Ultima modifica: 28 giugno 2022
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Decreto legge 36/22 verso l’approvazione definitiva: le misure di supporto agli interventi del PNRR a titolarità del Ministero dell’Istruzione

Istituito un contingente di 105 unità tra docenti, assistenti amministri e dirigenti presso l’Unità di missione e 6 esperti presso l’ufficio di gabinetto. Le misure di semplificazione relative al PNRR si applicano anche ai programmi operativi nazionali (PON)

28/06/2022

Il 23 giugno 2022 è stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica in sede di conversione in legge, il DL 36/22 Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Il testo ora è passato alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.

Il decreto prevede specifiche misure per l’attuazione del PNRR a titolarità del Ministero dell’istruzione. Di seguito l’analisi di queste misure a seguito delle novità introdotte dal Parlamento.

Dall’a.s. 2022/23 fino all’a.s. 2025/26 è individuato un contingente di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un numero fino a un massimo di 5 dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto e le equipe formative territoriali rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR.

Inoltre allo scopo di garantire l’attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell’istruzione si avvale, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell’ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione

Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Piano Nazionale Scuola Digitale

(art. 47 commi 1 e 6)

Le misure di semplificazione in materia di istruzione previste dall’art. 55 del DL 77/21 riguardano non solo gli investimenti previsti nell’ambito del PNRR ma anche le azioni ricomprese nell’ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l’istruzione.

(art. 47 comma 3)

Previste una serie di modifiche delle norme relative alle modalità attuative dell’investimento denominato “Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica” che rientra nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” del PNRR.

In particolare

  • progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi anche in caso di assenza o inidoneità di idee e proposte progettuali pervenute per il concorso
  • sono incrementate le risorse per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la corresponsione dei premi
  • incrementate 2.340.000 a 2.640.000,00 euro per l’anno 2022 e da 9.861.360 a 11.486.360 euro le risorse prelevate dai fondi della Legge 440/97
  • al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell’istruzione.
  • le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell’istruzione sono trasferite, per l’importo di euro 82.824.159,15, al Programma operativo complementare «Governance e Capacità istituzionale» 2014-2020 dell’Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell’istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale. Tali risorse sono utilizzate per l’attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, nell’ambito del PNRR, individuati dal Ministero dell’istruzione in accordo con l’Agenzia per la coesione territoriale.

(art. 47 comma 4)

Le risorse già utilizzate per progetti in essere di cui a una serie di fondi pluriennali sono vincolate, dall’annualità 2022 all’annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

(art. 47 comma 5)