Conferimento di incarichi di elevata qualificazione da Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Le doverose precisazioni del Ministero
È compito dell’Ambito Territoriale conferire l’incarico. L’eventuale delega ai DS è un fatto puramente amministrativo. Non esiste discrezionalità da parte di chi conferisce l’incarico.
Come sollecitato dalla FLC CGIL, sono arrivati chiarimenti sulla delega che gli Ambiti territoriali hanno conferito ai Dirigenti scolastici in merito agli incarichi di elevata qualificazione da assegnare ai DSGA (ora Funzionari).
Nella nota 131650 del 29 agosto 2024 si ribadisce, quello che avevamo già scritto alcuni giorni fa, non esiste alcuna discrezionalità da parte dell’ambito territoriale, men che meno del DS delegato, al conferimento dell’incarico; non esiste alcuna valutazione, da parte del DS delegato, del lavoro svolto dal DSGA. Questa ultima nota non fa altro che confermare quanto già detto in precedenti comunicazioni: il CCNL garantisce i DSGA non potendo chi conferisce l’incarico avere potere decisionale sia nel conferimento dello stesso sia nell’attribuzione della sede.