Ultima modifica: 29 maggio 2020
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Ordinanze Ministeriali su Esami di Stato e Valutazione: il MI emana una circolare di chiarimento

La circolare irrigidisce e non semplifica le procedure.

29/05/2020

In data 28 maggio 2020 è stata diramata la circolare 8464 relativa a “Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative”. La Direzione Generale per gli Ordinamenti, senza alcuna informativa, produce un documento di approfondimenti anche su materie oggetto del confronto con le Organizzazioni Sindacali relative alle condizioni di sicurezza in cui devono svolgersi gli esami in presenza.

Di seguito si riportano i contenuti della circolare.

OM 9/2020 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione

La circolare sostiene che la presentazione dell’elaborato deve essere disposta davanti all’intero consiglio di classe, con la possibilità non esclusa dall’OM da parte dei docenti di porre all’esaminando delle domande di approfondimento sul lavoro svolto (ma si esclude una possibile interrogazione).

E’ richiamata l’importanza di una griglia di valutazione dell’elaborato differenziata fra candidati interni ed esterni e soprattutto equilibrata.

La nostra posizione

L’interpretazione fornita va oltre il dettato del testo dell’ordinanza che lascia al consiglio di classe la definizione della modalità di presentazione dell’elaborato: non si parla affatto di sedute plenarie, né, per ragionare come fa l’Ufficio, si esclude la possibilità che la presentazione dell’elaborato avvenga a gruppi di insegnanti.

Riteniamo superfluo ed eccessivamente perentorio il richiamo alla definizione della griglia di valutazione dell’elaborato che la stessa OM, giustamente, riconduce alle competenze del collegio dei docenti, unico responsabile per la definizione dei processi didattici.

Si tratta di un’intrusione non richiesta che mette anche in dubbio le competenze del Collegio, soprattutto in un anno scolastico complesso dove numerosi fattori di contesto concorrono alle possibilità di espressione e partecipazione degli alunni. Il colloquio non può essere un semplice atto burocratico ma deve essere un momento importante che solo il consiglio di classe e quindi il collegio può interpretare e sintetizzare.

OM 10/2020 esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Riguardo alla predisposizione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo (art. 17 comma 1 a) dell’OM) si precisa che l’argomento dovrà essere assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo e che la trasmissione entro il I giugno dovrà prevedere modalità tali da garantire la certezza della data di spedizione. Gli studenti dovranno trasmettere il loro elaborato per posta elettronica entro il 13 giugno ai docenti delle discipline d’indirizzo, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. L’elenco degli argomenti indicati è verbalizzato dal consiglio di classe e copia del verbale viene fornita al Presidente di commissione. In caso di mancata trasmissione dell’elaborato, l’argomento assegnato sarà comunque oggetto della prova d’esame e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione.

La circolare ribadisce, ancora una volta, che l’assegnazione del materiale ai singoli candidati (art. 16, comma 3 dell’OM) è effettuata il giorno stesso in cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio.

Si sottolinea che gli indicatori della Griglia di valutazione della prova orale (allegato B all’OM) vanno applicati per l’accertamento delle competenze linguistico-comunicative e delle conoscenze e competenze specifiche di licei linguistici, sezioni EsaBac e EsaBac Techno e opzioni internazionali, in particolare si ribadisce che nell’ambito della valutazione generale del colloquio si tiene conto delle specifiche prove orali, mentre, ai soli fini del Baccalauréat, le commissioni possono utilizzare proprie griglie in ventesimi.

Come previsto dal paragrafo “Misure specifiche per i lavoratori” del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado, il dirigente scolastico, sulla base delle certificazioni mediche prodotte, identifica i docenti che rientrano nella categoria di “lavoratori fragili” che possono utilizzare modalità di partecipazione alle commissioni d’esame in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona (art. 26, comma 1, lett. c) dell’OM). Il dirigente comunicherà l’elenco dei suddetti lavoratori al presidente di commissione.

La nostra posizione

Se possibile, sono ulteriormente irrigidite le criticità che avevamo segnalato nel commentare l’OM, infatti, sarebbe stato opportuno chiarire e semplificare le procedure e non appesantire ulteriormente il lavoro delle commissioni e degli alunni (eccessiva rigidità nella scansione delle fasi di trasmissione dell’elaborato, griglia di valutazione unica). Ribadiamo che l’utilizzo di una griglia di valutazione nazionale allegata all’ordinanza, risulta «invasiva» dell’autonomia delle Commissioni di esame.

La predisposizione di materiali da sottoporre a ciascun candidato durante la prova, implica nei prevedibili tempi ristretti, modalità operative di vicinanza fra i docenti, che sarebbe stato meglio evitare.

Opportuno il chiarimento relativo alla modalità di individuazione dei “lavoratori fragili” tramite la certificazione medica prodotta dai docenti, al fine di predisporre esami in modalità telematica per soggetti appartenenti a categorie a maggior rischio in relazione al contagio.

OM 11/2020 Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020

Il Piano degli Apprendimenti Individualizzato deve essere compilato anche per quelle discipline che non saranno insegnate nella classe successiva e rientra fra gli obiettivi di apprendimento dell’a.s. 2020/21: del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si terrà conto nella valutazione finale dell’anno scolastico 2020/2021 secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.

La nostra posizione

Il testo dell’OM non allude alla possibilità di debiti scolastici al termine del 2020/21 in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di apprendimenti: anzi, il testo dell’ordinanza dà per scontato che si recuperi, tanto da prevedere l’impiego anche di tutto l’anno scolastico per lo svolgimento delle attività di recupero.

Disposizioni comuni sulla verbalizzazione

Si raccomanda una puntuale registrazione delle posizioni e si contempla la possibilità di firma del Dirigente Scolastico e del presidente di commissione a nome del consiglio di classe e/o della commissione d’esame.

La nostra posizione

Anche in questo caso si interviene perentoriamente su pratiche che nelle Scuole sono normalità: in fase di scrutinio la verbalizzazione delle posizioni è di fatto un atto di trasparenza richiesto dalla legge. Onde evitare ogni dubbio ribadiamo che l’unico strumento di registrazione delle attività di scrutinio è il verbale finale, non certo altre possibilità fornite dagli strumenti tecnici a disposizione (videoregistrazione) che sarebbero lesivi della privacy dei docenti commissari d’esame.

Riteniamo utile invece la possibilità nel caso di scrutini a distanza di delegare al presidente degli scrutini e al presidente di commissione la firma anche elettronica del verbale d’esame.

Nel complesso, la FLC CGIL ritiene che si tratti di una circolare parzialmente utile per le scuole, pesantemente burocratica, tanto da forzare in più punti l’interpretazione delle ordinanze 9, 10 e 11. Auspichiamo che si proceda celermente a rimodulare tutti i passaggi che irrigidiscono le procedure e limitano l’autonomia delle istituzioni scolastiche.