Emergenza Coronavirus: convertito in legge il decreto legge 1/22
Definitivamente in vigore l’obbligo vaccinale per Università, AFAM e ITS. Assorbito il decreto 5/22 su certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo
È entrata in vigore il 9 marzo 2022 la legge 18 del 4 marzo 2022, di conversione del decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”. Il testo coordinato del provvedimento.
Numerose le modifiche apportate rispetto al testo originario che assorbe i contenuti del decreto legge 5/22 che contestualmente viene abrogato.
Forniamo una sintesi dei contenuti del provvedimento con particolare riferimento alle disposizioni che impattano direttamente o indirettamente sui settori della conoscenza, alla luce di tali modifiche.
Indice cliccabile
Disposizioni di carattere generale
Estensione dell’obbligo di vaccinazione agli ultracinquantenni. Esenzioni
Durata delle certificazioni verdi COVID-19
Gratuità della certificazione di guarigione dal COVID-19
Lavoro agile per genitori con figli con disabilità
Scuola
Gestione casi di positività nelle scuole
Studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali
Divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici
Tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica
Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato
Università, AFAM, ITS
Disposizioni di carattere generale
Estensione dell’obbligo di vaccinazione agli ultracinquantenni. Esenzioni
Fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, di cui all’articolo 3-ter, si applica
- ai cittadini italiani
- ai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato,
- agli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
Tali disposizioni si applicano anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del dl 1/22 (8 gennaio 2022), fermo il termine del 15 giugno 2022.
Rimangono in vigore le specifiche disposizioni che riguardano l’obbligo vaccinale del personale della scuola e del personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
Per obbligo vaccinale si intende il ciclo vaccinale primario e, dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
A decorrere dal 15 febbraio 2022 i dipendenti pubblici ultracinquantenni per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione
Non sussiste l’obbligo e la vaccinazione può essere omessa o differita, solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Durata delle certificazioni verdi COVID-19
Soppresso il limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 (in precedenza sei mesi) per i casi in cui esso sia generato in relazione
- all’assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 (successiva al completamento del ciclo primario)
- o ad una guarigione successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all’assunzione della dose di richiamo.
Viene estesa l’applicazione del regime di autosorveglianza ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal COVID-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia o dopo l’assunzione della successiva dose di richiamo
Gratuità della certificazione di guarigione dal COVID-19
La procedura di emissione e trasmissione, da parte del medico curante, del certificato di guarigione dal COVID-19, ai fini del rilascio della relativa certificazione verde COVID-19, non comporta alcun onere a carico dell’assistito.
Lavoro agile per genitori con figli con disabilità
Fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31 marzo 2022), i lavoratori del settore pubblico genitori con almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile.
Nel settore privato i lavoratori nelle medesime condizioni hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.
Scuola
Gestione casi di positività nelle scuole
Nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, compresi le scuole paritarie, quelle non paritarie e i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 si applicano le misure indicate nella seguente tabella
Tipologia di istituzione | Casistica
(NB: Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico) |
Provvedimenti |
Istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 | Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe.
L’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. È obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione; |
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Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe.
Si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. |
Ai bambini della sezione o del gruppo classe, si applica il regime sanitario di autosorveglianza con esclusione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. | |
Scuola primaria | Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe.
L‘attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. È obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione; |
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Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe
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Agli alunni del gruppo classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza, con esclusione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 Si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. |
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Scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale | Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe,
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Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe
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Agli alunni della classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 Si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. |
Studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività.
Su richiesta delle famiglie è comunque garantita a tali studenti la possibilità di svolgere l’attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa accordo delle rispettive famiglie
Divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici
Non possono accedere o permanere nei locali scolastici coloro che manifestano una sintomatologia respiratoria o la temperatura corporea superiore a 37,5°.
Tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica
Autorizzata la spesa di 92.505.000 euro per assicurare, fino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
L’attività di testing dei contagi COVID-19 era prevista, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d’intesa per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato.
Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato
Introdotte fino al 31 marzo 2022 alcune deroghe all’obbligo del green pass rafforzato
Infatti è sufficiente il green pass base per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, per la frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti
- da e per le isole con il resto del territorio italiano
- da e per le isole lacustri e lagunari.
Fino al 31 marzo agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, anche se solo in possesso del green pass base, fermo restando l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato.
Istituito il Fondo per i ristori educativi, finalizzato alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti per gli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all’infezione da SARS-CoV-2. Sono previste attività gratuite extra scolastiche come attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico.
Il fondo è paro a 667.000 euro per l’anno 2022 e a 1.333.000 euro per l’anno 2023. Le risorse sono prelevate dal “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” di cui alla legge 440/97.
Università, AFAM, ITS
A decorrere dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. Conseguentemente da tale data la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative in tali istituzioni.
Non sussiste l’obbligo e la vaccinazione può essere omessa o differita, solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il personale è adibito a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
I responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto dell’obbligo vaccinale verificando immediatamente l’adempimento dell’obbligo acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il DPCM del 17 giugno 2021.
Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i responsabili delle istituzioni invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante
- l’effettuazione della vaccinazione
- oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa
- oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito
- oppure l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Nel caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’interessato è invitato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
Nel caso di mancata presentazione della documentazione richiesta i responsabili delle istituzioni accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.
L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale comporta sia sanzioni pecuniarie (da 600 a 1500 euro) che eventuali conseguenze disciplinari.
L’omesso controllo dell’obbligo vaccinale da parte dei responsabili delle istituzioni è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.
Le sanzioni sono irrogate dal prefetto.