Ultima modifica: 24 febbraio 2020
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Misure precauzionali per il coronavirus: si preveda la chiusura delle scuole e non soltanto la sospensione delle attività didattiche

In queste ore diverse autorità stanno adottando misure per contenere la diffusione del coronavirus, disponendo con modalità diverse, da territorio a territorio, l’interruzione del servizio scolastico. Mentre sarebbe più che mai urgente un governo nazionale da parte delle istituzioni competenti.

Per quanto ci riguarda riteniamo che nei casi in cui si reputino necessarie misure precauzionali per contenere la diffusione del virus è opportuno procedere con la chiusura di scuole e delle altre istituzioni della conoscenza e non alla sola sospensione delle attività didattiche. Finora purtroppo ciò non sta avvenendo. Al contrario stiamo assistendo ad una gestione difforme della crisi: regioni, comuni e singoli atenei stanno procedendo in maniera difforme e con la sola sospensione della attività didattiche anziché chiudere le scuole pubbliche. Peraltro nessuna ordinanza fa riferimento ad altri centri di formazione come ad esempio le scuole non statali.

Per questo motivo ci siamo già attivati nei confronti dei ministeri competenti, chiedendo un incontro urgente, stante la complessità della situazione e le ricadute sulla salute delle lavoratrici e dei lavoratori e del diritto all’istruzione.

Scheda riepilogativa sulla normativa che regola la mancata prestazione lavorativa per causa di forza maggiore

Il ritardo nel prendere servizio, o l’assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (anche l’emergenza-coronavirus è tra queste) può essere assimilata alla fattispecie che rientra in quella prevista dal codice civile, pertanto pienamente legittimate.
L’articolo 1256 del codice civile afferma: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.
Al successivo articolo 1258 sempre del cod. civile, si legge: “La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa”.

Da quanto sopra, si evince chiaramente che il lavoratore (a prescindere dalla qualifica ricoperta) non è tenuto ad alcun recupero o ricorso a concessione di permessi retribuiti, per le ore di lavoro eventualmente non prestate, fermo restando il diritto alla retribuzione. Di conseguenza la chiusura delle scuole, delle università e di altri edifici di istruzione e ricerca per eventi straordinari rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio di istruzione, quindi rientra certamente nella fattispecie regolata dal codice civile.

Anche se l’impossibilità della prestazione fosse solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui sia il docente che il personale ATA, educatore e dirigente, per la scuola, che tutto il personale delle altre amministrazioni coinvolte, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, quindi, non soggetta ad alcun tipo di recupero.

Validità dell’anno scolastico

Il Testo Unico della scuola 297/94 (comma 3 articolo 74) stabilisce in almeno 200 giorni di lezione la validità di un anno scolastico. Tuttavia la validità dell’anno scolastico viene fatta salva quando tale limite non viene rispettato causa forza maggiore.

Infatti, nel febbraio 2012, in occasione della chiusura delle scuole di Roma a causa di una forte nevicata, il Miur emise una nota in cui specificò che, “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.

In conclusione:

  • nulla deve essere recuperato in caso di chiusura della scuola o di sospensione dell’attività didattica per evento imprevedibile o per oggettiva impossibilità di espletare la prestazione lavorativa;
  • è fatta salva anche la validità dell’intero anno scolastico in caso che la chiusura prolungata delle scuole faccia scendere il limite delle lezioni annue al di sotto dei fatidici 200 giorni.