Ultima modifica: 2 novembre 2017
FLCGILPRATO.IT > Docenti > Sorveglianza alunni: le scuole non sono responsabili di nulla al di fuori delle pertinenze scolastiche

Sorveglianza alunni: le scuole non sono responsabili di nulla al di fuori delle pertinenze scolastiche

Molta confusione  e molta polvere si sta sollevando in questi giorni sulla questione della sorveglianza degli alunni e della connessa responsabilità degli adulti e in particolare delle scuole.
Vediamo di fare qualche chiarezza entrando nel merito dei fatti.

L’allarme è scattato per una sentenza della Corte di Cassazione sez. III n. 21593 del 19 settembre 2017 che, dai commenti letti, sembra essere stata male interpretata.

Infatti, essa ha chiarito che, se una scuola scrive nel suo regolamento che gli alunni debbono essere accompagnati a prendere l’autobus fuori di scuola, inevitabilmente si pone “a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni”. Leggi la sentenza della Corte di Cassazione.

A tal proposito poi sui mass media si sono citati l’art. 591 del codice penale (abbandono dei minori di 14 anni e delle persone non autonome), ha parlato la Ministra Fedeli in modo contraddittorio, si sono sprecate le analisi sui “bamboccioni italiani”, si è parlato dell’autonomia dei giovani da coltivare e non da mortificare.

Infine non poteva mancare l’intervento della politica, intesa soprattutto come attenzione a quel che i giornali dicono, per poi proporsi come risolutrice del problema senza andare troppo per il sottile.

E la proposta che viene avanzata sarebbe quella di dare facoltà alle famiglie di autorizzare le scuole a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, sollevando così da ogni responsabilità il personale scolastico dall’obbligo di vigilanza.
Ma, facendo così, si rischia solo di mettere delle pezze a colori su un vestito sdrucito ma poi non così malandato.

Infatti:

  • si parla genericamente di minori di anni 14 senza circoscrivere la fascia d’età
  • si sancirebbe che sì, la responsabilità anche fuori dalle pertinenze scolastiche è della scuola, salvo che il genitori non diano una liberatoria. Quando invece già oggi, se ci riferiamo alle scuole secondarie di primo grado, a partire dalla prima classe, questa interpretazione di abbandono dei minori se gli alunni vanno da soli a casa non esiste proprio: la prassi ormai è quella di consegnare nelle mani dei genitori o di loro delegati solo gli alunni delle scuole primarie ma non delle scuole secondarie di primo grado; e questo si può capire. Del resto l’art 591 del cp non sembra avere avuto  questa interpretazione se applicata alle scuole secondarie di primo grado
  • si metterebbe nelle mani dei genitori una scelta di cui la scuola non può e non deve  farsi carico; già oggi, del resto, nelle scuole secondarie di primo grado, salvo casi di deficit gravi e di disabilità, gli alunni tornano a casa da soli.

Allora, sarebbe cosa saggia seguire la Cassazione che chiaramente fa capire che nei regolamenti degli istituti non bisogna mettere a carico della scuola la responsabilità della sorveglianza fuori dalle pertinenze scolastiche.

E allora, se proprio si vuole intervenire per legge, si dica semplicemente, giusta la sentenza della Cassazione, “l’uscita autonoma degli alunni che frequentano la scuola  secondaria di primo grado al termine dell’orario delle lezioni esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza al di fuori  delle pertinenze scolastiche”.

Il prospettato intervento legislativo, secondo i testi che girano in questo momento, non farebbe che peggiorare la situazione e colpirebbe ancora una volta l’autonomia scolastica e la flessibilità organizzativa che alle scuole deve essere lasciata sia pur nei termini della legge.
Perché una preoccupazione che dovrebbe essere di tutti è quella di lasciare alle istituzioni scolastiche di esercitare la propria autonomia organizzativa e didattica che le è stata conferita addirittura dalla Costituzione.

Anche se ciò non esclude che nelle situazioni particolari si possa ricorrere agli accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali e gli stessi genitori (ad esempio per la sorveglianza prima dell’inizio delle lezioni e dopo l’uscita di scuola, nei casi di scuole isolate o situate in strade di scorrimento). Ma certamente nessuna responsabilità può essere intestata alla sola scuola nelle situazioni ordinarie o straordinarie che siano.

Per il momento la normativa a cui fare riferimento è la seguente:

  • art. 2047/48 del Codice Civile
  • art. 61 della L. 11 luglio 1980 n. 312
  • l’art 591 del cp
  • Testo Unico 297/94 (art.10 lettera a)  laddove prevede che il Consiglio di circolo o di istituto delibera sull’adozione del regolamento interno che “deve stabilire le modalità …. per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima
  • art. 29 co.5 per i docenti; art. 44 co.1 tabella A – Profili di area del personale ATA – area A.
  • Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 20 novembre 2012 – 15 maggio 2013, n. 11751

L’obbligo di tutela dei minori discende dall’iscrizione stessa degli alunni all’Istituto scolastico “la domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, … accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento…”.