Ultima modifica: 1 febbraio 2023
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Pensioni scuola: indicazioni operative su Quota 103, Opzione donna, Ape Sociale

Per le dimissioni dal servizio apertura delle Istanze on line dal 1° al 28 febbraio 2023.

31/01/2023

Come la FLC CGIL aveva preannunciato, Il MIM con la nota 4814 del 30 gennaio 2023 ha esteso a tutto il personale della scuola gli effetti previdenziali dell’art. 1 ai commi 283,288, 292 della Legge di Bilancio per il 2023.

È confermata la riapertura delle istanze on line dal 1° al 28 febbraio 2023 per consentire le dimissioni dal servizio del personale della scuola che:

  • potrà vantare i requisiti previsti per la così detta quota 103 (almeno 62 anni di età e almeno 41 anni di contributi), maturati entro il 31 dicembre 2023
  • potrà vantare i requisiti per la nuova opzione donna (60 anni di età, riducibili a 59 o 58 in presenza di uno o due figli) e 35 anni di effettivo servizio maturati entro il 31 dicembre 2022.

Inoltre vengono prolungati i termini di maturazione dei requisiti per l’accesso all’APE SOCIALE al 31 dicembre 2023. Rimangono validi i requisiti legislativi per i lavori gravosi che per la scuola riguardano le docenti e i docenti della scuola dell’infanzia e primaria.

Per la descrizione dettagliata delle operazioni relative alle dimissioni dal servizio rimandiamo alla notizia del 27 gennaio, aggiungendo l’importanza di fleggare nelle istanze on line il riferimento alla volontà di rimanere in servizio qualora l’INPS non accerti i requisiti necessari al pensionamento.

L’introduzione della quota 103 comporta una riduzione dell’assegno pensionistico, relativamente alla parte superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto per il 2023, fino al compimento dei 67 anni di età, quando verrà corrisposta la quota intera comunque già maturata.

La “nuova Opzione donna“, già penalizzante per il passaggio al calcolo contributivo dei versamenti previdenziali antecedenti il 1° gennaio 1996, prevede l’introduzione obbligatoria della condizione soggettiva (invalidità personale pari o superiore al 74% o assistenza a parente in regime di legge 104 art.3 comma 3), snaturando la risposta che invece tale istituto rappresentava per le donne che intendevano usufruire dell’uscita anticipata dal lavoro.

Le strutture della FLC CGIL e le sedi del Patronato INCA CGIL sono a disposizione per i chiarimenti necessari sulle eventuali tipologie di pensionamento e per l’invio delle domande di pensione successive alle dimissioni dal servizio.

La CGIL e la FLC CGIL confermano il giudizio negativo sull’impianto pensionistico vigente, addirittura peggiorato dall’introduzione delle novità previste dalla Legge di Bilancio per il 2023.

Ribadiamo la necessità di una riforma strutturale secondo le proposte contenute nella piattaforma sindacale unitaria, recentemente aggiornata.