Ultima modifica: 19 marzo 2020
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Emergenza Coronavirus: decreto legge Cura Italia, sintesi dei contenuti per i settori privati

Il decreto legge 18 del 17 marzo 2020 contiene interventi molto ampi in materia di lavoro ed ammortizzatori sociali.
Di seguito una breve sintesi dei contenuti degli articoli che riguardano i settori privati della conoscenza.

Articolo 19 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

La causale generica “emergenza COVID-19” può essere invocata per interventi di tutela salariale ordinaria che possono decorrere dal 23 febbraio 2020, e durare al massimo 9 settimane, fino ad agosto 2020. Non è più obbligatorio il rispetto dei termini procedimentali, fatta salva informazione, consultazione e esame congiunto, da svolgersi entro tre giorni dalla comunicazione preventiva. La domanda può essere presentata entro il quarto mese dall’inizio dell’evento. Il Fis è esteso anche alle aziende con più di 5 dipendenti. L’INPS può provvede a pagamento diretto.

Articolo 20 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

Alle aziende attualmente in CIGS è consentita una sospensione di nove settimane, con l’intervento della CIGO. Le nove settimane non influiscono sui limiti temporali per altri trattamenti ordinari.

Articolo 21 – Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

L’assegno di solidarietà del FIS può essere sospeso e sostituito con 9 settimane di assegno ordinario. Le nove settimane extra non incidono sulla durata massima relativa all’assegno ordinario.

Articolo 22 – Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga

Le Regioni possono attivare CIGD per datori di lavoro non destinatari di tutele «ordinarie». Contrariamente al FIS, per la CIGD non sono previste deroghe alla procedura. L’intervento ha una durata massima di 9 settimane. È necessario l’accordo solo per le aziende con più di cinque dipendenti. Anche in questo caso la sospensione può decorrere dal 23 febbraio 2020. È prevista solamente la modalità di pagamento diretto.

Articolo 23 – Fino a 15 gg per congedo parentale straordinario retribuito al 50% per chi ha figli fino a 12 anni. Congedo non retribuito per tutta la durata dell’emergenza con diritto alla conservazione del posto di lavoro

I genitori lavoratori dipendenti o iscritti Gestione Separata con figli di età minore di 12 anni (o senza limiti di età per figli con handicap grave iscritti a scuola) possono chiedere fino a 15 giorni (alternativamente a entrambi i genitori) di congedo «Covid19», con copertura del 50% della retribuzione in caso di lavoratori subordinati o con calcolo specifico per lavoratori autonomi o parasubordinati. Questa misura sostituisce congedi parentali già richiesti.  Purtroppo queste opportunità è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali inclusi, purtroppo anche laddove non siano a 0 ore).
È prevista anche una forma di aspettativa breve non retribuita per genitori con figli di età compresa tra 12 e 16 anni iscritti a scuola.

Articolo 24 – estensione della durata dei permessi mensili per assistenza familiari disabili

È estesa di ulteriori 12 complessive giornate la durata dei permessi mensili per assistenza familiari disabili (104). Tali permessi aggiuntivi sono fruibili a marzo e aprile.

Articolo 26 – Periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato equiparato alla malattia

Il periodo di quarantena o permanenza domiciliare con sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia. Tale periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per i lavoratori riconosciuti disabili gravi o in condizioni di rischio certificato il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

Articolo 27 – Indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

È prevista una indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti a Gestione Separata per il mese di marzo pari a 600 euro.

Articolo 31 – Incumulabilità tra indennità

Le indennità previste nel decreto non sono cumulabili tra loro.

Articolo 33 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

I termini per la presentazione di NASpI e DIS-COLL sono ampliati da sessantotto (68) a centoventotto (128) giorni.

Articolo 39 – Disposizioni in materia di lavoro agile

Fino al 30 aprile i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. I lavoratori affetti da gravi patologie è riconosciuta la priorità nell’accoglimento della richiesta di lavoro agile.

Articolo 44 – Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza

Per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito un Fondo volto a garantire il riconoscimento di una indennità. Tale misura sarà definita con successivo decreto.

Articolo 77 – Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici

Sono stanziati 43,5 milioni di euro per acquisti materiali di pulizia e dotazione per personale e studenti per rispettare protocolli di sicurezza, pulizia straordinaria, mascherine, disinfettanti, ecc. La norma vale anche per le paritarie.

Articolo 96 – Indennità collaboratori sportivi

È prevista una indennità per i collaboratori sportivi. Le domande, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute. È previsto un successivo decreto che chiarirà entità e modalità del rimborso.