PNRR: pubblicato il decreto che disciplina il funzionamento dell’Anagrafe dei dipendenti pubblici
Il decreto contribuisce a raggiungere gli obiettivi della Missione “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” (M1C1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
L’art. 35 del decreto legge 17/22 prevede che per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente, è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici. A tal fine è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale per disciplinare le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche.
Nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto del 1° febbraio 2023.
Questi i contenuti principali del provvedimento.
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Il censimento permanente dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, funzionale alla realizzazione dell’anagrafe dei dipendenti e all’implementazione del fascicolo elettronico del dipendente, è realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica (DFB) che si avvale dei dati forniti
- dal Ministero dell’economia e delle finanze
- dall’Istituto nazionale della previdenza sociale
- da ulteriori soggetti individuati sulla base di specifiche convenzioni.
Il DFB accede ad un’area dedicata predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze all’interno del sistema NoiPA, in cui sono messi a disposizione i dati ed i relativi aggiornamenti relativi al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti pubblici economici.
Tutte le amministrazioni sono tenute a fornire al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso il sistema NoiPA, le informazioni richieste per la realizzazione del censimento.
I dati censiti dall’anagrafe sono i seguenti (Allegato A)
1. Dati anagrafici
Nome campo (* indica campo obbligatorio) | Descrizione/note |
Codice fiscale* | Codice fiscale del dipendente |
Indirizzo di posta elettronica aziendale | |
Telefono | Numero di telefono ufficio |
Cittadinanza* | Campo acquisito dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) |
Stato civile* | Campo acquisito da ANPR |
Indirizzo residenza* | Campo acquisito da ANPR |
Titolo di studio | |
Iscrizione albo professionale |
2. Rapporto di lavoro
Nome campo | Descrizione |
Data di nomina nell’attuale incarico* | |
Amministrazione di appartenenza* | |
Qualifica* | |
Unità organizzativa | |
Sede di lavoro | |
Modalità di assunzione | Concorso; mobilità obbligatoria; mobilità volontaria |
Incarichi conferiti da PA | Campo acquisito da PerlaPA |
Tipo impiego* | A tempo pieno, determinato, parttime, tempo definito, etc. |
Data cessazione | Decesso, trasferimento, inabilità totale e permanente, etc. |
Anzianità di servizio |
3. Ulteriori dati sul dipendente
Nome campo | Descrizione |
Stato salute | Percentuale invalidità |
Assistenza familiari | L.104, dato acquisito da PerlaPA |
L’anagrafe sarà costruita, in prima applicazione, a partire dai dati già disponibili con il sistema NoiPA del ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), che garantisce il calcolo dei cedolini di circa 1,9 milioni di dipendenti pubblici.
Per il personale dipendente delle amministrazioni non gestite da NoiPA, sarà l’INPS a fornire al MEF le informazioni che sono già nella propria disponibilità e che le amministrazioni trasmettono periodicamente per gli obblighi contributivi, mentre altri soggetti informatori saranno individuati con specifiche convenzioni.
È prevista una fase di sperimentazione della durata di sei mesi finalizzata a testare le funzionalità della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) attraverso la quale avviene lo scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni. L’esito della sperimentazione sarà oggetto d’intesa in sede di Conferenza unificata al fine dell’avvio a regime entro i 90 giorni successivi di quanto previsto dall’anagrafe.
Le disposizioni spora descritte si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano e ai relativi enti locali compatibilmente con la competenza primaria in materia di uffici provinciali e personale.