in via automatica il trattamento integrativo
- compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24
- provvedono al recupero dell’importo, nel caso in cui sede di conguaglio si verifichi che il trattamento integrativo non spetti. Il recupero è effettuato in 8 rate di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro.
A decorrere dal 2021
Reddito annuo | Trattamento integrativo 2021 |
Tra 8.175 e 24.600 euro lordi annui |
|
Tra 24.601 e 26.600 euro lordi annui |
Esempio |
Tra 26.601 euro e 28.000 euro lordi annui | Trattamento integrativo di 1.200 euro (100 euro al mese). Non beneficiavano del cosiddetto “bonus 80 euro”. |
L’importo del trattamento integrativo spettante è determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro nel 2021.
I sostituti d’imposta
- riconoscono in via automatica il trattamento integrativo
- compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24
- provvedono al recupero dell’importo, nel caso in cui sede di conguaglio si verifichi che il trattamento integrativo non spetti. Il recupero è effettuato in 8 rate di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro.
Norme a tutela dei lavoratori che fruiscono di misure di sostegno del lavoro connesse all’emergenza epidemiologica
L’articolo 128 del Decreto Rilancio (Decreto Legge 34/20) prevede che nel caso in cui l’imposta lorda calcolata sui redditi dei lavoratori dipendenti sia di importo inferiore alle detrazioni spettanti per lavoro dipendente per effetto delle misure a sostegno del lavoro, spettano comunque sia il bonus “80 euro”, fino a giugno 2020, sia il trattamento integrativo, a partire dal mese di luglio 2020.
Per il settore pubblico tale disposizione riguarda i congedi per emergenza COVID-19 che hanno comportato una riduzione della retribuzione (è il caso del congedo di 30 giorni con retribuzione al 50% per i genitori con figli fino a 12 anni) o solamente la conservazione del posto (astensione dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per genitori con figli minori di 16 anni).
Per il settore privato, oltre ai suddetti congedi le misure sono quelle relative
- al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario,
- al trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria,
- al trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso,
- alla Cassa integrazione in deroga
Inoltre lo stesso articolo 128 stabilisce che nei mesi in cui al lavoratore dipendente del settore privato non è stato attribuito il cosiddetto “bonus 80 euro” in quanto ha fruito delle misure a sostegno del lavoro elencate ai punti 1, 2 e 3, tale credito “è riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.”
Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente
A tutti coloro che percepiscono redditi oltre i 28 mila e fino i 40 mila euro all’anno è riconosciuta per il periodo luglio – dicembre 2020 una ulteriore detrazione secondo le seguenti modalità.
Reddito annuo | Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente luglio – dicembre 2020 |
Tra 28.001 e 35.000 euro lordi annui | 480 euro a cui si aggiunge l’importo corrispondente a 120*(35.000 – reddito complessivo). 7.000 Esempio |
Tra 35.001 e 40.000 euro lordi annui | 480 euro*(40.000 – reddito complessivo). 5.000 Esempio |
Oltre 40.000 euro | Nessuna ulteriore detrazione. |
La detrazione è determinata in funzione del numero dei giorni di lavoro nel secondo semestre del 2020.
Nel caso in cui sede di conguaglio si verifichi che tale detrazione non spetti, i sostituti di imposta provvedono al recupero dell’importo. Il recupero è effettuato in 8 rate (invece che 4) di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro.
Come sottolineato dalla CGIL, si tratta di un importante segnale, una risposta per le lavoratrici e i lavoratori che, in una fase difficilissima per tutto il Paese, vedranno meglio tutelato il loro reddito.