Scuola, immissioni in ruolo docenti 2022/2023: chi può partecipare, le percentuali, la decadenza dopo il superamento del periodo di prova. Le tabelle con i posti disponibili
Indicazioni utili per i docenti coinvolti nelle assunzioni a tempo indeterminato per il prossimo anno scolastico.
In attesa che il Ministero dell’Istruzione formalizzi la pubblicazione dell’Allegato A con le istruzioni operative delle immissioni in ruolo (qui la nostra guida alla compilazione delle domande informatizzate) ci sembra utile riassumere per i docenti potenzialmente coinvolti le informazioni utili alle immissioni in ruolo 2022/23.
Mettiamo a disposizione anche le tabelle con i posti disponibili.
- Posti dopo la mobilità disponibili per i ruoli primaria e infanzia
- Posti dopo la mobilità disponibili per i ruoli primo grado
- Posti dopo la mobilità disponibili per i ruoli secondo grado
- Posti dopo la mobilità disponibili per i ruoli sostegno
Platea del personale coinvolto, Scuola primaria e dell’infanzia:
GAE (art. 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296) | 50% dei posti |
Concorsi | 50% dei posti |
Tra i docenti inseriti nelle GM dei concorsi si applica la seguente ripartizione: | |
Vincitori del concorso ordinario 2016 (DDG n. 105 del 23 febbraio 2016. Per gli idonei le graduatorie sono decadute). | 100% dei posti |
Docenti presenti nelle GM concorso straordinario 2018 (DD 1546 del 7 novembre 2018) + elenchi aggiuntivi (art. 1, c 18-bis, DL 29 ottobre 2019 n. 126) | 50% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da concorso 2016 |
Docenti presenti nelle GM concorso ordinario 2020 (DD 498 del 21 aprile 2020). Ricordiamo che le graduatorie sono integrate con gli idonei (art. 36, c. 2-ter DL 21 marzo 2022, n. 21) | 50% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da concorso 2016 |
CALL VELOCE:
Docenti presenti nelle GAE o nelle GM utili alle immissioni in ruolo possono presentare domanda di partecipazione per un’altra regione, indicando una o più province della Regione prescelta. In alternativa chi è in GAE può fare domanda per altre province della medesima ragione in cui è inserito. (art. 1, c. da 17 a 17-septies, DL 29 ottobre 2019, n. 126) |
Posti che restano vacanti e disponibili dopo le procedure ordinarie di immissione in ruolo descritte in precedenza |
Ordine di precedenza gestito dal sistema informatico: | una volta determinati i posti spettanti al concorso ordinario, il sistema assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia. Dopo il sistema assegnerà il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria dello straordinario 2018 (DDG 1546/2018). |
Platea del personale coinvolto, Scuola secondaria di primo e secondo grado:
GAE (art. 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296) | 50% dei posti |
Concorsi | 50% dei posti |
Tra i docenti inseriti nelle GM dei concorsi si applica la seguente ripartizione: | |
Vincitori del concorso ordinario 2016 (DDG n. 107 del 23 febbraio 2016. Per gli idonei le graduatorie sono decadute). | 100% dei posti |
GM concorso straordinario 2018 (DDG 85 del 1 febbraio 2018) + elenchi aggiuntivi (art. 1, c 18-bis, DL 29 ottobre 2019 n. 126) | 60% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da concorso 2016 |
GM concorso ordinario 2020 (DD n.499 del 21 aprile 2020). Ricordiamo che le graduatorie sono integrate con gli idonei (art. 47, c 11, del DL 30 aprile 2022, n. 36) | 20% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da GM straordinario 2018 |
GM concorso straordinario 2020 (DD n.510 del 23 aprile 2020) compresi gli idonei (art. 59, c. 3, del DL 25 maggio 2021, n. 73) | 20% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da GM straordinario 2018 |
CALL VELOCE:
Docenti presenti nelle GAE o nelle GM utili alle immissioni in ruolo possono presentare domanda di partecipazione per un’altra regione, indicando una o più province della Regione prescelta. In alternativa chi è in GAE può fare domanda per altre province della medesima ragione in cui è inserito. (art. 1, c. da 17 a 17-septies, DL 29 ottobre 2019, n. 126) |
Posti che restano vacanti e disponibili dopo le procedure ordinarie di immissione in ruolo descritte in precedenza |
Ordine di precedenza gestito dal sistema informatico: | Precedenza alle GM 2016, poi GM straordinario 2018.
Poi, determinato il contingente regionale spettante al concorso ordinario 2020, il sistema assegna a questa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50% agli aspiranti inseriti nella GM straordinario 2020 (DD 510/2020). |
Concorso ordinario STEM
Concorso STEM 1 Concorso STEM 2 (DDG 31 gennaio 2022, n. 252) |
I vincitori del concorso STEM 1 precedono quelli del con corso STEM 2.
In caso di esaurimento della graduatoria dei vincitori del concorso STEM 1, i vincitori del secondo concorso STEM 2 hanno la priorità rispetto agli idonei del concorso STEM 1. In caso di esaurimento della graduatoria dei vincitori STEM 1 e anche STEM 2 gli idonei del primo concorso STEM 1 precedono quelli del concorso STEM 2. |
Concorso Straordinario BIS (DDG 06 maggio 2022, n. 1081) | I posti riservati alla procedura dello straordinario bis sono resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie dello specifico concorso. |
Assunzioni straordinarie GPS 1 fascia sostegno:
GPS 1 fascia sostegno | Le assunzioni riguarderanno i posti che residuano dopo le assunzioni da GAE e dalle GM dei concorsi. Ai fini di questa procedura è previsto che siano accantonati i posti banditi per i concorsi ordinari (DD 21 aprile 2020, numeri 498 e 499 e successive modificazioni) qualora le relative procedure non siano ancora concluse.
Una volta completate le immissioni in ruolo ordinarie, prima delle nomine a tempo determinato, i posti di sostegno ancora vacanti e disponibili saranno assegnati ai docenti iscritti nella 1fascia delle GPS sostegno. L’incarico è a TD con termine 31 agosto 2023 e dopo il periodo di formazione e prova e la prova disciplinare sarà trasformato in tempo indeterminato con retrodatazione giuridica al 1 settembre 2022. |
Possono partecipare i docenti di ruolo? Oppure coloro che erano stati destinatari già del 2021/22 di precedente individuazione da GPS 1 fascia? | Sia il personale di ruolo, che coloro individuati per le immissioni in ruolo 2022/23 con procedure precedenti (GAE, GM concorsi), sia coloro che già nel 2021/22 hanno svolto il percorso di formazione e hanno sostenuto (o si accorgono a sostenere) la prova disciplinare prevista per la fase straordinaria di assunzioni da GPS possono partecipare, qualora interessati, alla nuova fase di assunzioni da GPS. |
Accettazione/ rinuncia/ cancellazione da altre graduatorie
Accettazione di nomine successive nel medesimo anno scolastico | Chi accetta nell’a.s. 2022/23 l’immissione in ruolo e prende servizio, nel medesimo anno scolastico può accettare anche una successiva proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune.
Fanno accezione solo i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno (personale specializzato sul sostegno con titolo conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21, nonché il personale di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), dello stesso DM) non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21. Tale personale infatti è obbligato a stipulare contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno. |
Rinuncia | In generale la rinuncia all’immissione in ruolo da una procedura determina la decadenza solo ed dalla specifica graduatoria e in particolare da quella relativa alla classe di concorso/tipologia di posto per la quale si è rinunciato. |
Casi specifici: rinuncia da GAE | Chi rinuncia è cancellato immediatamente dalla specifica GAE per il posto/graduatoria a cui ha rinunciato. Se si rinuncia al posto di sostegno si conserva il diritto a permanere su posto comune/classe di concorso. |
Rinuncia da graduatoria concorsuale (vincitori o idonei) | Comporta la cancellazione dalla specifica graduatoria, se si è presenti per altre classi di concorso/tipologie di posto si conserva il diritto a permanere per gli altri posti. |
Rinuncia da Fascia aggiuntiva | Comporta la decadenza dalla sola fascia aggiuntiva, mentre si rimane nella graduatoria di origine (GM 2016) se vincitori.
Si conserva il diritto a rimanere anche in altre graduatorie (es. GAE o GM di altri concorsi) |
Rinuncia da Call-veloce | Si decade solo dalla procedura di chiamata veloce (ovviamente si raccomanda di presentare domanda solo se reale ente interessati, perché diversamente si creano dei disagi nelle province in cui si accetta per poi rinunciare, lasciando il posto non assegnato) |
Rinuncia da GPS 1 fascia | Comporta la cancellazione dalla procedura straordinaria per l’a.s. 2022/23, rimane salvo il diritto a permanere nelle GPS e lavorare con le supplenze.
Attenzione! Se la fase di individuazione è contestuale alle nomine a tempo determinato l’esito della procedura con l’algoritmo implica l’assegnazione di un’unico incarico (in questo caso al 31 agosto), escludendo automaticamente l’assegnazione di altro contratto a TD da GPS provinciale. |
Cancellazione da altre graduatorie | L’art. 399 del Dlgs 297/1994 al c. 3 bis prevede che “L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.” La cancellazione decorre dall’anno scolastico successivo a quello in cui si è superato il percorso di prova e formazione (quindi dal 1 settembre dell’anno successivo in poi). |
Precedenze per Legge 104/1992 e Riserve
Come si applicano le precedenze L 104/1992 | Per le nomine da GM di concorsi articolati su base regionale, il sistema delle precedenze non opera riguardo alla scelta della provincia.
L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6, e dall’art. 33, commi 5 e 7, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. |
Riserve di legge | L 68/99: le quote sono quelle contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo quanto stabilito dalla C.M. 248 del 7 novembre 2000.
La graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica. Lo stesso vale anche per le graduatorie concorsuali comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi. |