Pubblicato in Gazzetta il bando del concorso straordinario abilitante
Rimangono per noi tutte le criticità espresse nel confronto con il Ministero.
La normativa di riferimento è costituita dal Dlgs 59/2017, come modificato dalla Legge 145/2018 e dal Decreto legge 126/2019, convertito con modifiche dalla Legge 159/2019.
Il bando è costituito dal Decreto direttoriale 497 del 21 aprile 2020 e allegato A pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 34 del 28 aprile 2020.
Articolazione della procedura
La procedura straordinaria per esami è finalizzata all’accesso all’abilitazione all’insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Sono escluse le classi di concorso ad esaurimento e le classi di concorso i cui insegnamenti non sono più previsti dagli ordinamenti vigenti (A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33).
La procedura straordinaria è indetta a livello nazionale e organizzata su base regionale.
Ogni candidato potrà scegliere una regione nella quale effettuare il concorso e una sola classe di concorso.
Modalità di partecipazione
I candidati presentano istanza di partecipazione in modalità telematica usando le credenziali SPID, o un’utenza valida per il servizio «Istanze on-line (POLIS)». La presentazione della domanda va effettuata attraverso la specifica piattaforma presente sul sito www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Abilitazione all’insegnamento, alla pagina dedicata alla Procedura abilitante scuola secondaria.
I candidati possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020.
Per la partecipazione alla procedura e’ dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 15,00.
Requisiti di accesso per classi di concorso e posti di Insegnante tecnico pratico
- titolo di studio previsto per l’accesso alla classe di concorso (vai all’applicazione)
- aver maturato, anche cumulativamente, tre annualità di servizio nella scuola statale o paritaria o nell’ambito dei percorsi di IFP (purché il servizio sia riconducibile alle classi di concorso previste dalla normativa vigente) tra l’a.s. 2008/2009 e l’a.s. 2019/2020, su posto comune o di sostegno, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124
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avere svolto almeno 1 annualità di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
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I docenti di ruolo delle scuole statali possono partecipare alla procedura, in deroga al requisito della annualità di servizio nella specifica classe di concorso
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- per i posti di ITP è confermata la possibilità di partecipare con il titolo di accesso previsto dalla normativa vigente (diploma) + i medesimi requisiti di servizio previsti per le altre classi di concorso
Procedura d’esame
La procedura straordinaria consiste in una prova scritta della durata di 60 minuti.
La prova scritta, computer based, è composta da 60 quesiti a risposta multipla. La prova ha per oggetto il programma di cui all’allegato A.
I 60 quesiti a risposta chiusa hanno quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. Sono così ripartiti:
- competenze disciplinari relative alla classe di concorso: 40 quesiti;
- competenze didattico/metodologiche: 20 quesiti.
La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti. Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42/60.
Elenchi dei soggetti che hanno superato la prova e percorso abilitante
La commissione, preso atto e verbalizzato il risultato della prova scritta, procede alla compilazione di elenchi non graduati, distinti per classe di concorso, in cui sono inclusi i soggetti che hanno conseguito alla prova il punteggio minimo di 42/60.
Questi soggetti potranno conseguire l’abilitazione secondo le condizioni e il percorso indicato nel Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, su tutto il territorio nazionale.
tali condizioni sono che:
- abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;
- conseguano i 24 crediti formativi universitari o accademici previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
- superino la prova orale di abilitazione.
Un successivo decreto ministeriale dovrà definire le modalità di acquisizione dei 24 CFU ai fini dell’abilitazione, senza oneri a carico della finanza pubblica, le modalità e i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.