Ultima modifica: 29 giugno 2018
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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2018/2019: sottoscritto il nuovo CCNI

Il 28 giugno 2018 è stato sottoscritto il CCNI sulla mobilità annuale 2018/19. L’accordo ricalca per gran parte il CCNI dello scorso anno, ma lo migliora significativamente in diversi aspetti.

Speciale utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
Comunicato del MIUR

Due i punti principali riguardanti le assegnazioni provvisorie:

  1. cancellato l’obbligo di convivenza con il genitore al quale ci si intende ricongiungere (art. 7 co.1);
  2. è stata aggiunta una fase (la numero 41 dell’allegato 1) per permettere al personale docente sprovvisto di titolo di specializzazione sul sostegno di poter ottenere, in subordine ed in via derogatoria e straordinaria, il ricongiungimento per un anno anche su un posto di sostegno (art. 7 co.16), purché detto personale stia per concludere il corso di specializzazione su sostegno o abbia svolto almeno un anno di insegnamento su posto di sostegno anche con un contratto a tempo determinato.

Dunque, i docenti che hanno i requisiti per presentare domanda di assegnazione provvisoria sulla propria tipologia di posto o classe di concorso, se in possesso dell’ulteriore requisito previsto in via derogatoria (specializzazione di sostegno in via di acquisizione o in subordine un anno di insegnamento su posto di sostegno), potranno richiedere in aggiunta anche l’assegnazione sui posti di sostegno che rimangono disponibili al termine delle operazioni riguardanti sia i docenti di ruolo con il titolo, sia i supplenti sempre in possesso del titolo di specializzazione.

Questa ulteriore possibilità di mobilità annuale si è resa indispensabile per fare fronte a particolari esigenze familiari insorte a seguito dello scriteriato sistema di reclutamento su tutto il territorio nazionale imposto dalla legge 107/2015, sistema che ha prodotto conseguenze negative pesanti su molte famiglie (l’articolato prevede infatti l’apertura della fase a tutti i docenti con requisito e l’applicazione delle precedenze previste dall’art. 8 dello stesso CCNI).

Per salvaguardare al massimo il diritto allo studio degli alunni con disabilità, l’operazione avverrà in via residuale sui posti disponibili autorizzati in deroga in organico di fatto e dopo i necessari accantonamenti per garantire il contingente delle nomine annuali dei precari con titolo di sostegno (sia delle graduatorie ad esaurimento sia delle graduatorie d’istituto) e il contingente delle immissioni in ruolo.

Grazie alla determinazione sindacale, alla fine abbiamo ottenuto per via contrattuale un primo risarcimento alle conseguenze del sistema di reclutamento della L.107/15 senza intaccare la qualità di insegnamento (dato che questa fase prevede un’esperienza pregressa su posto di sostegno) ed il diritto al lavoro dei docenti provvisti di titolo.

A breve pubblicheremo il testo del CCNI e quindi a seguire una dettagliata scheda di lettura.