Ultima modifica: 5 giugno 2024
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Incarichi ad interim per DSGA: incontro al Ministero

Per la FLC CGIL va esclusa l’obbligatorietà dell’incarico in caso di sostituzione del titolare DSGA assente per l’intero anno. Si allarghi l’organico dei funzionari.

03/06/2024

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In data 3 giugno 2024 si è svolto l’incontro tra il Ministero dell’Istruzione e Merito e i sindacati per discutere dello schema di decreto in via di emanazione sui criteri per l’attribuzione degli incarichi di sostituzione del titolare di incarico di DSGA in caso di assenza dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi (ai sensi dell’art. 57, comma 1, del C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021).

La proposta dell’Amministrazione prevede innanzitutto il conferimento da parte dell’Ambito territoriale dell’incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA .

In assenza di funzionari privi di incarico di DSGA, l’Ambito territoriale può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA.

In questo caso si terrà innanzitutto conto della disponibilità dell’interessato e, in presenza di più richieste, si prevede una graduazione secondo i seguenti criteri:

  • titolarità di incarico di DSGA nella istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;
  • incarico ad interim di DSGA nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;
  • titolarità in istituzione scolastica dello stesso ciclo o, relativamente al secondo ciclo, dello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta per il maggior numero di anni;
  • vicinorietà tra l’istituzione scolastica da assegnare e la sede dell’incarico di titolarità;
  • maggiore anzianità di servizio nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione;
  • maggiore anzianità anagrafica.

Il Ministero ha anche prospettato la possibilità, nel caso in cui non sia possibile provvedere alla sostituzione su base volontaria, di procedere d’ufficio all’individuazione del sostituto con un incarico obbligatorio conferito tenendo conto dei medesimi criteri sopra indicati.

La FLC CGIL, su questo ultimo punto, ha manifestato la propria totale contrarietà, rifiutando che il conferimento degli incarichi ad interim per i DSGA possa avere carattere di obbligatorietà. Per assicurare a ciascuna scuola una direzione amministrativa sono praticabili altre soluzioni qualora non vi siano diponibilità volontarie. Una di queste potrebbe consistere nell’aumentare il numero dei posti da mettere a disposizione nelle prossime procedure per le progressioni degli Assistenti Amministrativi Facenti Funzione DSGA all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ai sensi dell’art. 59, co. 5, del CCNL 2019-2021) utilizzando parte delle risorse già disponibili per le progressioni professionali del personale Ata. In questo modo non solo si potenzierebbe la funzionalità ordinaria dei servizi amministrativi delle scuole ma si doterebbe l’organico territoriale di un contingente di personale da poter utilizzare anche per le eventuali sostituzioni annuali dei DSGA.

Con l’occasione la FLC CGIL ha sollecitato nuovamente l’emanazione del bando per le progressioni verticali riservato ai facenti funzioni DSGA.

L’Amministrazione al termine dell’incontro si è riservata di valutare le proposte avanzate.