Ultima modifica: 16 gennaio 2018
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Svolgimento delle visite fiscali e accertamento delle assenze dal servizio per malattia: pubblicato il Regolamento

Il cosiddetto decreto Madia prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale finalizzato:

  • ad armonizzazione la disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità,
  • a definire le modalità per lo svolgimento delle visite mediche di controllo (VMC) e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia.

(art. 22 del Decreto Legislativo 75/2017, che introduce una nuova versione del comma 5-bis dell’art. 55 septies del Testo Unico sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, D.Lgs.165/2001)

Il regolamento in questione, decreto 206 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 17 ottobre 2017, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 ed è entrato in vigore il 13 gennaio 2018.

Richiesta della visita di controllo

La richiesta di VMC potrà essere effettuata, da parte delle Pubbliche Amministrazioni tramite lo specifico Portale telematico messo a disposizione dall’INPS.

Successivamente l’INPS procederà all’assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.

La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell’INPS. Ricordiamo a tal proposito che dal 1° settembre 2017 attraverso un apposito “data mining” l’INPS elaborerà la serie storica degli eventi di malattia e sulla base di criteri statistici selezionerà i casi che con probabilità sono passibili di riduzione della prognosi. Su tali dati l’INPS disporrà un numero prestabilito di visite d’ufficio.

Svolgimento delle visite fiscali

Il controllo:

  • può essere effettuato con cadenza sistematica e ripetitiva
  • può essere effettuato in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale
  • deve essere effettuato valutando la condotta complessiva del dipendente e tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo
  • deve essere effettuato tenendo conto degli oneri connessi all’effettuazione della visita
  • deve in ogni caso essere richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Fasce orarie di reperibilità

Nulla cambia rispetto alle fasce di reperibilità che rimangono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 anche dei giorni non lavorativi e festivi.

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità

L’obbligo di reperibilità è escluso i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita
  2. causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto
  3. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Rispetto alla normativa previgente sono state inserite disposizioni più restrittive. Infatti:

  • riguardo alle malattie connesse a causa di servizio, esse devono fare riferimento a specifiche menomazione o patologie
  • riguardo alle malattie riconducibili alla situazione di invalidità è necessario tale invalidità sia pari o superiore al 67%.

È stato cassato il caso di malattie riconducibili a infortuni sul lavoro che rientrano nella competenza dell’INAIL.

Variazione dell’indirizzo di reperibilità

La procedura per l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi, è la seguente:

  • comunicazione preventiva da parte del dipendente all’amministrazione cui presta servizio
  • successiva tempestiva comunicazione dell’amministrazione all’INPS mediante i canali messi a disposizione dall’Istituto.

Mancata effettuazione della visita fiscale per assenza del lavoratore

Nel caso di assenza del dipendente all’indirizzo di reperibilità fornito che comporti la mancata effettuazione della visita fiscale:

  • il l’INPS dà immediata e motivata comunicazione al datore di lavoro che l’ha richiesta
  • medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. L’invito viene consegnato con modalità che consentano di garantire, da un lato, la conoscibilità da parte dell’interessato e, dall’altro, la necessaria riservatezza così come previsto dal D. Lgs. 196/03.

Verbale di visita fiscale

Il medico è tenuto a redigere in modalità telematica il verbale di visita fiscale.

Il verbale:

  • deve contenere la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro del dipendente assente per malattia
  • è trasmesso telematicamente all’INPS per le attività di competenza
  • viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall’INPS

L’esito del verbale è reso immediatamente disponibile, attraverso lo specifico Portale dell’INPS, al datore di lavoro pubblico.

Mancata accettazione dell’esito della visita

La mancata accettazione dell’esito della visita deve essere espressa seduta stante dal dipendente. A tal fine il medico è tenuto a informare il lavoratore di tale diritto.

Il dissenso deve essere annotato dal medico sul verbale. Contestualmente il medico invita il dipendente a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.

Nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di firmare il verbale, il medico fiscale:

  • informa tempestivamente l’INPS
  • predispone apposito invito a visita ambulatoriale.

Rientro anticipato al lavoro

Ai fini del rientro al lavoro per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi  inizialmente previsto indicato nel certificato di malattia, il lavoratore è tenuto a richiedere un nuovo certificato, sostitutivo del precedente.

Il certificato sostitutivo deve essere rilasciato dal medico che ha redatto il certificato originario. È possibile rivolgersi ad altro medico solo in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

Rispetto della riservatezza

Le attività relative:

  • alla redazione e trasmissione del verbale di visita fiscale
  • alle comunicazioni in caso di assenza alla visita di controllo
  • agli inviti per visite ambulatoriali

sono effettuate nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Abrogazione

È abrogato il del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 18 dicembre 2009, n. 206 ”Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”.