Supplenze fino al termine delle lezioni: quando spetta la proroga dei contratti per scrutini ed esami
Una breve scheda riepilogativa sui contratti dei supplenti.
I contratti dei supplenti stipulati fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola stabilito dai calendari regionali) possono derivare da proroghe o conferme contrattuali (es. una malattia, una interdizione/maternità o un congedo parentale che si rinnova ogni tot. giorni) oppure da supplenze attribuite dalla scuola per posti che si sono resi disponibili dopo il 31/12 – art. 7 comma 1 lettera b del DM 131/07 – (es. un’aspettativa, una dichiarazione di inidoneità, etc.).
- Nel primo caso, il supplente ha una serie di contratti che vengono rinnovati attraverso proroghe o conferme ai sensi dell’art. 7c comma 4 e comma 5 del D.M. 131/07;
- Nel secondo caso, il docente potrebbe avere già sottoscritto un contratto direttamente fino al termine delle lezioni perché il posto si è reso disponibile dopo il 31/12.
In tutti i casi è bene ricordare che il supplente che arriva con un contratto “fino al termine delle lezioni” (indipendentemente dalla tipologia contrattuale: se ci arriva con delle proroghe/conferme o direttamente) ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini e gli eventuali esami.
In alcuni casi può avere la proroga, in altri il contratto viene stipulato per i giorni necessari allo svolgimento degli adempimenti relativi a scrutini ed esami.
Proroga o nuovo contratto stipulato per i giorni necessari?
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Supplenze che rientrano nell’art. 37 del CCNL/2007: “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”
La norma va applicata sia nel caso di rientro del titolare dopo il 30 aprile (in questo caso il titolare rientra e resta a “disposizione” della scuola), sia nel caso di mancato rientro (per cui il titolare ha raggiunto 150 gg di assenza o 90 in caso di classi terminali, ma non rientra e prosegue la sua assenza fino al termine delle lezioni o oltre).
Non ci sono differenze tra i diversi ordini di scuola, pertanto questa previsione contrattuale va applicata anche ai supplenti della scuola Primaria e dell’Infanzia.
Al supplente che rientra nell’art. 37 ha diritto alla proroga che decorre dal giorno successivo a quello del “termine delle lezioni” fino all’ultimo giorno di scrutinio, senza interruzioni.
Se il docente insegna in una classe terza della secondaria di I grado dovrà essere prorogato fino all’ultimo giorno di insediamento della Commissione per lo svolgimento degli esami.
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Supplenze che non rientrano nell’art. 37 del DEL CCNL/2007: al supplente che arriva al termine delle lezioni ma non rientra nell’art. 37 (titolare con un’assenza inferiore a 150 giorni o 90 se classi terminali) dovrà essere predisposto uno specifico contratto per i giorni strettamente necessari per gli scrutini ed esami. In questo caso non dovrà quindi essere predisposta una proroga contrattuale. Il contratto dovrà essere predisposto per tutte le ore del contratto precedente. Per gli esami il contratto deve comprende l’intero periodo che val primo all’ultimo giorno di attività della Commissione.
Esami di stato secondaria II grado
Fermo restando che quanto previsto dalla normativa già menzionata, per ciò che riguarda gli Esami di Stato della scuola secondaria di II grado la nota MIUR prot. 14187 del 11/07/2007 ha precisato quanto segue:
- Al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami. (Resta fermo invece il diritto alla proroga nel caso la supplenza rientri nella fattispecie dell’arte. 37 del CCNL).
- Quando invece la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano nell’anno scolastico in corso lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.
- Per chi ha un contratto sino al 30/6 compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della sessione di esami. La proroga va disposta dalla scuola in cui il docente era in servizio, anche se la sede d’esame del supplente può essere una scuola differente.
Scrutini suppletivi (luglio-agosto)
Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o comunque pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione.