Affermato il diritto all’esenzione per le cause di lavoro in Cassazione
Con sentenza n. 3298 del 22 maggio 2019 il Consiglio di Stato interviene sulla questione sollevata da alcune Organizzazioni sindacali ivi compresa la CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Milano e la CGIL Camera del lavoro Provinciale di Torino, che avevano adito il giudice amministrativo per richiedere l’annullamento della circolare n. 65934 del 11 maggio 2012 del Ministero della Giustizia con riferimento al “contributo unificato” (disposizioni introdotte con l’art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 ed art. 28 legge n. 183 del 12 novembre 2011”.
In sostanza la discussione si è concentrata sul pagamento del contributo unificato ed in particolare sulle modalità di computo della soglia reddituale necessaria per ottenere l’esenzione dal versamento del contributo unificato quanto alle controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti i rapporti di pubblico impiego.
Tale pronuncia risulta di rilevante interesse in quanto accogliendo l’appello proposto dalle associazioni sindacali afferma il principio in base al quale «nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, l’esenzione disposta a favore della parte che sia titolare di un reddito inferiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 debba restare ferma, anche per i giudizi in Cassazione, mentre il richiamo all’art. 13 comma 1 vale solo ad indicare l’ammontare della prestazione dovuta dalle parti che siano titolari di un reddito eccedente tale soglia».
Quindi, il lavoratore promotore di una vertenza, se in possesso di un reddito familiare inferiorealla soglia prevista dalla legge, non sarà più tenuto a versare il contributo unificato per le cause proposte dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione che, ricordiamo era quantificato nella misura di euro 1.036,00 per le cause di valore indeterminabile.