Ultima modifica: 1 marzo 2022
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Indennità di sede disagiata per i docenti in servizio nelle piccole isole: informativa al Ministero dell’Istruzione

La FLC CGIL condivide l’indennità, ma stigmatizza l’esclusione del personale Ata ed educativo e il dispositivo di legge che esautora la contrattazione collettiva nazionale.

01/03/2022

Si è svolto lo scorso 28 febbraio, un incontro tra il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali per un’informativa sul Decreto Ministeriale di prossima emanazione che stabilisce la ripartizione delle risorse alle scuole per l’attribuzione dell’indennità di sede disagiata ai docenti che lavorano nei plessi situati nelle piccole isole.

Questa novità è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2022 (comma 770 della Legge 234/2021) che ha stanziato 3 milioni di euro da assegnare alle istituzioni scolastiche che hanno sedi nelle piccole isole.

Il decreto attuativo della legge stabilisce che le risorse siano distribuite alle scuole in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti nei plessi situati nelle piccole isole. Ai docenti, di ruolo e non di ruolo, che prestano servizio in queste sedi verrà quindi riconosciuta un’indennità di sede disagiata, avente natura accessoria, che sarà calcolata dividendo l’importo complessivo assegnato all’istituzione scolastica per il numero di docenti in servizio presso i plessi siti nelle piccole isole. Il compenso verrà corrisposto in proporzione ai giorni effettivamente prestati dagli insegnanti.

La posizione della FLC CGIL

La FLC CGIL, nel suo intervento, ha condiviso l’esigenza di attribuire un compenso a chi lavora in una sede disagiata come le piccole isole. Ha però evidenziato che il provvedimento proposto presenta diverse criticità di merito e di metodo.

Nel merito: non è condivisibile che dall’indennità di disagio sia escluso il personale Ata ed educativo il cui apporto è indispensabile per garantire la funzionalità delle scuole e dei servizi amministrativi e tecnici e delle istituzioni educative.

Così come risulta limitativo aver individuato quali sedi disagiate solo quelle situate nelle piccole isole escludendo le tante altre realtà (metropolitane, periferiche, meridionali, di montagna) che presentano situazioni altrettanto complicate.

Sul metodo: si dispone impropriamente per legge e in modo unilaterale su una materia che è quella relativa ai compensi accessori del personale scolastico che invece dovrebbe essere di esclusiva pertinenza contrattuale come peraltro previsto anche dalla TU sul pubblico impiego (TU 165/2001).

In ragione di ciò la FLC CGIL ha espresso la necessità che siano previste risorse aggiuntive per riconoscere l’indennità di disagio anche per il restante personale e che, in prospettiva, tale riconoscimento venga esteso a tutto il personale che presta servizio nelle scuole che, per situazione geografica o contesto sociale, vanno considerare sedi disagiate.

Inoltre la FLC CGIL ha chiesto che i criteri di riparto delle risorse alle scuole e al personale debbano essere concordati con le Organizzazioni sindacali e che la materia sia interamente rimessa alla contrattazione nazionale.

In conclusione l’Amministrazione, evidenziando come il decreto nei suoi contenuti sia stato previsto espressamente dalla legge 234/2021, ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni evidenziate dalla FLC CGIL e si è dichiarata disponibile a individuare una soluzione che possa superare le criticità relative all’esclusione del personale educativo e Ata e ricondurre alle prerogative della contrattazione collettiva nazionale la gestione delle risorse riservate al salario accessorio.