Ultima modifica: 21 febbraio 2022
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Nuove aliquote Irfep e rimodulazione delle detrazioni: emanata la circolare dell’Agenzia delle entrate

In applicazione della legge di bilancio 2022. Si conferma il carattere iniquo dell’intervento sul fisco: chi ha poco riceverà poco.

21/02/2022

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L’agenzia delle entrate con Circolare 4/E del 18 febbraio 2022 fornice chiarimenti in merito all’applicazione delle norme contenute nella legge di bilancio 2022 (Legge 234/21 art. 1 commi 2-8) che hanno modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche.

Scaglioni e aliquote d’imposta

La circolare ricorda che il comma 2 lettera a) modifica la struttura delle aliquote e degli scaglioni dell’Irpef

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Rispetto alla situazione odierna

  • la prima aliquota rimane invariata
  • la seconda aliquota viene abbassata dal 27% al 25%;
  • la terza aliquota viene abbassa dal 38 al 35% e vengono ricompresi i redditi fino a 50.000 euro (il limite dell’aliquota al 38% è ad oggi collocato a 55.000 euro)
  • i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43% (attualmente tale aliquota si applica oltre la soglia dei 75.000 euro)
  • è soppressa l’aliquota del 41%

Questo lo schema di calcolo dell’Irpef sulla base delle nuove norme

SCAGLIONI 2022 ALIQUOTE 2022 IMPOSTA DOVUTA
fino a 15.000 euro 23 per cento 3.450
da 15.001 euro e fino a 28.000 euro 25 per cento 3.450 euro + 25 per cento sul reddito che supera i 15.000 euro fino a 28.000 euro
da 28.001 euro e fino a 50.000 euro 35 per cento 6.700 euro + 35 per cento sul reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro
Oltre 50.001 43 per cento 14.400 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro

Rimodulazione delle detrazioni

Il comma 2 lettera b) della legge 234/21 modifica il regime delle detrazioni IRPEF. Riguardo ai redditi da lavoro dipendente le detrazioni previste sono le seguenti

Fino a 15.000: 1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
Oltre 15.000 fino a 28.000: 1.910+1.190*[(28.000 – reddito)/(28.000-15.000)]
Oltre 28.000 fino a 50.000: 1.910*[(50.000 – reddito)/(50.000-28.000)]
Oltre 50.000: nessuna detrazione

Per i redditi da 25.000 e fino a 35.000 euro, l’importo della detrazione è incrementato di 65 euro.

Tali detrazioni sono rapportate al periodo di lavoro svolto nell’anno.

Attenzione! Ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19

Modifica delle norme su la riduzione del cuneo fiscale di cui al DL 3/20

Il comma 3 della legge 234/21 prevede che il cd bonus 100 euro ossia il trattamento integrativo previsto dall’articolo della legge 3/20 sia riconosciuto ai redditi fino a 15.000 euro (attualmente 28.000).

Il trattamento integrativo è riconosciuto ai redditi sopra i 15.000 euro e fino a 28 mila se l’ammontare delle detrazioni indicate (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) è superiore all’imposta lorda. In questo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.

Nuovo assegno unico e universale

Come è noto a decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Conseguentemente a decorrere dal 1° marzo 2022

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli.

Pertanto, fino alla fine di febbraio del 2022, restano in vigore le misure in essere, ossia le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose.

Differimento dei termini relativi alle addizionali regionali e comunali all’Irpef

Il comma 5 della legge 234/21 differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine entro il quale le regioni sono tenute a pubblicare l’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale. L’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata all’1,23 per cento. Tuttavia, ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può stabilire una maggiorazione non superiore a 2,1 punti percentuali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, che applicano la stessa aliquota base dell’1,23 per cento possono stabilire, invece, una maggiorazione non superiore a 0,50 punti percentuali

Il comma 6 stabilisce che entro il 13 maggio 2022 le Regioni e le Province Autonome provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it.

Il comma 7 prevede che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni modificano per l’anno 2022 gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale.

Esclusione Irap per le persone fisiche

La circolare ricorda che l’art. 1 comma 8 della Legge 234/21, esenta dall’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP dal periodo d’imposta 2022

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni.

Pertanto le persone fisiche esercenti arti e professioni dal 1° gennaio 2022 non sono più tenute al rispetto degli obblighi documentali, contabili, di versamento dell’acconto e del saldo dell’Irap, nonché dell’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.

Diversamente, permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell’imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Commento

Si conferma il carattere iniquo dell’intervento sul fisco: chi ha poco riceverà poco. Uno degli esempi presente nella circolare conferma questa valutazione: chi ha un reddito di € 50.000 avrà un risparmio d’imposta rispetto al 2021 di € 739; chi ha un reddito di € 30.000 il risparmio è di € 84. Come già segnalato dalla CGIL per i lavoratori dipendenti i vantaggi più elevati andranno per coloro che hanno un reddito imponibile oltre i quarantamila euro.

Ricordiamo che per tamponare scelte palesemente ingiuste sono state istituite le “pecette” nella cifra fissa di 65 euro all’anno per i lavoratori dipendenti (per i redditi da 25mila euro a 35mila). Inoltre solo per il 2022 si interviene attribuendo temporaneamente uno sconto dello 0,8% sui contributi sociali per chi ha una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore a 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Una logica iniqua che prevede “vantaggi fiscali” irrisori per lavoratori e pensionati con redditi bassi e medio-bassi.