Ultima modifica: 6 luglio 2020
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Taglio del cuneo fiscale: ulteriori precisazioni di NoiPA e dell’Agenzia delle entrate

NoiPa fornisce indicazioni sulle modalità di gestione della rinuncia al trattamento integrativo, l’Agenzia delle Entrate sull’Istituto della compensazione.

06/07/2020

Le indicazioni di NOIPA

NOIPA, il sistema informatico che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha realizzato per gestire i processi di elaborazione, liquidazione e consultazione degli stipendi del personale della Pubblica Amministrazione, con una specifica comunicazione scaricabile nell’area riservata di ciascun amministrato (settore scuola, afam e alcuni enti di ricerca) fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni sulla riduzione del cuneo fiscale.

In particolare riguardo al cosiddetto trattamento integrativo di importo pari a 600 euro nel 2020 e di 1.200 a decorrere dal 2021 (se il reddito annuo complessivo individuale non superi i 28.000 euro), ciascun amministrato può utilizzare la funzionalità self service già in uso per il “Bonus 80 euro”, per:

  • rinunciare al trattamento integrativo
  • ripristinare il diritto al trattamento (è il caso di chi aveva rinunciato al “Bonus 80 euro”).

A coloro che avevano già rinunciato al Bonus e non effettueranno alcuna operazione di ripristino, non sarà corrisposto il trattamento integrativo.

Nella medesima comunicazione Noipa segnala che non è possibile utilizzare la modalità self-service per rinunciare all’ulteriore detrazione fiscale per i titolari di redditi superiori 28.000 euro e fino a 40.000 euro annui.

Infine NOIPA ricorda che:

  • il trattamento integrativo sarà applicato dalla mensilità di luglio 2020
  • l’ulteriore detrazione, ferma restando la decorrenza 1° luglio, sarà applicata sulla mensilità di agosto.

La Risoluzione 35/E dell’Agenzia delle Entrate

Il Decreto Legge 3/20 prevede che i sostituti d’imposta:

  • riconoscano in via automatica il trattamento integrativo
  • compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24.

Sul secondo punto relativo all’istituto della compensazione e che interessa il settore privato e alcuni settori della Pubblica Amministrazione, (ad esempio Enti Pubblici di Ricerca, Università statali, ecc.), l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 35/E del 26 giugno 2020 ha fornito alcune importanti indicazioni. In particolare:

  • vengono istituiti due codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati
  • per il modello F24, viene istituito il codice tributo “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3
  • per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP), viene istituito il codice tributo “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.

L’Agenzia ricorda che:

  • i modelli F24 per compensazione del credito per l’erogazione del trattamento integrativo, devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia stessa, pena il rifiuto dell’operazione di versamento
  • l’utilizzo in compensazione non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.