Pubblicazione esiti scrutini ed esami: dal ministero importanti precisazioni
L’eccezionalità della situazione attuale richiede l’adozione di specifiche misure che prevedano un attento bilanciamento tra l’obbligo di pubblicità degli atti e la tutela della riservatezza degli studenti. Forniti chiarimenti anche sul piano di apprendimento individualizzato dei Professionali.
Con una opportuna e necessaria nota di chiarimento, la 9168 del 9 giugno 2020, da noi fortemente sollecitata, a firma del Direttore Generale Maria Assunta Palermo, la Direzione Generale per gli Ordinamenti ha fornito ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. 11/2020 relativa alla valutazione finale degli alunni.
Nella nota si chiarisce che la pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami risponde ad un obbligo di pubblicità e trasparenza regolato dall’art. 96, comma 2, del Codice Privacy, d.lgs. 196/2003, modificato dal d.lgs. 101/2018, che viene assolto attraverso l’affissione nell’albo dell’istituto, come tra l’altro correttamente indicato nelle O.M. 9 e 10/2020 relative all’esame di stato del primo e secondo ciclo.
Relativamente alle operazioni di scrutinio, tenuto conto che l’O.M. 11/2020, in considerazione della particolare situazione determinata quest’anno dall’epidemia COVID-19, prevede l’ammissione alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, la nota opportunamente prevede per quest’anno che la pubblicazione in chiaro degli esiti degli scrutini debba riferirsi alla sola indicazione per ciascuno studente “ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva. Lo stesso si prevede per gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di stato del secondo ciclo.
Quanto alla possibilità di pubblicazione on line degli esiti, la nota prevede che sarà possibile pubblicare in via esclusiva gli esiti delle classi intermedie, con la sola indicazione per ciascuno studente “ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva, esclusivamente nell’area riservata del registro elettronico a cui accedono studenti e famiglie della classe di riferimento.
I voti in decimi, anche inferiori a sei, riferiti alle singole discipline saranno invece riportati, oltre che sul documento di valutazione, anche nell’area riservata a cui può accedere, con le proprie credenziali, solo ogni singolo alunno e ogni singola famiglia.
In caso di istituzioni scolastiche sprovviste di registro elettronico, il dirigente scolastico calendarizzerà la pubblicazione scaglionata degli esiti all’albo dell’istituto, che non deve comunque eccedere 15 giorni, per evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza.
Riteniamo che la nota rappresenti un importante e definitivo chiarimento sulla vexata quaestio della pubblicità degli esiti degli scrutini che si ripresenta al termine di ogni anno scolastico, con esiti contraddittori e spesso fuorvianti per le istituzioni scolastiche che devono assolvere all’obbligo di pubblicità sugli esiti della valutazione. Le stesse indicazioni del Garante sulla liceità della pubblicazione dei voti relativi agli esiti finali (solo se positivi) non vanno certo interpretate con la possibilità di diffondere sul web quei dati.
Non esiste infatti alcuna base giuridica che possa giustificare la diffusione dei dati personali degli alunni sul web ai fini della pubblicità degli esiti, al contrario la normativa vigente richiama l’osservanza da parte delle istituzioni scolastiche del diritto alla riservatezza degli studenti.
Le limitazioni che il Codice Privacy impone alla pubblicità degli esiti costituiscono pertanto un’eccezione alle previsioni dell’art. 32 della legge 69/2009 che dispone che le pubbliche amministrazioni assicurino la pubblicità legale degli atti amministrativi attraverso la pubblicazione sul sito web.
A confermare il divieto per le istituzioni scolastiche di pubblicare sull’albo on line gli esiti degli studenti al termine dello scrutinio, è lo stesso art. 96 sopra richiamato che, al comma 1, indica come unica possibilità quella data alle istituzioni scolastiche di “comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti”, su richiesta degli stessi “al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero” e di trattarli successivamente “esclusivamente per tali finalità”.
Significativo quindi il chiarimento del Ministero per le scuole e per i dirigenti scolastici che potranno operare con maggiore serenità in una fase già oltremodo complessa e difficile come quella attuale.
La nota fornisce un utile chiarimento anche rispetto alla redazione del Piano di apprendimento individualizzato per gli studenti degli istituti professionali per i quali le innovazioni previste dal d.lgs. 61/2017 prevedono già la stesura di un Progetto Formativo Individuale che accompagna l’alunno durante l’intero quinquennio. Le istituzioni scolastiche, per evitare inutili duplicazioni, potranno pertanto inserire il piano di apprendimento individualizzato all’interno del Progetto Formativo, prevedendo inoltre che quest’ultimo sia rimodulato nel caso di non ammissione alla classe successiva al termine del primo anno, prevista esclusivamente per le ipotesi contemplate dall’art. 4, comma 6, dell’OM 11/2020.