Ultima modifica: 15 giugno 2020
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Prolungata la sospensione delle attività didattiche in presenza

L’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno conferma in buona parte le attuali disposizioni. Le riunioni degli organi collegiali potranno essere convocate anche in presenza.

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il provvedimento, che sarà in vigore dal 15 giugno al 14 luglio 2020, ribadisce alcune delle misure già precedentemente adottate nel settore istruzione e prevede alcune novità.

In particolare,

  • restano sospesi i servizi educativi per l’infanzia (nidi, micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi) e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando quanto previsto per lo svolgimento degli esami di Stato;
  • gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP si svolgono secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni
  • le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza, sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.

Per quanto riguarda le attività ludiche, ricreative ed educative, destinate a bambini e ragazzi nel periodo estivo, cosiddetti “centri estivi”, il DPCM indica condizioni e vincoli relativi alla organizzazione e alla gestione:

  • le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato;
  • i gestori sono tenuti ad adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia “per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco nella fase 2 dell’emergenza covid-19”;
  • nel periodo di sospensione e nel periodo di chiusura delle scuole, possono essere utilizzati gli ambienti scolastici, previa autorizzazione dell’ente proprietario degli edifici, in raccordo con le istituzioni scolastiche;
  • tale utilizzo è organizzato senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime.
  • gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili;
  • alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.