Il parere del CSPI sul concorso di Educazione motoria alla Scuola primaria
La proposta ministeriale, seppur coerente con la norma prevista in legge di bilancio, non rispetta l’impianto formativo e didattico dell’importante segmento del nostro sistema di istruzione.
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) riunito in seduta plenaria in data 15 marzo 2022 si è espresso sulla bozza di decreto ministeriale recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
Il CSPI ha rilevato la coerenza del provvedimento rispetto alla norma contenuta nella legge di bilancio n. 234/2021, che ha introdotto, mediante la predisposizione di uno specifico concorso, la figura dell’insegnante di educazione motoria nella scuola primaria. Il parere, tuttavia, oltre al rapporto tra il provvedimento e la norma madre, ha considerato le contraddizioni e le criticità che deriveranno dal decreto, soprattutto in relazione all’impianto normativo complessivo in cui si inseriscono gli ordinamenti della scuola primaria.
In particolare, il CSPI evidenzia l’assenza di riferimenti ai temi connessi all’inclusione scolastica e alla valutazione formativa recentemente reintrodotta dall’OM 4 dicembre 2020, n. 172, insieme alla mancata previsione dell’accertamento di conoscenze pedagogico-didattiche nella prova scritta, con una impostazione disciplinare, più vicina ai concorsi per la scuola secondaria di I e II grado.
Il CSPI rileva inoltre una inadeguatezza dei titoli d’accesso previsti dal nuovo concorso rispetto all’impianto pedagogico-educativo e metodologico della scuola primaria. Tale considerazione viene espressa sia rispetto al possesso dei 24 CFU/CFA, considerati dal punto di vista didattico un requisito “insufficiente e comunque evidentemente non comparabile rispetto all’approfondimento riservato a tali tematiche nel percorso universitario quinquennale di formazione dei docenti curriculari”, sia rispetto ai corsi di laurea di Scienze Motorie e Sportive che consentono di accedere alle procedure concorsuali abilitanti, poiché non assicurano l’acquisizione di conoscenze e competenze metodologiche e didattiche per l’insegnamento nella scuola primaria.
Il parere argomenta con chiarezza che si corre, dunque, il concreto rischio che i docenti di educazione motoria non siano in grado di soddisfare i requisiti fissati dal DM 249 del 10 settembre 2010 per l’insegnamento nella scuola primari”.
Oltre alle questioni di dettaglio relative al provvedimento, il CSPI evidenzia che sarebbe stato indispensabile prevedere la propedeutica revisione dell’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria ed eventualmente procedere alla modifica degli ordinamenti scolastici, in quanto il decreto in discussione avrà ricadute sul tempo scuola e sulla sua organizzazione didattica, proprio in conseguenza delle risorse professionali interessate e finirà per modificare gli assetti della scuola primaria e l’attuazione delle vigenti Indicazioni Nazionali.
Il parere rileva come le scelte effettuate dal legislatore (art. 1, c. 333 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) produrranno una sensibile sottrazione di ore e di posti sull’assegnazione di organico a livello provinciale e regionale poiché è esplicitamente previsto l’insegnamento dell’educazione motoria con due ore aggiuntive ad invarianza di spesa, senza contare che tale aumento del tempo scuola produce l’eventuale attivazione di mense, trasporti, ecc. con la complessità del coinvolgimento degli Enti Locali, in una situazione nazionale variegata che vede una nota carenza di spazi adeguati, strutture e risorse.
Significativo il passaggio del parere che richiama al rischio concreto che la disciplinarizzazione introdotta produca l’interruzione di un percorso culturale, educativo e professionale nella scuola primaria:
“Questo segmento del sistema di istruzione si caratterizza per l’alto valore formativo e il suo elevato livello pedagogico e didattico e negli ultimi trent’anni, anche grazie al contributo accademico e scientifico e alle innovazioni ordinamentali, ha prodotto una importante elaborazione teorica e significative prassi quotidiane nelle scuole.
Le previsioni di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, rischiano di indebolire l’impianto formativo della scuola primaria, basato su una visione globale del bambino e dei suoi processi di sviluppo e attuato attraverso una didattica interdisciplinare.”
Il parere è stato approvato a maggioranza con tre voti astenuti.