Ultima modifica: 15 novembre 2017
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Iscrizioni anno scolastico 2018/2019: pubblicata la circolare. Confermata la scadenza del 6 febbraio 2018

Il 13 novembre 2017 il MIUR ha pubblicato la nota 14659/17, per l’“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/2017”.

La circolare disciplina le iscrizioni

  • alle sezioni delle scuole dell’infanzia
  • alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado
  • ai percorsi di istruzione e formazione professionale
  • alle classi terze dei licei artistici artistici e degli istituti tecnici e professionali
  • al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.

Le iscrizioni potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 e entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2018.

Per inoltrare l’iscrizione, le famiglie (genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori), qualora le domende siano online, devono prima registrarsi al link www.iscrizioni.istruzione.it e potranno farlo a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018, inserendo i propri dati oppure utilizzando le credenziali dell’identità digitale (SPID).

Il genitore che compila il modulo di domanda dovrà anche dichiarare di aver effettuato la scelta in osservanza delle norme che impongono la condivisione della responsabilità genitoriale. La dichiarazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, per cui viene resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/00 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

In calce alla nota ministeriale vengono riportate le disposizioni del codice civile sulla responsabilità genitoriale, i provvedimenti riguardo ai figli e l’affidamento ad un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso, che prescrivono i comportamenti che i genitori devono osservare nell’esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni che riguardano l’istruzione, l’educazione, la salute e le scelte di residenza abituale del minore.

La nota richiama anche l’attenzione sul decreto legge 73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni nella 119/17 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”

Le iscrizioni online, che sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie, riguardano anche i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno volontariamente aderito alla procedura.

Alla prima classe della scuola primaria possono essere iscritte le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018 o anche successivamente, ma non oltre il 30 aprile 2019.

Le iscrizioni verranno effettuate ancora attraverso moduli cartacei per:

  1. le scuole dell’infanzia (Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2018, che hanno la precedenza rispetto alle bambine e ai bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019)
  2. le scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano
  3. le classi terze dei licei artistici degli istituti tecnici e professionali
  4. il percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia;
  5. i percorsi di istruzione degli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena. Per questi percorsi è prevista la pubblicazione di un’apposita circolare
  6. gli alunni in fase di preadozione. In questo caso l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

Le domande di iscrizione verranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica secondo le risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. In previsione di possibili domande in eccedenza le scuole renderanno noti in anticipo i criteri di precedenza, pubblicandoli sul sito web dell’istituzione scolastica e riportandoli sui moduli cartacei o nell’apposita sezione del modulo per le iscrizioni online. I criteri costituiscono oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto adottate prima dell’apertura dei termini di iscrizione.  A tal proposito la circolare raccomanda di “evitare il ricorso ad eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione”.

Come avevamo anticipato, le principali novità della circolare sono quelle che attengono all’attuazione dei decreti legislativi della legge 107/15:

  • i genitori dovranno dimostrare il possesso dei requisiti necessari per provvedere all’istruzione parentale con dichiarazione che va inoltrata preventivamente direttamente alla scuola primaria o secondaria del territorio di residenza;
  • il riferimento alla comunicazione annuale che i genitori sono tenuti a presentare in via preventiva al dirigente scolastico per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado che non sia statale né paritaria e che dovranno, quindi, sostenere l’esame di idoneità.

Alcune disposizioni, invece, riguardano percorsi che al momento dell’emanazione delle indicazioni per le iscrizioni non sono stati ancora completati  e, quindi, non si conoscono le istituzioni scolastiche presso cui potrebbe orientarsi la scelta dalle famiglie.

Si tratta dei:

  • percorsi quadriennali per gli istituti tecnici e i licei che verranno ammessi alla sperimentazione a conclusione della procedura di avviso pubblico avviata con il decreto dipartimentale 820 del 18 ottobre 2017;
  • gli indirizzi previsti da uno dei decreti attuativi della legge 107 del 2015, il Dlgs 61/17 il cui regolamento è ancora in via di definizione.

In relazione a quest’ultimo punto, la nota ricorda ciò che ancora manca perché oggetto del regolamento che non è stato emanato, e cioè: i profili in uscita degli indirizzi di studio di istruzione professionale, i risultati di apprendimento e il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO; le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento; la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali; e neppure  è stata ancora definita la correlazione ai settori economico – professionali di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015 n.166.

Nell’incertezza circa i tempi e la possibilità stessa di riuscire a portare a termine in tempo utile l’iter per arrivare all’emanazione del Regolamento che dovrà dare attuazione al Dlgs 61/2017 sarebbe stato più logico che le indicazioni fornite dal MIUR, che sono rivolte alle famiglie oltre che alle istituzioni scolastiche, avessero rimandato ad una nota successiva.

Per questi aspetti, quindi, la nota non è “operativa” così come non lo è per la sperimentazione ordinamentale; mettendo insieme indicazioni attuali e informazioni che rinviano a iter non ancora completati, la nota le MIUR sembra piuttosto l’occasione per fare il punto sullo stato dei lavori ministeriali.

Per i dettagli, le indicazioni puntuali e i commenti della FLC CGIL, rinviamo al consueto fascicolo, che come ogni anno conterrà informazioni dettagliate e commenti e che provvederemo a pubblicare a breve.