Visite mediche di controllo ed esenzione dalla reperibilità: chiarimenti dell’INPS
Nell’ambito dei processi di telematizzazione dei certificati di malattia, l’INPS riceve tali certificazioni attraverso il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).
Ai fini delle visite mediche di controllo richieste d’ufficio il medico competente dell’INPS può apporre il codice di esclusione “E”. L’esclusione da tali visite e quindi dall’applicativo “data mining” può essere prevista qualora la diagnosi evidenzi una condizione di gravità tale che sconsigli o addirittura controindichi il controllo domiciliare disposto d’ufficio. Ad esempio: le oncopatie metastatiche, stati terminali, situazioni post chirurgiche di interventi demolitivi, ecc.. Si tratta, pertanto, di una procedura ad esclusivo uso interno dei medici dell’INPS.
L’istituto con una nota del 23 ottobre 2018 segnala che anche a seguito di notizie imprecise reperibili sul web, si stanno moltiplicando i casi di dipendenti che chiedono ai medici curanti che compilano il certificato di malattia, di apporre il codice “E” al fine di ottenere l’esonero dal controllo.
A tal fine l’INPS chiarisce che il medico curante può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni” che in base alle norme vigenti escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.
Tali norme sono il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 206 del 17 ottobre 2017, per i dipendenti pubblici.
Per il settore privato le agevolazioni sulla reperibilità sono previste per
- le patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- gli stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%
Per il settore pubblico le agevolazioni sulla reperibilità sono previste per
- le patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- la causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
- gli stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
In conclusione, l’eventuale annotazione del codice “E” da parte del medico curante è priva di effetti e non esonera il dipendente in stato di temporanea incapacità al lavoro, né dal controllo richiesto dal datore di lavoro o d’ufficio, né dalla reperibilità